Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14

Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

(B.U. del 29 giugno 2021, n. 32)

INDICE

Art. 1 Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

Art. 2 Funzioni del Collegio

Art. 3 Modalità di esercizio delle funzioni

Art. 4 Funzionamento del Collegio

Art. 5 Elenco dei revisori dei conti

Art. 6 Durata della carica

Art. 7 Cause di esclusione e incompatibilità

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali

Art. 9 Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito presso la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), il Collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato Collegio, quale organo indipendente di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione e del Consiglio regionale. Il Collegio agisce, nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione e nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia, in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, nominati dalla Giunta regionale a seguito di estrazione a sorte da un elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di nomine e di designazioni regionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico di questi ultimi, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 3, e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

Art. 2

(Funzioni del Collegio)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione. Il Collegio esprime, altresì, il parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della Regione. Il parere del Collegio è allegato ai disegni di legge e alle proposte di deliberazione entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale.

2. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale relative al bilancio di previsione, all'assestamento del bilancio, alle variazioni del bilancio, al rendiconto e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale. Il parere del Collegio è allegato alle proposte di deliberazione entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Il parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento del bilancio e sui disegni di legge di variazione del bilancio e di stabilità, nonché sugli atti di variazione del bilancio del Consiglio regionale esprime un motivato giudizio di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni, rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilità regionale e di ogni altro elemento utile.

4. Il parere sui rendiconti attesta la corrispondenza degli stessi alle risultanze della gestione.

5. Il parere sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio attesta il rispetto di quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. I pareri del Collegio sono resi entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto e contestualmente trasmessi al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione. Decorso tale termine, il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere.

7. Il Collegio svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, nei confronti della Regione e del Consiglio regionale, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

c) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

d) presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 3

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione e del Consiglio regionale. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), i componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. Il supporto tecnico necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Collegio è allo stesso assicurato dagli uffici della Regione e del Consiglio regionale.

3. Il Collegio, se richiesto, deve intervenire alle sedute della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nonché delle commissioni consiliari permanenti durante l'iter di approvazione dei disegni di legge di cui all'articolo 2, comma 1, e degli atti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4

(Funzionamento del Collegio)

1. Il Collegio elegge a maggioranza, al proprio interno, il Presidente. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

2. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente. Al Presidente compete la convocazione delle sedute.

3. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche in modalità a distanza.

4. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del Collegio più anziano di età.

5. Il Collegio approva un verbale delle sedute.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da trasmettere al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5

(Elenco dei revisori dei conti)

1. L'elenco degli idonei alla nomina a componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvato con decreto del Presidente della Regione, è istituito e tenuto presso la struttura regionale competente in materia di nomine e di designazioni regionali, che provvede al suo aggiornamento annuale sulla base delle domande presentate, ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, previo avviso pubblico da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione sul registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 da almeno cinque anni;

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni;

c) conoscenza della lingua francese;

d) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;

e) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, nonché le modalità e i termini per l'esame delle stesse;

b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco, con particolare riferimento alla verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) le modalità di estrazione a sorte dall'elenco regionale dei revisori, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità;

e) le modalità e i criteri di subentro dei membri supplenti e di cancellazione dall'elenco dei membri;

f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio;

g) le modalità di raccordo, i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire i pareri e i termini entro i quali i pareri stessi devono essere resi;

h) le modalità di accesso agli atti dei membri del Collegio.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 3, lettere f) e g).

Art. 6

(Durata della carica)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti effettivi e supplenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta regionale entro il termine di scadenza.

2. In caso di sostituzione di un componente, il supplente rimane in carica sino alla scadenza del Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie;

c) decadenza;

d) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal registro dei revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità; la decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il componente del Collegio è revocabile con deliberazione della Giunta regionale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, nonché in caso di impedimento permanente.

Art. 7

(Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla Regione), non possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 e non possono essere nominati componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti degli enti rientranti nel perimetro del bilancio consolidato di cui all'articolo 11bis del d.lgs. 118/2011, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori e i dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello statale e regionale;

d) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

e) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Regione;

f) coloro che sono legati alla Regione da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita;

g) i membri della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

h) il lavoratore autonomo o dipendente, sia pubblico sia privato, collocato in quiescenza.

2. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione e presso gli enti di cui al comma 1, lettera c).

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai componenti effettivi e al Presidente del Collegio spetta un'indennità annua onnicomprensiva nella misura pari, rispettivamente, ad euro 24.000 e ad euro 30.000, al netto di IVA e oneri. Ai membri supplenti l'indennità è corrisposta dal momento del subentro ad un membro effettivo, nella misura rideterminata su base mensile. Tali indennità e compensi sono rideterminati in sede di rinnovo con deliberazione della Giunta regionale. Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle sedute del Collegio e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie, secondo le modalità e gli importi stabiliti per i dirigenti regionali. (1)

2. L'attività di vigilanza da parte del Collegio è avviata con la sua costituzione ed è riferita al ciclo di programmazione del triennio 2022/2024.

3. Il supporto tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, e il coordinamento delle strutture regionali nei rapporti con il Collegio sono assicurati mediante l'incremento della dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). A tal fine, gli organici della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono incrementati complessivamente di tre unità di personale, di cui due unità da assegnare alla struttura regionale competente in materia di bilancio e una da assegnare alla corrispondente struttura del Consiglio regionale. All'assunzione a tempo indeterminato si procede mediante mobilità ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della l.r. 22/2010 oppure mediante procedura selettiva pubblica, anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 12/2020, previo aggiornamento del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 112.750 per l'anno 2021 e in euro 225.500 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) Titolo 1 (spese correnti) per euro 112.750 per l'anno 2021 e per euro 225.500 a decorrere dall'anno 2022.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023:

a) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 03 (Altri fondi) Titolo 1 (spese correnti) per euro 50.000 nel 2021 e annui euro 100.000 nel 2022 e nel 2023 a valere sull'apposito fondo speciale recante "Istituzione e disciplina del Collegio dei revisori della Regione";

b) nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) Titolo 2 (spese di investimento) per euro 62.750 per l'anno 2021 e per annui euro 125.500 per gli anni 2022 e 2023.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

___________

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 45 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai componenti effettivi e al Presidente del Collegio spetta un'indennità annua onnicomprensiva nella misura pari, rispettivamente, ad euro 24.000 e ad euro 30.000, al netto di IVA e oneri. Ai membri supplenti l'indennità è corrisposta dal momento del subentro ad un membro effettivo, nella misura rideterminata su base mensile. Tali indennità e compensi sono rideterminati in sede di rinnovo con deliberazione della Giunta regionale.".