Legge regionale 13 luglio 2021, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 17

Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(B.U. del 14 luglio 2021, n. 35)

Art. 1

(Rinegoziazione dei mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Per incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, e al fine di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi dalla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 7, è autorizzato, a favore delle imprese con posizioni debitorie classificate da FINAOSTA S.p.A., in relazione ai medesimi mutui, come credito deteriorato, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno beneficiato della sospensione di cui alla legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19), l'allungamento della durata residua dei relativi piani di ammortamento fino ad un massimo di sette anni, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento di massimo due anni, con contestuale eventuale variazione di altre condizioni contrattuali, in deroga alle durate e alle condizioni contrattuali previste dalle leggi regionali di cui al comma 7, previa valutazione di ogni singola posizione sotto il profilo creditizio da parte di FINAOSTA S.p.A..

2. Il piano di ammortamento di cui al comma 1 è ricalcolato sul capitale residuo esistente alla data della rinegoziazione, maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute alla medesima data, salvo il pagamento della quota interessi delle medesime rate e degli eventuali interessi di mora.

3. FINAOSTA S.p.A. fornisce apposita informativa ai titolari dei mutui di cui al comma 1, i quali possono richiedere l'accesso alla rinegoziazione con le modalità indicate da FINAOSTA S.p.A. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 agosto 2021.

4. La rinegoziazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle spese di istruttoria e dei costi per gli adempimenti notarili necessari alla modificazione del contratto originario.

5. Ai fini del monitoraggio del rischio di credito dei finanziamenti concessi da parte di FINAOSTA S.p.A., con la domanda di rinegoziazione il mutuatario si impegna a fornire a FINAOSTA S.p.A., in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo, tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, nei termini e con le modalità dalla medesima richiesti.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

7. La rinegoziazione ai sensi del presente articolo è disposta con riferimento ai mutui agevolati stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge contratti a valere sulle seguenti disposizioni:

a) capo II della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);

b) articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

e) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

f) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

g) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

h) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

i) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

j) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

k) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

l) articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

m) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

n) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);

o) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);

p) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 2

(Inquadramento in materia di aiuti di Stato)

1. Le rinegoziazioni concesse ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato e sono concesse nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato"), della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (Regime SA.62495).

2. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese del settore finanziario e creditizio.

3. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che si trovano già in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla data del 31 dicembre 2019.

4. Gli aiuti possono tuttavia essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

5. Gli aiuti richiesti a valere sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" sono concessi entro il 31 dicembre 2021, fatta salva la sua eventuale proroga.

6. Le rinegoziazioni concesse ai sensi dell'articolo 1 possono, in alternativa, essere concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

7. Gli aiuti di cui al comma 6 non possono essere concessi ai soggetti che siano qualificabili come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

8. È ammesso il cumulo con altri aiuti concessi, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 3

(Clausola valutativa)

1. Entro il 31 dicembre 2021, FINAOSTA S.p.A. presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione concernente l'efficacia e l'esito dell'applicazione della presente legge, al fine di consentire la valutazione dell'introduzione di misure di rinegoziazione dei mutui agevolati a decorrere dal 2022, anche con riferimento alle imprese che non hanno posizioni debitorie classificate da FINAOSTA S.p.A. come "credito deteriorato".

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.