Legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 16 giugno 2021, n. 15

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023.

(B.U. del 18 giugno 2021, n. 30)

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

CAPO I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1 - Aggiornamento dei residui

Art. 2 - Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del Fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020

Art. 4 - Minori entrate

Art. 5 - Equilibri di bilancio

Art. 6 - Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

Art. 7 - Risorse vincolate di cui all'articolo 111, comma 2bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

TITOLO II

MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA REGIONALE PER L'ANNO 2021 CONNESSE AL PROTRARSI DELL'EMERGENZA DA COVID-19 FINANZIATE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

CAPO I

OGGETTO E FINALITA'

Art. 8 - Oggetto e finalità

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'IMPRENDITORIA

Art. 9 - Bonus ai titolari di partita IVA

Art. 10 - Bonus per i gestori di bed & breakfast

Art. 11 - Contributi nel settore agricolo

Art. 12 - Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità

Art. 13 - Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi

Art. 14 - Contributi per il sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese e degli esercenti le libere professioni

Art. 15 - Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1

Art. 16 - Contributi per gli investimenti

Art. 17 - Sostegno alle imprese di grandi dimensioni

Art. 18 - Istituzione della sezione speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO

Art. 19 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 20 - Nuova indennità regionale per i lavoratori dipendenti

Art. 21 - Indennità ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LO SPORT E LE PROFESSIONI DELLA MONTAGNA

Art. 22 - Contributi per i maestri di sci e le scuole di sci

Art. 23 - Contributo per le guide alpine valdostane

Art. 24 - Misure di sostegno a favore degli sci club valdostani

Art. 25 - Misure a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi annullati

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE E LE POLITICHE SOCIALI

Art. 26 - Misure a sostegno delle famiglie

Art. 27 - Interventi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 28 - Disposizioni urgenti relative alla Casa di riposo G.B. Festaz

Art. 29 - Trasferimenti finanziari straordinari ai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30 - Inquadramento in materia di aiuti di Stato

Art. 31 - Struttura regionale temporanea di secondo livello, assunzioni straordinarie a tempo determinato e piattaforma telematica

Art. 32 - Disposizioni comuni

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIATE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SANITA', DI ISTRUZIONE, DI BILANCIO E DI PROCEDURE ASSUNZIONALI

Art. 33 - Finanziamento straordinario della spesa sanitaria regionale per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 34 - Interventi finalizzati al monitoraggio della situazione epidemiologica dell'infezione da COVID-19 e allo svolgimento in sicurezza di attività e manifestazioni a carattere sportivo, turistico e culturale

Art. 35 - Potenziamento dei servizi nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria per l'anno 2021

Art. 36 - Assunzioni straordinarie a tempo determinato nelle scuole della regione

Art. 37 - Costituzione di un accantonamento a copertura delle minori entrate

Art. 38 - Disposizioni in materia di realizzazione del nuovo polo universitario

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

Art. 39 - Registrazione contabile della mobilità sanitaria

Art. 40 - Avanzo di amministrazione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo

Art. 41 - Destinazione delle maggiori disponibilità di cassa

TITOLO V

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

CAPO I

AGEVOLAZIONI FISCALI E NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 42 - Esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2021

Art. 43 - Esenzione dalla tassa automobilistica per autovetture per servizio pubblico di piazza o veicoli a noleggio con conducente

Art. 44 - Agevolazione per veicoli ultraventennali. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Art. 45 - Maggiori spese sanitarie di parte corrente per il triennio 2021/2023

Art. 46 - Struttura polifunzionale in Comune di Morgex per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Modificazione alla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32

Art. 47 - Potenziamento degli organici del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2021/2022

Art. 48 - Rimborso chilometrico agli addetti idraulico-forestali per le annualità dal 2011 al 2019

Art. 49 - Misure a sostegno dell'occupazione per le PMI

Art. 50 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 51 - Variazioni compensative in parte spesa

Art. 52 - Variazioni compensative entrata-spesa

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA', ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE, COMMERCIALI E URBANISTICA

Art. 53 - Disposizioni in materia di variazioni di bilancio relative a spese di personale. Modificazioni alla l.r. 12/2020

Art. 54 - Pubblicazione di documenti e variazioni contabili sul BUR. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

Art. 55 - Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali. Differimento di termini

Art. 56 - Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. Modificazioni alla l.r. 8/2020

Art. 57 - Semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana

CAPO II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 58 - Rideterminazione dell'autorizzazione della spesa sanitaria regionale

Art. 59 - Rideterminazione per l'anno 2021 delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 60 - Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 62 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 63 - Allegati

Art. 64 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

CAPO I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1

(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 219.469.587,79.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 159.164.213,45.

Art. 2

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2020, determinato in euro 550.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 13/2020, è aumentato di euro 39.181.357,49, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2020.

2. La maggiore disponibilità di cassa di euro 39.181.357,49 per l'anno 2021 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con le modalità previste dall'articolo 41.

3. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 pari a euro 4.700.000 per l'anno 2021 è ridotto di euro 203.915,96 e trova compensazione nell'ambito delle variazioni disposte nel titolo V.

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2020, è quantificato in euro 435.251.232,74.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2021 è pari a euro 131.372.233,05. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 102.807.634,36, di cui euro 22.037.847,79 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 18.509.806,54 per la copertura di residui perenti, euro 17.000.317,45 per il Fondo perdite società partecipate, euro 18.224.337,76 per il Fondo contenzioso ed euro 27.035.324,82 per altri accantonamenti. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020 è determinata in euro 201.071.365,33 di cui euro 128.953.335 sono applicati, con la presente legge, alla competenza 2021 del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.

Art. 4

(Minori entrate)

1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio in seguito alla previsione di minori entrate sul bilancio regionale derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione della difficoltà di imputarne precisamente gli effetti sui singoli capitoli di entrata, per l'anno 2021, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2021/2023 è costituito, con le modalità previste dall'articolo 37, un accantonamento di euro 15.000.000.

Art. 5

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2021/2023 e per la gestione di cassa per l'anno 2021, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui all'articolo 63, comma 1, lettere n) e o).

Art. 6

(Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2020 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari ad euro 131.372.233,05, sono stati reiscritti nell'annualità 2021 del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023:

a) per euro 83.629.047,65, mediante l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2021/2023 e successivamente confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 25 gennaio 2021;

b) per euro 158.145,33, con deliberazione della Giunta regionale n. 89 dell'8 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

c) per euro 111.682,04, con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 1 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

d) per euro 375.985,78, con deliberazione della Giunta regionale n. 281 del 22 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

e) per euro 47.097.372,25, con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 3 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011.

Art. 7

(Risorse vincolate di cui all'articolo 111, comma 2bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al fine di dare corretta evidenza delle risorse vincolate di cui all'articolo 111, comma 2bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2021/2023, approvato con la l.r. 13/2020:

a) il prospetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 13/2020 è sostituito dall'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a);

b) la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 13/2020 è sostituita dall'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera b);

c) l'allegato A/2 - "Risultato di amministrazione presunto - quote vincolate" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 13/2020 è sostituito dall'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera c);

d) la nota integrativa, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della l.r. 13/2020, è modificata come segue:

1) la pagina 115 è sostituita dall'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera d);

2) la pagina 134 è sostituita dall'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera e);

3) la pagina 140 è sostituita dall'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f).

TITOLO II

MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA REGIONALE PER L'ANNO 2021 CONNESSE AL PROTRARSI DELL'EMERGENZA DA COVID-19 FINANZIATE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

CAPO I

OGGETTO E FINALITA'

Art. 8

(Oggetto e finalità)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 sull'economia regionale, il presente titolo prevede misure di sostegno destinate agli operatori economici e alle imprese presenti sul territorio regionale, alle politiche del lavoro, alle famiglie e alle politiche sociali.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'IMPRENDITORIA

Art. 9

(Bonus ai titolari di partita IVA)

1. La Regione concede, per l'anno 2021, un bonus/contributo una tantum a fondo perduto, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa o che siano residenti o abbiano la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, per sopperire alle esigenze di liquidità necessarie ad assicurare la continuità operativa. Sono esclusi dall'accesso al bonus/contributo gli enti e le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, i concessionari di pubblici servizi e gli operatori economici del settore creditizio e finanziario. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso al contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo di cui al presente articolo.

2. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, agli operatori economici attivi al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, che abbiano conseguito un fatturato, nel 2019, non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 10.000.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo anno.

3. I contributi sono concessi a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2021 in via telematica alla struttura temporanea regionale competente, individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comma 1, a condizione che l'operatore economico richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020. Il contributo è concesso in misura pari agli importi forfettizzati di cui ai commi 5 e 6, sulla base del fatturato complessivo, minimo e massimo, dell'anno 2019.

4. Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di fatturato, sulla base del fatturato complessivo di riferimento, corrispondente a quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019 ragguagliato ad anno; in caso di dichiarata riduzione del fatturato, la stessa è calcolata con riferimento al fatturato complessivo del periodo di attività corrispondente degli anni 2019 e 2020. Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2020, il contributo è concesso in misura fissa pari agli importi stabiliti al comma 5, sulla base del fatturato complessivo di riferimento, corrispondente a quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2020, ragguagliato ad anno, a prescindere dalla riduzione di fatturato. Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2021, il contributo è concesso nell'importo fisso di cui al comma 5, lettera h), a prescindere dalla riduzione di fatturato.

5. I contributi sono concessi in misura pari a:

a) euro 2.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 10.000 ed euro 35.000 annui;

b) euro 3.500, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 35.001 ed euro 65.000 annui;

c) euro 6.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 65.001 ed euro 200.000 annui;

d) euro 10.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 200.001 ed euro 400.000 annui;

e) euro 15.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 400.001 ed euro 1.000.000 annui;

f) euro 20.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 annui;

g) euro 25.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 annui;

h) euro 2.000, per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2021 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda.

6. Salvo quanto previsto dal comma 4, secondo e terzo periodo, gli importi forfettizzati di cui al comma 5 sono incrementati, rispettivamente, del 50 e dell'80 per cento se la riduzione del fatturato è ricompresa tra il 50 e l'80 per cento o se è superiore all'80 per cento.

7. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte dell'operatore economico richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione, nonché dell'impegno a consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

8. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 20.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g). Il predetto onere è incrementato dai fondi trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 maggio 2021, n. 69, e 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), per il finanziamento dei contributi di cui al presente articolo i cui beneficiari siano le imprese turistiche, iscritte nel registro delle imprese, come definite ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/112/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la cui sede legale o operativa sia ubicata in uno dei Comuni della regione, in considerazione della vocazione turistica e montana dell'intero territorio regionale.

Art. 10

(Bonus per i gestori di bed & breakfast)

1. Per l'anno 2021, ai gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività entro la data del 30 settembre 2019 e che abbiano registrato una riduzione dei ricavi derivanti dall'attività di bed & breakfast almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al valore dei ricavi del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020, è concesso un contributo una tantum a fondo perduto, a condizione che il richiedente abbia conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast, non superiore a euro 20.000.

2. Per i gestori di bed & breakfast che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino al 23 marzo 2021, è concesso un contributo una tantum a fondo perduto, a prescindere dall'eventuale riduzione dei ricavi e a condizione che il richiedente abbia conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast, non superiore a euro 20.000.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati in un importo fisso, rispettivamente, di euro 2.000 ed euro 1.000 e sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare entro il 30 settembre 2021 in via telematica alla struttura regionale competente in materia di strutture turistico-ricettive. I contributi sono concessi a condizione che non sia stata presentata allo Sportello unico degli enti locali competente per territorio comunicazione di cessazione dell'attività prima del 24 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 9.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 200.000, a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 11

(Contributi nel settore agricolo)

1. La Regione concede a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2021 in via telematica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle imprese agricole, iscritte in qualità di coltivatori diretti presso la sezione INPS della Valle d'Aosta e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, un contributo una tantum a fondo perduto nei seguenti importi:

a) euro 1.500, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 10.000 ed euro 35.000;

b) euro 3.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 35.001 ed euro 65.000;

c) euro 4.500, per le aziende con produzione standard superiore a euro 65.000.

2. Il contributo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui nell'impresa si dedichi all'attività agricola, oltre al titolare, almeno un addetto, del 20 per cento nel caso di due addetti e del 30 per cento nel caso di tre o più addetti.

3. Per produzione standard ai fini di cui al presente articolo, si intende il valore medio ponderato della produzione totale dell'azienda, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati nel corso di un'annata agraria, e calcolata secondo le tabelle di riferimento approvate da EUROSTAT. Le ulteriori modalità di calcolo della produzione standard ai fini della concessione del presente aiuto sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3.

4. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte dell'impresa richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione, nonché dell'impegno a consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 9.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e? determinato, per l'anno 2021, in euro 1.300.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 12

(Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità)

1. La Regione concede contributi destinati alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), alle imprese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), alle imprese di cui alla l.r. 11/1996, alle imprese di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), alle imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), e agli esercizi che commerciano alimenti e bevande, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, a parziale copertura dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021 per l'acquisto di materie prime agricole provenienti da aziende regionali, di prodotti trasformati ottenuti dalle predette materie prime agricole, nonché di prodotti agroalimentari di origine locale afferenti ai regimi di qualità, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, unitamente alle eventuali limitazioni in termini quantitativi per l'acquisto dei prodotti non deperibili.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 29 ottobre 2021, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 29 ottobre 2021. Il limite minimo di contributo ammissibile e? pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 10.000.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e? determinato, per l'anno 2021, in euro 3.000.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 13

(Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi)

1. Per l'anno 2021, alle società cooperative a mutualità prevalente o ai loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), nelle categorie "sociali", "di produzione e lavoro", "di consumo", "di dettaglianti", "consorzi cooperativi" e "altre cooperative", con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, sono concessi contributi una tantum a fondo perduto, finalizzati al rafforzamento della struttura patrimoniale e destinati a riserva indivisibile del patrimonio netto.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda da presentare in via telematica dalle cooperative o, in alternativa, dai consorzi di cui fanno parte, entro il 15 novembre 2021, alla struttura regionale competente in materia di enti cooperativi, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle società cooperative o ai loro consorzi che abbiano conseguito un volume d'affari nel 2019 non superiore a euro 5.000.000 e che abbiano registrato nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2020 una perdita di esercizio pari ad almeno il 30 per cento del minore dei valori tra quello corrispondente al capitale sociale e quello corrispondente al patrimonio netto.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari a:

a) euro 20.000, per le società cooperative aventi tra uno e dieci addetti al 31 dicembre 2020;

b) euro 40.000, per le società cooperative aventi tra undici e venti addetti al 31 dicembre 2020;

c) euro 60.000, per le società cooperative aventi oltre i venti addetti al 31 dicembre 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, superare il 70 per cento della perdita di esercizio, effettivamente registrata e risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 9.

6. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione, nonché dell'impegno a consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 14

(Contributi per il sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese e degli esercenti le libere professioni)

1. Per sostenere gli operatori economici che ricorrono al credito per sopperire alla crisi di liquidità finanziaria conseguente al perdurare dell'emergenza da COVID-19, la Regione concede contributi una tantum a fondo perduto ai soggetti che, entro il 29 ottobre 2021, accedono ai finanziamenti garantiti, della durata compresa tra otto e dieci anni, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

2. I contributi sono concessi, inoltre, nell'anno 2021, ai soggetti che hanno avuto accesso, nel corso dell'anno 2020, ai finanziamenti garantiti, della durata compresa tra otto e dieci anni, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2020, a condizione che non abbiano beneficiato, nel medesimo anno, dei contributi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. I contributi sono concessi anche su operazioni di finanziamento garantito che prevedono, contestualmente ai finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2020, investimenti produttivi e infrastrutturali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della medesima l.r. 4/2020. Le operazioni di investimento produttivo e infrastrutturale sono conteggiate nei limiti dei due terzi dell'importo del finanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2020.

4. L'entità del contributo è determinata dai singoli Consorzi di garanzia fidi (Confidi) nella misura del 6 per cento del finanziamento erogato, fino ad un massimo di euro 15.000, per beneficiario.

5. I contributi di cui al presente articolo sono retrocessi al soggetto beneficiario per il tramite dei Confidi attuatori degli interventi di sostegno di cui alla l.r. 4/2020.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75).

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 3.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 15

(Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1)

1. Al fine di assicurare il necessario supporto economico alle piccole e medie imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria, le risorse, già contabilizzate nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), possono continuare ad essere utilizzate per le medesime finalità fino al 31 dicembre 2025.

2. A decorrere dall'esercizio 2026, le somme presenti sui fondi rischi al termine di ciascun esercizio e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009, come certificate dal collegio sindacale, devono essere restituite alla Regione entro tre mesi dalla chiusura del relativo esercizio.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 16

(Contributi per gli investimenti)

1. Per il 2021, alle imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), ai proprietari o gestori di rifugi alpini di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), alle imprese industriali e artigianali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), alle imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, nonché ai lavoratori autonomi e ai professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA, residenti o aventi sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, sono concessi contributi una tantum a fondo perduto a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa sostenuti o avviati dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021. Sono esclusi dall'accesso al contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo di cui al presente articolo. I costi per i veicoli aziendali sono ammessi a contributo solo se integralmente deducibili.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari al 30 per cento della spesa complessiva ammissibile per singolo operatore economico, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, determinata nei seguenti importi massimi, in ragione del fatturato complessivo dell'anno 2019, calcolato, con riferimento agli operatori economici attivi dal 2019, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 4, primo periodo:

a) euro 25.000, per le imprese con fatturati fino a euro 40.000;

b) euro 50.000, per le imprese con fatturati da euro 40.001 fino a euro 150.000;

c) euro 75.000, per le imprese con fatturati da euro 150.001 fino a euro 400.000;

d) euro 100.000, per le imprese con fatturati da euro 400.001 fino a euro 1.000.000;

e) euro 250.000, per le imprese con fatturati oltre euro 1.000.000;

f) euro 50.000, per le imprese attive dal 1° gennaio 2020 e per i proprietari e i gestori di rifugi alpini non costituiti in forma di impresa;

g) euro 50.000, per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, per i quali i contributi di cui al presente articolo sono concessi per i soli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare in via telematica entro il 29 ottobre 2021, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento dei dirigenti delle strutture regionali competenti sulla base degli importi di spesa autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 29 ottobre 2021. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 3.000, al netto degli oneri fiscali, se recuperabili.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a domanda da presentare in via telematica entro il 29 ottobre 2021, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento dei dirigenti delle strutture regionali competenti, da adottarsi entro il 10 dicembre 2021, anche sulla base di preventivi di spesa o di computi metrici-estimativi, corredati di idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e il pagamento di almeno il 20 per cento della spesa per la quale il contributo è richiesto. Il contributo è erogato, in misura comunque non superiore a quello spettante rispetto alla spesa ammessa ad agevolazione, a condizione che, entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda, il beneficiario dichiari l'ultimazione dell'investimento e presenti idonea documentazione fiscale attestante la tracciabilità e il relativo pagamento dell'intera spesa effettivamente sostenuta.

5. I contributi di cui al presente articolo sono revocati se i beni agevolati sono alienati o ceduti separatamente dall'azienda per un periodo differenziato per tipologia di beni e indicato nella deliberazione di cui all'articolo 32, comma 3, comunque non inferiore ai due anni successivi alla data di erogazione; in tali casi, la revoca comporta la restituzione dell'intero importo del contributo percepito, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in complessivi euro 13.000.000, di cui:

a) euro 2.000.000 a valere sulle Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento);

b) euro 4.000.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese di investimento);

c) euro 5.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento);

d) euro 2.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 2 (Spese di investimento).

7. Tale onere trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 17

(Sostegno alle imprese di grandi dimensioni)

1. Al fine di garantire la disponibilità di liquidità sufficiente per contrastare i danni arrecati dalle misure restrittive che impediscono ancora attualmente di esercitare l'attività economica alle imprese sane, che svolgono prevalentemente l'oggetto sociale in presenza di utenza, e per preservare la continuità aziendale durante e dopo la pandemia da COVID-19, la Regione sostiene la ripresa del business e il mantenimento della continuità aziendale delle imprese di grandi dimensioni, con sede legale o unità produttiva in Valle d'Aosta, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto a copertura delle perdite registrate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, calcolate ai sensi della sezione 3.12 del Quadro temporaneo di cui al comma 8. Per imprese di grandi dimensioni si intendono quelle aventi i requisiti, nell'anno 2020, indicati dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Le perdite rilevanti ai fini della concessione del contributo sono solo quelle non coperte da altre fonti, quali assicurazioni o altre misure di aiuto.

2. Il contributo di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle società concessionarie di impianti a fune, nonché nei confronti delle società operanti nel settore bancario e finanziario.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a favore di imprese di grandi dimensioni che, in forza delle misure restrittive della libertà di circolazione e soggiorno adottate dal Governo con specifici provvedimenti per fronteggiare la pandemia da COVID-19, cumulativamente:

a) hanno subito, durante il periodo ammissibile di cui al comma 1, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'arco temporale tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2019 per l'esercizio 2020 e all'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 per l'esercizio 2021;

b) sono ancora tenute, alla data del 26 aprile 2021, alla sospensione delle attività esercitate in tutte le proprie unità locali a prescindere dalla loro collocazione geografica;

c) hanno sospeso completamente la propria attività o quella dell'intero gruppo per un periodo non inferiore a otto mesi complessivi nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 26 aprile 2021.

4. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite calcolate ai sensi del comma 1, primo periodo. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento delle perdite di esercizio registrate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.

5. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, in relazione ai conti approvati dal consiglio di amministrazione e certificati dal collegio sindacale, anche con riferimento all'effettiva percentuale di riduzione del fatturato, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate. La parte di aiuto che risulta concessa, in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso, deve essere restituita. Nel caso in cui il contributo concesso sia inferiore alla perdita effettivamente realizzata, non è prevista un'integrazione del contributo medesimo.

6. L'importo complessivo dell'aiuto non può comunque superare 1,5 milioni di euro per impresa per i complessivi due esercizi.

7. Il contributo è concesso a domanda, dalla quale risultino la perdita di fatturato e le perdite di esercizio, approvate e certificate, da presentare entro il 31 luglio 2021, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. Dalla domanda deve anche risultare che le imprese richiedenti non si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

8. La misura è concessa ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, nell'ambito del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificato e prorogato dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (Regime SA.62495).

9. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 2.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 18

(Istituzione della sezione speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di supportare finanziariamente le piccole e medie imprese, la Regione, per l'anno 2021, contribuisce ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), mediante versamento di un contributo di euro 5.000.000 volto ad incrementare la percentuale di garanzia prestata dal Fondo alle piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, come previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e approva la bozza di Accordo con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione della Sezione speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta del Fondo centrale di garanzia.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 5.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO

Art. 19

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), definisce un piano triennale di politiche del lavoro contenente gli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di seguito denominato Piano triennale.

2. La Giunta regionale adotta, per l'anno 2021, previo parere della Commissione consiliare competente, il programma annuale degli interventi di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 5 della l.r. 7/2003, includendo:

a) misure a sostegno dell'occupazione, per cittadini e imprese, i cui requisiti e modalità procedimentali sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;

b) azioni di orientamento e formazione, anche sperimentali, che prevedano, tra l'altro, l'utilizzo dello strumento dei voucher;

c) azioni rivolte ai disoccupati di media e lunga durata;

d) sostegni alla formazione tecnica e professionale dei giovani;

e) borse di studio per giovani che frequentano percorsi di ITS (Istituti Tecnici Superiori) o IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

3. Restano fermi gli interventi per il 2021 già previsti dall'articolo 15, commi 1 e 3, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023).

4. L'onere per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è determinato complessivamente in euro 19.000.000 di cui:

a) euro 200.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti);

b) euro 740.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti);

c) euro 17.760.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti);

d) euro 300.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Titolo 1 (Spese correnti).

5. Tale onere trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 20

(Nuova indennità regionale per i lavoratori dipendenti)

1. La Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un'indennità forfettaria ai lavoratori dipendenti che:

a) abbiano cessato di beneficiare dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 marzo 2021;

b) per tutto il periodo compreso tra la data di cessazione della NASpI e il 31 marzo 2021:

1) risultino residenti in Valle d'Aosta;

2) non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quarantacinque giorni e ad eccezione del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

3) non siano titolari di pensione diretta;

c) non siano beneficiari, alla data di presentazione della domanda, del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. L'indennità di cui al comma 1 è concessa in misura pari a euro 1.000.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare le domande per l'indennità prevista dal presente articolo anche avvalendosi del supporto di Patronati, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui alla legge regionale 29 marzo 2021, n. 3 (Misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)).

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 2.000.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 21

(Indennità ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali)

1. La Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i lavoratori dipendenti che, nel periodo tra il 1° ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, risultino residenti nel territorio regionale e beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa statale per i lavoratori delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, compresi i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (FSBA) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per almeno venti giornate, erogando un'indennità una tantum, differenziata in relazione alla durata del periodo di integrazione salariale fruito:

a) euro 400 se la durata del periodo di integrazione fruito è compresa tra venti e quaranta giornate;

b) euro 600 se la durata del periodo di integrazione fruito è compresa tra quarantuno e cinquantadue giornate;

c) euro 800 se la durata del periodo di integrazione fruito è compresa tra cinquantatre e sessantaquattro giornate;

d) euro 1000 se il periodo di fruizione è pari o superiore alle sessantacinque giornate.

2. Ai fini della determinazione del numero di giornate utili per il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i lavoratori devono aver beneficiato degli ammortizzatori sociali previsti per almeno un'ora al giorno.

3. Le richieste volte all'ottenimento dell'indennità di cui al comma 1 contengono i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici;

b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro;

c) giornate di ammortizzatori sociali fruite relative al periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d) riferimenti bancari (codice IBAN).

4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare le domande per l'indennità prevista dal presente articolo anche avvalendosi del supporto di Patronati, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.000.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LO SPORT E LE PROFESSIONI DELLA MONTAGNA

Art. 22

(Contributi per i maestri di sci e le scuole di sci)

1. Per l'anno 2021, la Regione trasferisce all'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), le risorse a essa assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del d.l. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 69/2021, per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto:

a) ai maestri di sci iscritti, nel 2021, nell'albo professionale regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 44/1999 e in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 30 aprile 2021;

b) alle scuole di sci in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020/2021 ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 44/1999.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli aventi diritto dall'AVMS, sulla base dei criteri di riparto e secondo gli importi definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Associazione medesima.

3. A integrazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Regione, per l'anno 2021, concede un contributo straordinario alle scuole di sci, ripartito sulla base dei medesimi criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'AVMS. I contributi di cui al presente comma sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare alla struttura regionale competente in materia di enti e di professioni del turismo in via telematica entro il 30 settembre 2021.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 9 e, limitatamente a quelli di cui al comma 1, lettera a), con quelli di cui all'articolo 23.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato, per l'anno 2021, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 23

(Contributo per le guide alpine valdostane)

1. La Regione concede, per l'anno 2021, un contributo una tantum a fondo perduto alle guide alpine residenti in Valle d'Aosta, regolarmente iscritte, nel 2021, nell'albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), titolari di partita IVA e che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.19.92 (Attività delle guide alpine), a condizione che il richiedente abbia conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di guida alpina, non superiore a euro 20.000.

2. Il contributo è determinato in un importo fisso di euro 4.000 ed è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare in via telematica alla struttura regionale competente in materia di enti e di professioni del turismo entro il 30 settembre 2021.

3. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui agli articoli 9 e 22.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 600.000, a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 24

(Misure di sostegno a favore degli sci club valdostani)

1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'utilizzo delle piste di sci della Valle d'Aosta, conseguenti alla chiusura al pubblico delle stesse durante l'intera stagione invernale 2020/2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione concede, a favore degli sci club affiliati all'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), limitatamente all'anno 2021, un contributo a fondo perduto sulle spese sostenute per le prestazioni rese dai soggetti gestori delle piste per la preparazione e l'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle sessioni di allenamento di sci alpino e di snowboard dei rispettivi atleti tesserati.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi del capo V della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), sulle medesime spese, eventualmente sostenute, in funzione dell'organizzazione di competizioni ed eventi sportivi o con incentivazioni previste da altre leggi regionali per le medesime finalità.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a un massimo del 70 per cento delle spese sostenute dai richiedenti e ritenute ammissibili, sulla base delle domande presentate entro il 31 agosto 2021 alla struttura regionale competente in materia di sport, corredate di idonei giustificativi di spesa rilasciati dai soggetti gestori delle piste.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 100.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 25

(Misure a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi annullati)

1. Per l'anno 2021, la Regione interviene in favore dei soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi sportivi programmati nel corso dell'anno 2020 e annullati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la promozione e l'organizzazione degli eventi stessi, a condizione che il richiedente abbia già presentato, nel corso dell'anno 2020 per i medesimi eventi, domanda di contributo ai sensi del capo V della l.r. 3/2004, nei termini di cui all'articolo 27, comma 2, della medesima legge regionale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 agosto 2021, alla struttura regionale competente in materia di sport, nel limite massimo dell'intera spesa ammissibile a contributo, in misura comunque non superiore al disavanzo accertato in relazione all'evento annullato sulla base di idonei giustificativi di entrata e di spesa emessi nel 2020 e posti a corredo della domanda di contributo, al netto degli eventuali contributi già ottenuti ai sensi del capo V della l.r. 3/2004 a sostegno del medesimo evento.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 150.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE E LE POLITICHE SOCIALI

Art. 26

(Misure a sostegno delle famiglie)

1. Ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente corrente (ISEE corrente) in corso di validità nel 2021, è riconosciuto un contributo mensile, per due mesi, nelle seguenti misure:

a) euro 200, per i nuclei composti da una sola persona, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 12.000;

b) euro 400, per i nuclei composti da due persone, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 15.000, aumentati ad euro 600 qualora del nucleo faccia parte un soggetto individuato ai sensi del comma 3;

c) euro 600, per i nuclei composti da tre persone, che abbiano un valore di ISEE corrente pari o inferiore a euro 18.000, aumentati ad euro 800, qualora del nucleo faccia parte un soggetto individuato ai sensi del comma 3, o ad euro 1.000 qualora del nucleo facciano parte due soggetti individuati ai sensi del comma 3.

2. Ai nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta il cui ISEE in corso di validità nel 2021 sia inferiore all'importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è riconosciuto un contributo mensile per due mesi, non cumulabile con il contributo previsto dal comma 1, nelle seguenti misure:

a) euro 400, per un nucleo familiare composto da una sola persona;

b) euro 600, per un nucleo familiare composto da due persone, aumentati ad euro 800 qualora del nucleo faccia parte un soggetto individuato ai sensi del comma 3;

c) euro 800, per un nucleo familiare composto da tre persone, aumentati ad euro 1.000, qualora del nucleo faccia parte un soggetto individuato ai sensi del comma 3, o ad euro 1.200, qualora del nucleo facciano parte due soggetti individuati ai sensi del comma 3.

3. Per ogni componente ulteriore rispetto al nucleo familiare individuato ai sensi del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera c), sono erogati euro 100 mensili; tale maggiorazione è, inoltre, raddoppiata qualora i componenti ulteriori siano:

a) minori;

b) soggetti con handicap grave, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare entro il 29 ottobre 2021 in via telematica alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.

5. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 21, nonché con quella prevista dall'articolo 1 della l.r. 3/2021, qualora uno dei componenti dei nuclei familiari di cui ai commi 1 e 2 abbia percepito uno dei contributi o indennità ivi previsti o ne abbia fatto domanda.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 3.000.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 27

(Interventi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con un contratto di locazione attivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che rientrano nelle fasce di determinazione del canone di locazione corrispondente alla percentuale di valore al metro quadro di superficie convenzionale da applicare alle fasce ISE del 20 per cento, 40 per cento, 60 per cento e 80 per cento, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del canone di locazione relativo ai mesi da ottobre 2020 a marzo 2021 compresi, con esclusione dei nuclei assegnatari cui è stato applicato il canone massimo a titolo sanzionatorio, ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 42, comma 6, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

2. L'importo del contributo è trasferito dalla struttura regionale competente in materia di assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati all'Azienda Regionale Edilizia Residenziale (ARER Valle d'Aosta), che provvede a destinarlo prioritariamente alla copertura di eventuali situazioni debitorie pregresse in capo a ciascun nucleo assegnatario per ordine cronologico di scadenza delle bollette e, qualora il nucleo assegnatario sia in regola con i pagamenti, allo scomputo delle bollette emesse successivamente al trasferimento delle somme all'ente gestore e fino alla concorrenza dell'importo spettante a ciascun nucleo.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali, le modalità applicative della misura e le procedure che ARER Valle d'Aosta adotta per l'erogazione del contributo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 320.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 28

(Disposizioni urgenti relative alla Casa di riposo G.B. Festaz)

1. Per compensare i mancati introiti e i maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'insorgenza e del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz è riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo straordinario, forfetario e onnicomprensivo, di euro 350.000 ad integrazione del contributo autorizzato dalla l.r. 12/2020.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 350.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 29

(Trasferimenti finanziari straordinari ai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia)

1. In considerazione della necessità di dare continuità al sostegno economico alle famiglie residenti nel territorio regionale, fino al 31 ottobre 2021 e nelle more della corresponsione dell'assegno unico e universale di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46 (Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale), è autorizzato il trasferimento di finanziamenti straordinari in favore dei soggetti titolari dei servizi dei nidi d'infanzia pubblici e privati autorizzati e dei servizi domiciliari di tata familiare, a titolo di rimborso della riduzione delle rette a carico delle famiglie che usufruiscono dei predetti servizi.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica qualora l'importo della retta mensile a carico della famiglia sia pari o inferiore all'importo previsto dal bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), erogato dall'INPS.

3. Nel caso in cui la retta mensile su cui applicare la riduzione sia superiore al bonus asilo nido erogato dall'INPS, la riduzione pari al 40 per cento della retta, fino a un massimo mensile di euro 200 per ciascun bambino, è calcolata sull'importo derivante dalla differenza tra la retta mensile e il valore del bonus asilo nido erogato dall'INPS.

4. Al fine di ottenere il rimborso di cui al presente articolo, i soggetti titolari dei nidi d'infanzia pubblici e privati autorizzati e dei servizi domiciliari di tata familiare, presentano entro il 20 novembre 2021 alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati la rendicontazione degli importi delle riduzioni applicate alle rette a carico delle famiglie.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 100.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30

(Inquadramento in materia di aiuti di Stato)

1. Gli aiuti disciplinati dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 e 24, sono concessi ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato"), della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).

2. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese del settore finanziario e creditizio.

3. Gli aiuti non possono, altresì, essere concessi alle imprese che si trovavano già in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

4. Gli aiuti possono tuttavia essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

5. Salvo quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 11, comma 5, 13, comma 5, 14, comma 6, 22, comma 4, 23, comma 3, 24, comma 2, e 26, comma 5, è ammesso il cumulo con altri aiuti concessi per le medesime spese ammissibili, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

6. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 31

(Struttura regionale temporanea di secondo livello, assunzioni straordinarie a tempo determinato e piattaforma telematica)

1. Alla concessione e all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9 provvede una struttura regionale temporanea di secondo livello, istituita con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), cui è preposto un funzionario di categoria D, individuato con le modalità di cui all'articolo 26, comma 2, ultimo periodo della medesima legge regionale, e cui è assegnato, temporaneamente e d'ufficio, il personale di altre strutture regionali non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le ulteriori unità necessarie di personale a tempo determinato, reclutato con le modalità di cui al comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2021, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale regionale e di adeguare celermente i livelli dei servizi alle attuali esigenze, anche dipendenti dall'attuazione delle misure di sostegno economico all'economia regionale disposte in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese quelle disciplinate dal presente titolo, è autorizzata l'assunzione, da parte della Regione, in via straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), di personale non dirigenziale a tempo determinato fino al 31 dicembre 2021. L'assunzione è effettuata prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie proprie esitate da procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando in tal caso la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. In caso di esaurimento delle medesime graduatorie, l'assunzione avviene mediante indizione di apposite procedure selettive con modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo, per titoli e prova orale e i cui bandi sono pubblicati nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale della Regione per quindici giorni consecutivi. Nella valutazione dei titoli è valorizzato lo svolgimento di attività lavorativa, in ambito pubblico o privato, attinente al profilo ricercato. Nella prova orale, è accertato il possesso di conoscenze informatiche e digitali.

3. Al fine di accelerare e uniformare i tempi e le procedure di liquidazione, le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, comma 3, 23 e 26 sono presentate in via telematica, tramite la piattaforma unica dedicata istituita ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 5/2020, all'uopo implementata delle relative funzionalità.

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è determinato in euro 380.000, per l'anno 2021, a valere sulla Missione 20 (Fondo di riserva), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato, per l'anno 2021, in euro 500.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese di investimento), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 32

(Disposizioni comuni)

1. Ferma restando la disciplina in materia di controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste.

2. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al presente titolo è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La Giunta regionale definisce, con proprie deliberazioni, ogni ulteriore requisito e aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la concessione degli aiuti di cui al presente titolo, e assegna alle strutture regionali competenti, temporaneamente e d'ufficio, il personale necessario dipendente dalle altre strutture regionali non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le ulteriori unità necessarie di personale a tempo determinato reclutato con le modalità di cui all'articolo 31.

4. La Giunta regionale può, inoltre, disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa relative agli aiuti di cui al presente titolo, in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIATE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SANITA', DI ISTRUZIONE, DI BILANCIO E DI PROCEDURE ASSUNZIONALI

Art. 33

(Finanziamento straordinario della spesa sanitaria regionale per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per dare copertura ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) è incrementato per l'anno 2021 di euro 23.103.335 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'Azienda USL della Valle d'Aosta, a copertura delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel corso dell'anno 2021, è inoltre autorizzata a utilizzare le risorse stanziate a bilancio regionale per l'anno 2020 di cui all'articolo 11, comma 2, e agli articoli 12 e 18 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), nonché all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2020, n. 10 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti), trasferite all'Azienda medesima e da questa non completamente spese in tale annualità e che costituiscono accantonamenti sul bilancio d'esercizio 2020 della stessa.

3. Al fine di consentire l'attuazione del piano di riorganizzazione per il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza da COVID-19, ai sensi dell'articolo 2 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa diretta per la realizzazione di interventi di investimento per euro 4.500.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese di investimento). I finanziamenti di cui al presente comma sono assegnati al soggetto attuatore regionale individuato dal Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato per la realizzazione di tale intervento.

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 34

(Interventi finalizzati al monitoraggio della situazione epidemiologica dell'infezione da COVID-19 e allo svolgimento in sicurezza di attività e manifestazioni a carattere sportivo, turistico e culturale)

1. Al fine di monitorare la situazione epidemiologica relativa all'infezione da COVID-19 sul territorio regionale, anche in relazione agli adempimenti previsti dal sistema nazionale di attribuzione dello scenario di rischio, e di sorvegliare le situazioni di rilevante aggregazione in ambito sportivo, turistico e culturale, l'Azienda USL della Valle d'Aosta è autorizzata, nei limiti delle proprie capacità organizzative e delle risorse di cui al comma 2, a:

a) somministrare gratuitamente test antigenici e molecolari per la ricerca del SARS-Cov-2 alla popolazione residente e non residente, con priorità per i casi in cui tali prestazioni siano rese obbligatorie dalle disposizioni vigenti;

b) fornire gratuitamente test antigenici o, ove obbligatorio, molecolari ai soggetti organizzatori di attività e manifestazioni sportive, turistiche e culturali e a somministrare ai partecipanti alle medesime test antigenici per la ricerca del SARS-Cov-2 secondo modalità da definirsi con i soggetti organizzatori stessi.

2. La spesa prevista per le disposizioni di cui al presente articolo è quantificata in euro 200.000 e trova copertura nelle risorse di cui all'articolo 33, comma 1.

Art. 35

(Potenziamento dei servizi nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria per l'anno 2021)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di agevolare l'attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell'epidemia, per l'anno 2021 sono potenziati i servizi di assistenza e sostegno, anche educativo, agli alunni con disabilità in situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie.

2. Il maggiore onere di cui al comma 1 è determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 36

(Assunzioni straordinarie a tempo determinato nelle scuole della regione)

1. In considerazione delle perduranti necessità assunzionali finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno scolastico 2021/2022, nel periodo da settembre a dicembre 2021, l'Amministrazione regionale provvede al reclutamento a tempo determinato di personale ausiliario e tecnico (ATAR) aggiuntivo per le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione di ogni ordine e grado, nel numero massimo di unità stabilito con deliberazione della Giunta regionale e nel limite di spesa di cui al comma 2. Al reclutamento del predetto personale, si provvede mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.

2. Per il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, è istituito un fondo straordinario nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per un importo complessivo di euro 1.550.000 per l'anno 2021.

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 37

(Costituzione di un accantonamento a copertura delle minori entrate)

1. Per l'anno 2021 è costituito, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, un accantonamento di euro 15.000.000 a copertura delle minori entrate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

Art. 38

(Disposizioni in materia di realizzazione del nuovo polo universitario)

1. La Regione, al fine di dare copertura finanziaria alla richiesta della Société Infrastructures Valdotaînes s.r.l. (S.I.V.) di maggiori risorse necessarie all'adesione all'accordo bonario relativo ai lavori di realizzazione del primo lotto del polo universitario di Aosta, proposto in data 18 dicembre 2020 dalla Commissione prevista dall'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), autorizza per l'anno 2021, la maggiore spesa di euro 3.300.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera g).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

Art. 39

(Registrazione contabile della mobilità sanitaria)

1. Al fine di adeguare le registrazioni contabili relative alla mobilità sanitaria attiva e passiva ai principi contabili armonizzati, lo stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 è incrementato di annui euro 14.000.000 per l'iscrizione delle previsioni di mobilità sanitaria attiva a valere sul titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni).

2. Contestualmente lo stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è incrementato di annui euro 14.000.000 per il triennio 2021/2023 per l'iscrizione delle previsioni di mobilità sanitaria passiva a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri previsti al comma 2 del presente articolo trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del comma 1, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera h).

Art. 40

(Avanzo di amministrazione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)

1. Per l'anno 2021, è disposto il trasferimento alla Regione di una quota non vincolata pari a euro 500.000 dell'avanzo di amministrazione, risultante dal rendiconto 2020 e non applicato nel corso dell'anno 2021, dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo).

2. Le somme riacquisite ai sensi del presente articolo, per complessivi euro 500.000, sono introitate, per l'anno 2021, nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 per l'anno 2021 a valere sul Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti).

3. Contestualmente lo stato di previsione della spesa del medesimo bilancio è incrementato per l'anno 2021 di euro 500.000 a valere sugli stanziamenti previsti per la legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale), sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri previsti al comma 3 trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del comma 2, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera h).

Art. 41

(Destinazione delle maggiori disponibilità di cassa)

1. La maggiore disponibilità di cassa di euro 39.181.357,49 per l'anno 2021 di cui all'articolo 2, comma 2, è iscritta nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 ad incremento del Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera h).

TITOLO V

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

CAPO I

AGEVOLAZIONI FISCALI E NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 42

(Esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2021)

1. Per il periodo di imposta 2021, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF. Ai soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile.

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 2.000.000 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), e trova copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi con le modalità indicate nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera h).

Art. 43

(Esenzione dalla tassa automobilistica per autovetture per servizio pubblico di piazza o veicoli a noleggio con conducente)

1. Per il periodo di imposta 2021, non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli di proprietà, o utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante autobus per servizio di noleggio con conducente o mediante autovetture per servizio pubblico di piazza (taxi) o servizio di noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate.

2. È possibile richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate relativamente alle scadenze di pagamento posteriori al 31 dicembre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 120.000 di cui euro 40.000 per minori entrate a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) ed euro 80.000 quale maggiore spesa per i rimborsi della tassa versata a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi con le modalità indicate nelle allegate tabelle di cui all'articolo 63, comma 1, lettere h) e i).

Art. 44

(Agevolazione per veicoli ultraventennali.

Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Dopo l'articolo 62sexies della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è inserito il seguente:

"Art. 62septies

(Agevolazione per veicoli ultraventennali)

1. Sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione, già prevista dall'articolo 63, comma 1bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), pari al 50 per cento, gli autoveicoli e motoveicoli, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 rilasciato dagli enti di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dal Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).".

2. Ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo 62septies della l.r. 9/2008, come introdotto dal comma 1, il riconoscimento di storicità deve essere riportato sulla carta di circolazione.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 45

(Maggiori spese sanitarie di parte corrente per il triennio 2021/2023)

1. Il finanziamento dei LEA è ulteriormente incrementato di euro 5.253.500 per l'anno 2021 e di annui euro 4.753.500 per gli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi con le modalità indicate nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera i).

Art. 46

(Struttura polifunzionale in Comune di Morgex per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Modificazione alla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)

1. Dopo il comma 3bis dell'articolo 23 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è inserito il seguente:

"3ter. Parte della struttura realizzata ai sensi del presente articolo è ceduta in comodato gratuito all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per almeno un triennio, per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, secondo modalità definite in un apposito accordo fra gli enti interessati.".

2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 trovano copertura a valere sulle maggiori risorse previste dagli articoli 33 e 45.

Art. 47

(Potenziamento degli organici del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2021/2022)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria, al fine di favorire l'attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è autorizzato, per l'anno scolastico 2021/2022, il potenziamento, in deroga ai criteri vigenti di costituzione, dell'organico di fatto del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

2. Per il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, è istituito un fondo straordinario nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per un importo complessivo di euro 2.759.410, di cui euro 921.888 per l'anno 2021 ed euro 1.837.522 per l'anno 2022.

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 trovano copertura mediante la riduzione di spese per i medesimi importi con le modalità indicate nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera i).

Art. 48

(Rimborso chilometrico agli addetti idraulico-forestali per le annualità dal 2011 al 2019)

1. Agli addetti idraulico-forestali dipendenti dall'Amministrazione regionale nelle annualità dal 2011 al 2019 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento dei rimborsi chilometrici connessi all'utilizzo del mezzo proprio nelle suddette annualità, con riferimento agli articoli 15 e 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e 30 del Contratto integrativo regionale di lavoro per i medesimi addetti, è riconosciuta, su istanza dell'interessato, una somma pari a quella prevista, in applicazione dei predetti articoli, sulla base dei conteggi dei chilometri risultanti dalla documentazione agli atti dell'amministrazione, al netto di interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, nei limiti di quanto non prescritto secondo la normativa statale vigente e di quanto non ancora corrisposto dall'amministrazione, anche in esecuzione di sentenze, nonché subordinatamente alla rinuncia a spese compensate all'azione fatta valere e a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo, in correlazione alla rinuncia della Regione ad eventuali impugnazioni di sentenze nel frattempo emesse.

2. Agli addetti idraulico-forestali dipendenti dall'Amministrazione regionale nelle annualità dal 2011 al 2019 che non hanno presentato domanda giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta, su istanza dell'interessato, per l'utilizzo del mezzo proprio nelle suddette annualità, la medesima somma di cui al comma 1, subordinatamente alla rinuncia a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo.

3. L'istanza di cui ai commi 1 e 2 è presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 30 novembre 2021. Le modalità per la presentazione dell'istanza, nonché ogni altro aspetto anche procedimentale per l'applicazione del presente articolo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l'anno 2021, in euro 750.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera i).

Art. 49

(Misure a sostegno dell'occupazione per le PMI)

1. La Regione, al fine di tutelare il livello occupazionale, concede i contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 62, comma 4, della l.r. 8/2020, in favore delle PMI con un numero di addetti non superiore a tre e con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, alle cui istanze, già istruite con esito positivo, non abbia fatto seguito il provvedimento di concessione nell'annualità 2020. A tal fine, le domande già presentate conservano validità e sono finanziate secondo l'originario ordine cronologico di ricevimento nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 2.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l'anno 2021, in euro 725.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera i).

Art. 50

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La spesa complessiva a carico della Regione per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), determinata in euro 8.318.028,77 per il triennio 2021/2023, dall'articolo 16, commi 7 e 9, della l.r. 12/2020, è rideterminata in euro 8.478.028,77 e così rideterminata tra quota di cofinanziamento e quota aggiuntiva:

a) euro 2.535.307,43, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2021 euro 1.724.065,28;

2) anno 2022 euro 557.645,18;

3) anno 2023 euro 253.596,97;

b) euro 5.942.721,34, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, così suddivisa:

1) anno 2021 euro 2.924.760;

2) anno 2022 euro 3.017.961,34.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente per il 2021 in euro 160.000, di cui euro 150.000 quale quota di cofinanziamento a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti), ed euro 10.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere complessivo di cui al comma 2 trova copertura mediante la contestuale riduzione per euro 160.000 della quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC), di cui all'articolo 16, comma 10, della l.r. 12/2020, che risulta così rideterminata per l'anno 2021 in euro 120.000. La riduzione è a valere per euro 150.000 sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (spese correnti) e per 10.000 euro sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Le risorse aggiuntive regionali a finanziamento del Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO FSE) 2014/2020 sono autorizzate in annui euro 50.000 per gli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese d'investimento).

5. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 4, pari ad annui euro 50.000 per gli anni 2021 e 2022, trova copertura mediante la contestuale riduzione per i medesimi importi dell'autorizzazione di spesa per la quota di risorse aggiuntive regionali destinate al Programma operativo nazionale Occupazione giovani 2014/2020 (PON IOG FSE), di cui all'articolo 16, comma 11, della l.r. 12/2020. Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (spese correnti).

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 51

(Variazioni compensative in parte spesa)

1. Sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro 127.913.188,74 di cassa, euro 14.641.853,74 per l'anno 2021, euro 10.981.923,17 per l'anno 2022 ed euro 7.283.828,12 per l'anno 2023 come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 63 comma 1, lettera i).

Art. 52

(Variazioni compensative entrata - spesa)

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 51.641.357,49 di cassa, euro 12.460.000 per l'anno 2021 ed euro 14.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 63, comma 1, lettera h).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA', ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE COMMERCIALI E URBANISTICA

Art. 53

(Disposizioni in materia di variazioni di bilancio relative a spese di personale. Modificazione alla l.r. 12/2020)

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 12/2020 è sostituito dal seguente:

"7. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà organizzative, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare, con propria deliberazione, tutte le variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale, ivi incluso quello scolastico, ricomprese nei macroaggregati 101 - Redditi da lavoro dipendente, 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate, 110 - Altre spese correnti e 104 - Trasferimenti correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione.".

Art. 54

(Pubblicazione di documenti e variazioni contabili sul BUR. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

"6. Gli atti amministrativi che dispongono variazioni ai documenti contabili sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione. Gli atti che dispongono variazioni al bilancio di previsione, ad esclusione di quelli concernenti la Missione 99 (Servizi per conto terzi), sono inoltre trasmessi al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.".

2. Il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

"1. I bilanci degli enti dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione.".

3. Il comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

"1. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali che li disciplinano e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.".

Art. 55

(Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali. Differimento di termini)

1. Per i mutui concessi, ai sensi della l.r. 19/2001, dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2021, i termini previsti dall'articolo 7, comma 3bis, e dall'articolo 12, commi 3bis e 3ter, della medesima legge regionale sono differiti di dodici mesi.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019-2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), come già differito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è differito di ulteriori sei mesi.

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 78 della l.r. 8/2020, è inserito il seguente:

"11bis. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 della diversa suddivisione interna o del diverso uso dei locali di cui al comma 3, lettera b), quando riguardi le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi, è subordinato alla presentazione allo sportello unico competente per territorio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). A seguito della presentazione della SCIA, le strutture regionali competenti procedono alla verifica e all'eventuale aggiornamento del livello di classificazione delle strutture ricettive interessate.".

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 56

(Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. Modificazioni alla l.r. 8/2020)

1. Al comma 7 dell'articolo 78 della l.r. 8/2020 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al comma 6 aventi carattere temporaneo sono assentiti sino al 31 luglio 2025.".

2. All'articolo 79 della l.r. 8/2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il periodo di validità, compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), come definiti agli articoli 60 e 61 della medesima nonché dalle specifiche norme di riferimento per i titoli di cui alla lettera c), comma 1, dello stesso articolo 59, non è computato ai fini delle relative scadenze, con conseguente proroga per un periodo di pari durata. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai titoli già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 60, comma 6, della l.r. 11/1998 o di altre proroghe comunque previste dalla normativa vigente.".

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

"1bis. La validità dei titoli abilitativi edilizi derivanti dalle procedure di cui agli articoli 26 e 29 della l.r. 11/1998, rilasciati o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata, senza necessità di istanza, di dodici mesi rispetto ai termini stabiliti per la conclusione dei lavori, fatte salve le proroghe comunque previste dalle norme ordinarie.";

c) ai commi 2 e 4, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

d) il comma 3 è abrogato.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, della l.r. 11/1998, i termini di validità dei piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica, di cui agli articoli 49 e 50 della medesima legge, in vigore al 31 dicembre 2020, sono prorogati, senza necessità di istanza, di tre anni rispetto alla loro ordinaria scadenza.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, della l.r. 11/1998, per tutti i permessi di costruire rilasciati nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere rateizzato, su richiesta dell'interessato, in non più di sei rate semestrali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della l.r. 11/1998, i proventi dei contributi per i permessi di costruire e di quelli derivanti dall'irrogazione delle sanzioni ad essi relative possono essere utilizzati, in tutto o in parte, fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai permessi di costruire, alle SCIA e agli altri titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), della l.r. 11/1998 già oggetto della previgente disciplina di cui all'articolo 79 della l.r. 8/2020.".

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 57

(Semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana)

1. Al fine di garantire il più ampio accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana previsti dalla normativa statale vigente, la realizzazione, nel territorio della Regione, degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è assentita mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), con applicazione della disciplina di cui al medesimo articolo 119 del d.l. 34/2020 e all'articolo 6bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

CAPO II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 58

(Rideterminazione dell'autorizzazione della spesa sanitaria regionale)

1. In applicazione degli articoli 33, 39 e 45, l'autorizzazione della spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 12/2020 in euro 263.521.383,69 per l'anno 2021, in euro 263.992.733,69 per l'anno 2022 e in euro 263.982.733,69 per l'anno 2023, è incrementata rispettivamente di euro 42.356.835, di euro 18.753.500 e di euro 18.753.500 e risulta pertanto così rideterminata:

a) anno 2021 euro 305.878.218,69;

b) anno 2022 euro 282.746.233,69;

c) anno 2023 euro 282.736.233,69.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente il finanziamento dei LEA di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2020, che risulta pertanto così rideterminato:

a) anno 2021 euro 303.990.718,69;

b) anno 2022 euro 280.826.733,69;

c) anno 2023 euro 280.816.733,69.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2020 è rideterminata in annui euro 4.262.864,95 per ciascun anno del triennio 2021/2023.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della l.r. 12/2020 è rideterminata in euro 25.000.000 per l'anno 2021, 21.500.000 per l'anno 2022 e 21.500.000 per l'anno 2023.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 10, della l.r. 12/2020 è rideterminata in euro 10.350.000 per l'anno 2021.

Art. 59

(Rideterminazione per l'anno 2021 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2020, già ridotto di euro 250.000 ai sensi della l.r. 3/2021, è incrementato, per l'anno 2021, di euro 2.097.819,30, di cui euro 3.779.500 in aumento ed euro 1.681.680,70 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera u).

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 3.779.500 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023:

a) per euro 4.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 51;

b) per euro 100.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 29;

c) per euro 1.500, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 51;

d) per euro 350.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 28;

e) per euro 3.000.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 26;

f) per euro 320.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 27;

g) per euro 4.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 51.

Art. 60

(Modificazioni alle autorizzazioni di spesa

recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 19, comma 1, della l.r. 12/2020 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera t).

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera j).

Art. 62

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 63, comma 1, lettera k).

Art. 63

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) il prospetto degli equilibri di bilancio relativo al bilancio di previsione 2021/2023, sostitutivo di quello approvato con l.r. 13/2020;

b) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, sostitutiva di quella approvata con l.r. 13/2020;

c) l'allegato A/2 - "Risultato di amministrazione presunto - quote vincolate", sostitutivo di quello approvato con l.r. 13/2020;

d) la pagina 115 della nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023, sostitutiva di quella approvata con l.r. 13/2020;

e) la pagina 134 della nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023, sostitutiva di quella approvata con l.r. 13/2020;

f) la pagina 140 della nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023, sostitutiva di quella approvata con l.r. 13/2020;

g) la Tabella 1, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020;

h) la Tabella 2, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate da altre entrate e le modalità di copertura delle minori entrate;

i) la Tabella 3, riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

j) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

k) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

l) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

m) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

n) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2021/2023;

o) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

p) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2021/2023;

q) il prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

r) il prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2021;

s) la nota integrativa;

t) la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali;

u) la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale;

v) le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2021/2023 e relativo elenco annuale.

Art. 64

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.