Legge regionale 11 agosto 1981, n. 62 - Testo vigente

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 62

Contributi in conto interessi al consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Integrazione della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

(B.U. 21 ottobre 1981, n. 14).

Art. 1.

E' autorizzato, per l'anno 1981, l'abbattimento del tasso di interesse concordato tra il consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta e gli istituti di credito, di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, fino ad un massimo di quattro punti percentuali.

Art. 2.

E' autorizzato, per gli anni 1981, 1982 e 1983, l'abbattimento del tasso di interesse applicato dagli istituti di credito per gli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, nella misura di sette punti percentuali.

Art. 3.

Per i finanziamenti delle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti, il consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta può impiegare le somme, non utilizzate dal consorzio stesso negli anni precedenti, di cui all'articolo 5 della regionale 16 giugno 1978, n. 22, all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 53 ed all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 52.

Le somme stanziate per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, che non risultino esser state utilizzate nel corso dell'esercizio di competenza, possono essere destinate a integrare il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b) della medesima legge 16 giugno 1978, n. 22.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.