Legge regionale 22 giugno 1964, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 22 giugno 1964, n. 11

Autorizzazione alla Giunta Regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spese straordinarie, nonché per l'acquisto di aree di terreno e per la esecuzione di lavori di pubblica utilità.

(B.U. 23 giugno 1964).

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione delle seguenti spese straordinarie, da imputare agli appositi sottoindicati capitoli della Parte seconda Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, dopo l'entrata in vigore della legge di variazione del bilancio stesso approvata dal Consiglio regionale nell'adunanza del 21 maggio 1964:

a) - Spesa di Lire cinquanta milioni quale secondo finanziamento delle spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne, di Aosta, per il completamento e il funzionamento della Stazione per autolinee pubbliche, di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1963 n. 18:

- spese da imputare all'apposito capitolo 241 della parte seconda - SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963- 1964 ("Spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta");

b) - Spesa di Lire cento milioni, quale primo finanziamento delle spese per la costruzione di un edificio scolastico per la Scuola Media Inferiore in località St - Martin de Corléans, di Aosta:

- spesa da imputare al Capitolo 202 della Parte seconda

- SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963- 1964 ("Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi a Enti e a privati per la esecuzione di lavori di pubblica utilità -: strade, scuole, cimiteri, acquedotti ed altri lavori");

c) - Spesa di Lire venti milioni, per la sistemazione straordinaria dei fabbricati di alpeggio dell'Alpe Foressu, di proprietà regionale, in Comune di Chamois: spesa da imputare al Capitolo 143 della Parte seconda

- SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964: ("Spese per lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria a beni immobili di proprietà ed alle aree attigue agli stabili di proprietà regionale");

d) - Spesa di Lire cento milioni, quale primo finanziamento delle spese per acquisto e lavori per la destinazione di aree a pubblici parcheggi in zone centrali della Città di Aosta (zona della Cattedrale; zona delle Porte Pretoriane; zona di S. Orso):

- spesa da imputare al soprariportato capitolo 202 della Parte seconda

- SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964;

e) - Spesa di Lire cinquanta milioni, quale primo finanziamento delle spese per la sistemazione ad aree stradali di sosta di aree disponibili o di proprietà regionale site nella Città di Aosta (piazzale ex Prato della Fiera; Via Mazzini; Via Guido Rey; Via Antica Zecca; Viale Conte Crotti):

- spesa da imputare al capitolo 203 della Parte seconda

- SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963- 1964: ("Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali");

f) - Spesa di Lire cinquantatrè milioni, per l'acquisto di aree di terreno in Comune di St-Christophe (mappali 16- 27- 28- 104- 105- 106- 107 del Foglio 39, di complessivi mq 9585 circa) e in Comune di Gressan (mappali 221- 230 - 322 - 324 - 332 - 338- 404 - 405 del Foglio 19; mappali 94 - 141 - 143 - 145 del Foglio 20; mappali 65- 66 del Foglio 21, di complessivi mq 41970 circa):

- spesa da imputare per Lire quarantasei milioni (prezzo di acquisto) al Capitolo 240 della Parte seconda

- SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963- 1964 ("Spese per l'acquisto di beni patrimoniali") e per Lire sette milioni (Spese accessorie per l'atto notarile e sua registrazione) al Capitolo 160 della Parte seconda

- SPESA del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963- 1964 ("Spese accessorie per stipulazione, registrazione di convenzioni e di contratti").

Art. 2.

Con successivi provvedimenti consiliari si provvederà al finanziamento e all'approvazione delle ulteriori spese previste per il finanziamento totale delle spese per le opere, gli acquisti di terreni e i lavori di cui ai capoversi lettere a), b), d), e del precedente articolo.

La Giunta Regionale provvederà all'adozione dei necessari provvedimenti deliberativi, in esecuzione della presente legge, per l'acquisto delle aree di terreno e per l'esecuzione dei lavori e opere di pubblica utilità di cui al precedente articolo.

L'area di terreno, sita nel Comune di St-Christophe, di cui al capoverso lettera e) dell'articolo precedente, sarà destinata alla costruzione di capannoni per magazzini di deposito di materiali e di macchinari pesanti; gli appezzamenti di terreno, siti nella zona di Pila (Comune di Gressan), di cui al capoverso lettera e) dell'articolo precedente saranno destinati ad agevolare l'attuazione del piano regolatore della località turistica di Pila (aree verdi e permute di terreni, ai fini dell'attuazione di detto piano regolatore).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.