Regolamento regionale 5 novembre 1981, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 5 novembre 1981, n. 3

(B.U. 14 dicembre 1981, n. 15)

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 29 novembre 1978, n. 59(modificata dalla legge regionale 22 giugno 1981, n. 35) e 28 marzo 1979, n. 14 a favore delle imprese commerciali.

Art. 1

A norma dei punti 3) dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59 modificata dalla legge regionale 22 giugno 1981, n. 35, sono finanziabili le piccole e medie imprese esercenti il commercio di beni nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Si intendono per piccole e medie imprese quelle aventi in tutto il territorio nazionale non più di 5 punti di vendita ed un numero complessivo di dipendenti non superiore a:

n. 300 - se operano all’ingrosso;

n. 150 - se operano al dettaglio;

n. 200 - se esercitano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per le imprese esercenti il commercio all’ingrosso, sono da considerarsi punti di vendita i locali dove si svolge la vendita, con accesso riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 426/71, e non anche ai magazzini di deposito.

Per le imprese esercenti il commercio di prodotti petroliferi l’individuazione come piccole e medie viene effettuata sulla base della sola cubatura di tutti i depositi a loro disposizione che non può essere superiore a:

m3 5.000 per i prodotti petroliferi liquidi;

m3 250 per i gas petroliferi liquefatti (metano, propano, tutano).

Art. 2

Sono ritenuti ammissibili al contributo regionale:

- i commissionari ortofrutticoli, come grossisti ortofrutticoli;

- i rivenditori di riviste e giornali, purché in possesso delle prescritte autorizzazioni;

- le imprese esercenti attività miste che presentino programmi commerciali autonomamente valutabili;

- i titolari di forni, per l’attività commerciale, intestatari di autorizzazione per la vendita di generi alimentari;

- le imprese esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle quali detta attività viene effettuata congiuntamente a quella di trattenimento e di svago;

- le imprese esercenti attività alberghiere e pensionistiche, d’intesa con l’assessorato al turismo, limitatamente ai locali in cui sono somministrati alimenti e bevande, purché questi siano aperti al pubblico e quindi in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Non sono invece ammissibili a contributo:

- le imprese esercenti attività commerciali alle quali partecipino imprese pubbliche con maggioranza relativa al capitale;

- le imprese che esercitano la vendita per corrispondenza, quando questa sia propria dell’azienda produttrice;

- le imprese di pubblicità, marketing, elaborazione dati, assicurazioni ed organizzazione viaggi;

- i laboratori artigianali, anche se annessi ad esercizi commerciali (ad es. laboratori di pasticcerie, forni, orologerie, auto officine, ecc.);

- i consorzi agrari;

- i magazzini generali;

- le aziende di autotrasporto;

- le aziende di spedizione;

- le case di cura;

- i centri di analisi mediche e di cure fisiche;

- le agenzie di distribuzione dei giornali e riviste;

- i centri sportivi;

- gli agenti e rappresentanti di commercio non iscritti a ruolo effettivo o che non siano in grado di documentare (con lettera d’incarico e fatture relative alle provvigioni) l’esercizio dell’attività da almeno un anno.

Art. 3

Le domande per ottenere i contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, modificata dalla legge regionale 22 giugno 1981, n. 35, devono essere redatte su appositi moduli predisposti dall’assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti e a questo presentate in duplice copia, di cui la prima in competente bollo. Le domande dovranno contenere le informazioni atte ad individuare le imprese richiedenti, tra le quali la denominazione, la natura giuridica, la sede, il domicilio e il numero di codice fiscale, il numero d’iscrizione nel registro delle ditte e la natura dell’attività commerciale svolta.

Art. 4

Le domande devono essere corredate di progetti, relazioni e documenti atti a fornire una chiara illustrazione dei programmi di investimento per i quali viene richiesto l’intervento regionale e devono essere munite dell’impegno di produrre le fatture debitamente quietanzate al completamento dei previsti lavori e ad avvenuto acquisto di macchinari, attrezzature, arredamenti, automezzi e scorte.

Gli automezzi ammessi a contributo sono solamente quelli che costituiscono beni strumentali necessari all’esercizio delle imprese.

Nel caso in cui i lavori di impianto, ampliamento o ammodernamento dei locali da adibire ad attività commerciale siano stati eseguiti dalla impresa commerciale stessa con mano d’opera propria è necessaria la presentazione di apposita relazione accompagnata da computo metrico estimativo e dalle fatture concernenti il materiale acquistato.

Non rientrano nelle agevolazioni previste dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59 modificata dalla legge 22 giugno 1981, n. 35, i contratti stipulati sotto forma di "leasing".

Art. 5

Le domande devono contenere l’impegno da parte delle imprese a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni per i quali vengono richiesti i finanziamenti, escluse le scorte, prima che siano decorsi i termini di estinzione dei mutui concessi dagli Istituti di credito, sotto pena di restituzione all’Amministrazione regionale dell’ammontare dei contributi percepiti.

In caso di locazione di beni immobili ammissibili ai benefici delle provvidenze previste dalla legge possono essere ammessi a fruire dei benefici stessi i locatari titolari dell’esercizio.

Art. 6

L’assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, procederà all’istruttoria delle domande medesime valutando la corrispondenza delle richieste di finanziamento alle esigenze delle imprese, ne trasmetterà una copia agli istituti di credito convenzionati e, sulla base delle decisioni da questi adottate, le sottoporrà all’esame della Giunta regionale per l’ammissione in linea di massima ai benefici regionali previsti dalla legge suindicata.

Art. 7

L’assessorato provvederà ad accertare l’esecuzione dei piani di investimento proposti dalle imprese e comunicherà agli istituti di credito il nulla osta della Regione al perfezionamento delle operazioni di finanziamento.

Art. 8

Gli Istituti di credito, deliberata la concessione dei finanziamenti, provvederanno a comunicare all’assessorato l’entità delle somme corrispondenti ai contributi regionali previsti dall’art. 1 della citata legge regionale, affinché l’assessorato stesso possa proporre alla Giunta regionale l’adozione dei conseguenti provvedimenti deliberativi di concessione e liquidazione delle somme richieste.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.