Legge regionale 3 luglio 1981, n. 38 - Testo vigente

Legge regionale 3 luglio 1981, n. 38

Istituzione dell'osservatorio per le malattie delle piante nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.

(B.U. 28 luglio 1981, n. 11).

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 15 maggio 1978, n. 196, č istituito l'osservatorio per le malattie delle piante della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Compete all'osservatorio per le malattie delle piante l'espletamento delle attivitą connesse con le funzioni sottospecificate:

1) vigilanza fitosanitaria nei punti di entrata, da eseguire secondo le norme dettate dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, dai funzionari all'uopo delegati dal ministero stesso, sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, esportazione e transito e rilascio dei relativi certificati a valore internazionale;

2) esame fitopatologico dei vegetali, prodotti vegetali e della terra;

3) analisi dei terreni, dei prodotti vegetali e delle sementi per conto del servizio repressione frodi;

4) studiare e seguire le infestazioni e le malattie delle piante nella propria circoscrizione;

5) divulgare le istruzioni pratiche per combattere e prevenire le malattie ed i parassiti;

6) redigere relazioni, statistiche e studi sulle attivitą del settore fitosanitario;

7) rilascio di autorizzazioni alla vendita ed all'impiego di fitofarmaci e dei presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate.

Art. 3.

Le attivitą indicate nel precedente articolo sono espletate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.