Legge regionale 21 dicembre 2020, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale n. 13 del 21 dicembre 2020

Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023.

(B.U. del 30 dicembre 2020, n. 73)

INDICE

Art. 1 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023

Art. 2 - Allegati al bilancio di previsione finanziario

Art. 3 - Programmazione dei lavori pubblici

Art. 4 - Allegati

Art. 5 - Variazioni di bilancio

Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1

(Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023)

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2021/2023, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2021 e di competenza per gli anni 2022 e 2023, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

a) anno 2021: entrate competenza 2.032.018.057,59

cassa 2.396.209.346,12

spese competenza 2.032.018.057,59

cassa 2.396.209.346,12

b) anno 2022: entrate competenza 1.435.635.435,63

spese competenza 1.435.635.435,63

c) anno 2023: entrate competenza 1.404.141.488,64

spese competenza 1.404.141.488,64

Art. 2

(Allegati al bilancio di previsione finanziario)

1. Sono approvati, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023:

a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3;

b) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (articolo 11, comma 3, lettera b), del d.lgs. 118/2011);

c) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (articolo 11, comma 3, lettera c), del d.lgs. 118/2011);

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (articolo 11, comma 3, lettera d), del d.lgs. 118/2011);

e) prospetto concernente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133);

f) nota integrativa (articolo 11, comma 4, lettera o), del d.lgs. 118/2011).

Art. 3

(Programmazione dei lavori pubblici)

1. Sono approvati il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2021/2023 e il relativo elenco annuale, allegati alla presente legge.

Art. 4

(Allegati)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 39, comma 11, del d.lgs. 118/2011, i seguenti allegati:

a) elenco dei capitoli finanziabili con il fondo di riserva per le spese obbligatorie (Allegato A);

b) elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste (Allegato B).

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del d.lgs. 118/2011, a disciplinare con propria deliberazione le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni al bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.