Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1

Disciplina in materia di Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale).

(B.U. del 9 febbraio 2021, n. 6)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), è sostituito dal seguente:

"5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Avvocatura si avvale di personale appartenente alla categoria D. Al predetto personale compete, dalla data di iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, un'indennità stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della l.r. 22/2010, correlata allo svolgimento delle funzioni di difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 1bis)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 6/2011, è inserito il seguente:

"Art. 1bis

(Pratica professionale)

1. Presso l'Avvocatura regionale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

2. La pratica forense, a norma dell'articolo 41, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), può essere svolta per un periodo non superiore a dodici mesi.

3. L'individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti e i criteri di selezione da applicare.

4. Il dirigente dell'Avvocatura regionale ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quindici giorni, il rapporto di praticantato, nel caso di comportamenti contrari al decoro e all'interesse dell'Amministrazione regionale.

5. Al praticante avvocato, a norma dell'articolo 41, comma 11, della l. 247/2012, è riconosciuto un compenso per l'attività svolta ed è garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, nonché per infortuni.

6. Presso l'Avvocatura regionale, previa stipula delle relative convenzioni con gli atenei interessati, possono essere svolti tirocini curriculari per studenti laureandi in giurisprudenza e altre tipologie di formazione universitaria o professionale relative alla professione forense previste dalla normativa in vigore. Il rapporto instaurato per tali tipologie di formazione professionale e/o curriculare non dà alcun titolo per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per lo svolgimento di tali periodi formativi o abilitanti.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 1ter)

1. Dopo l'articolo 1bis della l.r. 6/2011, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 1ter

(Compensi professionali)

1. Agli Avvocati funzionari spettano, ad integrazione della retribuzione salariale, di risultato e all'indennità di avvocatura, i compensi professionali, al netto delle spese generali che sono introitate al bilancio dell'Amministrazione, dovuti a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole all'ente quali sentenze, ordinanze, decreti, provvedimenti del Giudice dell'esecuzione, rinunce e transazioni in controversie giurisdizionali patrocinate dall'Avvocatura regionale. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali sono dovuti i compensi sono individuate con provvedimento del dirigente dell'Avvocatura regionale.

2. I compensi professionali di cui al comma 1 sono liquidati in relazione a ogni singolo grado di giudizio, indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni, e sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte della Regione è condannata al pagamento delle spese legali, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese.

3. I compensi professionali dovuti ai sensi dei commi 1 e 2 spettano anche agli Avvocati collocati a riposo o trasferiti ad altra struttura dell'Amministrazione regionale per i due anni successivi alla data di quiescenza o di trasferimento.".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 1quater)

1. Dopo l'articolo 1ter della l.r. 6/2011, come introdotto dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 1quater

(Ripartizione dei compensi in caso di compensazione tra le parti delle spese di lite)

1. Nelle ipotesi di pronunciata compensazione totale o parziale delle spese, i compensi professionali sono liquidati agli Avvocati funzionari sulla base della notula, avente esclusiva valenza interna, redatta in conformità ai parametri professionali indicati nel decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenuto conto dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto, in relazione al tipo di procedimento, al valore della causa e all'autorità adita.

2. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore degli Avvocati funzionari avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

3. I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi parametri professionali.".

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 1quinquies)

1. Dopo l'articolo 1quater della l.r. 6/2011, come introdotto dall'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 1quinquies

(Ripartizione dei compensi nei casi di condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente)

1. L'Avvocatura regionale cura senza ritardo l'esazione delle competenze nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

2. Nelle ipotesi di provvedimento giurisdizionale favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, agli Avvocati funzionari spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Amministrazione regionale, poste a carico delle controparti e recuperate nei confronti della parte soccombente.

3. In caso di accertata impossibilità di recuperare tutto o parte del credito nei confronti della parte soccombente, all'Avvocato funzionario compete, con spesa a carico del bilancio della Regione, rispettivamente:

a) la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale;

b) la differenza tra quanto parzialmente recuperato e quanto stabilito nel provvedimento giurisdizionale.".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 1sexies)

1. Dopo l'articolo 1quinquies della l.r. 6/2011, come introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 1sexies

(Criteri di ripartizione dei compensi professionali)

1. I compensi professionali dovuti ai sensi degli articoli 1quater e 1quinquies, derivanti sia da pronunce con condanna della controparte alla rifusione delle spese sia da pronunce con compensazione totale o parziale delle spese, sono ripartiti per il 50 per cento in parti uguali tra gli Avvocati funzionari e per il 50 per cento sulla base della valutazione relativa al rispetto di parametri qualificanti effettuata dal dirigente dell'Avvocatura regionale.

2. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più Avvocati esterni, che abbiano ricevuto il mandato difensivo con gli Avvocati funzionari dell'Avvocatura regionale, l'ammontare dei compensi professionali maturati a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole è ridotto del 50 per cento.

3. Non costituisce associazione alla difesa il mandato difensivo con uno o più Avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la sola presenza alle udienze.".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 1septies)

1. Dopo l'articolo 1sexies della l.r. 6/2011, come introdotto dall'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 1septies

(Computo e tetto massimo dei compensi professionali)

1. I compensi professionali di cui all'articolo 1ter sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato funzionario, in ragione annua, un importo non superiore al trattamento economico complessivo individualmente spettante, indicato come limite dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.".

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge si applica alle cause in corso per le quali, alla data di entrata in vigore della medesima, non è stato ancora depositato il provvedimento giurisdizionale. La presente legge si applica, inoltre, alle cause concluse con provvedimento già emanato alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate o sono in corso le procedure di recupero nei confronti della parte soccombente.

2. I compensi professionali relativi ai casi di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali tra tutti gli Avvocati funzionari assegnati all'Avvocatura regionale.

Art. 9

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni ulteriore criterio o modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge e individua, previa contrattazione collettiva: (1)

a) (2)

b) i parametri in base ai quali è corrisposto o decurtato il compenso professionale ai sensi dell'articolo 1sexies, comma 1, della l.r. 6/2011, come introdotto dall'articolo 6;

c) i criteri, l'entità e le modalità di liquidazione dei rimborsi al praticante avvocato; (3)

d) le modalità di liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati funzionari.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 66.000 a decorrere dall'anno 2021.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023:

- nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 011 (Altri servizi generali) - titolo 1 (spese correnti), per annui euro 66.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci e nella medesima Missione 01 e Programma 011 - titolo 1 (spese correnti) per annui euro 66.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4. La spesa di cui all'articolo 3 è identificata quale spesa obbligatoria ai sensi e agli effetti dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Alinea sostituito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. Il dirigente dell'Avvocatura regionale, con proprio provvedimento, definisce ogni ulteriore criterio o modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare, il dirigente individua:".

(2) Lettera abrogata dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"a) la tipologia di provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali sono dovuti i compensi ai sensi dell'articolo 1ter, comma 1, della l.r. 6/2011, come introdotto dall'articolo 3;".

(3) Lettera modificata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"c) i criteri, l'entità e le modalità di liquidazione dei compensi professionali del praticante avvocato;".