Legge regionale 9 aprile 2021, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 9 aprile 2021, n. 5

Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(B.U. del 13 aprile 2021, n. 18)

Art. 1

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Per sostenere i redditi delle famiglie e incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022, a valere sulle leggi regionali di cui al comma 14. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate sono prorogate di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Nel periodo di sospensione, la quota interessi è calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione ed è rimborsata alle scadenze originarie.

3. La sospensione è subordinata al verificarsi, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, dei seguenti eventi con riferimento a uno dei cointestatari dei finanziamenti e con attualità dello stato alla medesima data:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto al trattamento previdenziale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, se il lavoratore alla data di presentazione della domanda di sospensione non è titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;

c) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, comma primo, numero 3), del Codice di procedura civile ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

d) per un periodo di almeno trenta giorni solari consecutivi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro pari almeno al 20 per cento dell'orario complessivo annuo con attualità dello stato di sospensione o riduzione, anche in attesa dell'approvazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

e) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

f) per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, una riduzione del volume d'affari nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 superiore al 33 per cento rispetto al volume d'affari del periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Per coloro che hanno avviato l'attività negli anni 2019, 2020 e 2021, si prescinde dalla riduzione del volume d'affari;

g) per le imprese, una riduzione del volume d'affari nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 superiore al 33 per cento rispetto al volume d'affari del periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Per le imprese che hanno avviato l'attività negli anni 2019, 2020 e 2021, si prescinde dalla riduzione del volume d'affari.

4. Con riferimento ai mutui erogati per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile aziendale o per l'acquisto di partecipazioni nella società proprietaria dell'immobile aziendale o che gestisce l'azienda di cui l'immobile fa parte, la riduzione del volume d'affari può essere computata tenuto conto del volume d'affari del soggetto non mutuatario proprietario dell'immobile aziendale o che gestisce l'azienda di cui l'immobile fa parte. (1)

5. La sospensione non determina l'applicazione di commissioni né di interessi di mora per tutta la sua durata, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento delle rate di soli interessi dovute durante la sospensione alle scadenze originarie.

6. Le domande di sospensione sono corredate di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la presenza dei requisiti di cui al comma 3.

7. Ai fini del monitoraggio del rischio di credito dei finanziamenti concessi da parte di Finaosta S.p.A., con la domanda di sospensione il mutuatario si impegna a fornire a Finaosta S.p.A., in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo, tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, nei termini e con le modalità dalla medesima richiesti, pena la decadenza della sospensione.

8. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un periodo pari alla sospensione del mutuo.

9. La sospensione non si applica ai soggetti mutuatari con posizioni debitorie classificate, dall'intermediario finanziario concedente, "credito deteriorato" alla data del 29 febbraio 2020 che continuino a presentare il medesimo stato alla data di presentazione della domanda e abbiano rate scadute con riferimento anche a uno solo tra più mutui in essere. (2)

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.

11. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo con apposita domanda da presentare entro il giorno 5 del mese antecedente la prima scadenza rateale, fatta salva, per le rate in scadenza nel mese di maggio 2021, la scadenza al 22 aprile 2021. La sospensione può essere richiesta una sola volta.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di leasing.

13. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

14. La sospensione del pagamento delle rate ai sensi del presente articolo è disposta con riferimento ai mutui agevolati stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge contratti a valere sulle seguenti disposizioni:

a) l.r. 33/1973;

b) articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

i) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

j) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

k) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

l) legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

m) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

n) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

o) articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

p) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

q) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);

r) legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);

s) legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);

t) legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);

u) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);

v) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Finaosta S.p.A., al fine di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui concessi alle imprese che hanno ottenuto la sospensione di cui all'articolo 1, al termine del periodo di sospensione, previa positiva valutazione di ogni singola posizione sotto il profilo creditizio, può allungare la durata del piano di ammortamento fino ad un massimo di cinque anni, con contestuale possibile variazione di altre condizioni contrattuali, anche in deroga alle durate e alle condizioni contrattuali previste dalle leggi regionali di cui all'articolo 1, comma 14.

2. L'articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 18 maggio 2021, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 1 recitava:

"4. Con riferimento ai mutui erogati per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile aziendale o per l'acquisto di partecipazioni nella società proprietaria dell'immobile aziendale o che gestisce l'azienda di cui l'immobile fa parte, la riduzione del volume d'affari può essere computata tenuto conto del volume d'affari del soggetto non mutuatario proprietario dell'immobile aziendale o che gestisce l'azienda di cui l'immobile fa parte, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, il controllo di tale soggetto sia detenuto, direttamente o indirettamente, dalla parte mutuataria, o viceversa.".

(2) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 18 maggio 2021, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'articolo 1 recitava:

"9. La sospensione non si applica ai soggetti mutuatari con posizioni debitorie classificate, dall'intermediario finanziario concedente, "credito deteriorato" alla data del 29 febbraio 2020 che continuino a presentare il medesimo stato alla data di presentazione della domanda.".