Legge regionale 3 luglio 1981, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 03 07 1981

Bollettino ufficiale 28 7 1981 n. 11

Istituzione dell’osservatorio per le malattie delle piante nella Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Art. 1

Per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 15 maggio 1978, n. 196, č istituito l’osservatorio per le malattie delle piante della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Art. 2

Compete all’osservatorio per le malattie delle piante l’espletamento delle attivitą connesse con le funzioni sottospecificate:

1) vigilanza fitosanitaria nei punti di entrata, da eseguire secondo le norme dettate dal ministero dell’agricoltura e delle foreste, dai funzionari all’uopo delegati dal ministero stesso, sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, esportazione e transito e rilascio dei relativi certificati a valore internazionale;

2) esame fitopatologico dei vegetali, prodotti vegetali e della terra;

3) analisi dei terreni, dei prodotti vegetali e delle sementi per conto del servizio repressione frodi;

4) studiare e seguire le infestazioni e le malattie delle piante nella propria circoscrizione;

5) divulgare le istruzioni pratiche per combattere e prevenire le malattie ed i parassiti;

6) redigere relazioni, statistiche e studi sulle attivitą del settore fitosanitario;

7) rilascio di autorizzazioni alla vendita ed all’impiego di fitofarmaci e dei presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate.

Art. 3

Le attivitą indicate nel precedente articolo sono espletate dall’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.