Legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 21 dicembre 2020

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 30 dicembre 2020, n. 73)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14

Art. 2 - Rientri da FINAOSTA S.p.A.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 3 - Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale

Art. 4 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 5 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini

Art. 6 - Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure selettive. Modificazioni alla l.r. 8/2020

Art. 7 - Disposizioni in materia di accesso alla qualifica unica dirigenziale e di lavoro agile. Modificazioni alla l.r. 22/2010

Art. 8 - Disposizioni in materia di cantieri forestali e di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21

Art. 9 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale nella Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e nell'Office Régional du Tourisme

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 10 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 11 Solidarietà alimentare. Modificazione alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 12 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 13 Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2021

Art. 14 - Abolizione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Modificazioni alle leggi regionali 13 dicembre 2013, n. 18, e 19 dicembre 2014, n. 13

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 16 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 17 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 18 - Rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in materia di edilizia scolastica

Art. 19 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 20 Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazione alla l.r. 6/2014

Art. 21 Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico di linea. Modificazione alla l.r. 8/2020

Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14)

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

Art. 2

(Rientri da FINAOSTA S.p.A.)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2021/2023 sono introitate nel Titolo 3, Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), già oggetto di graduale integrazione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), come di seguito indicate:

a) anno 2021 euro 8.500.000;

b) anno 2022 euro 27.000.000.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 3

(Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale)

1. Per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Per l'anno 2021, gli enti locali sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2020 e individuate nel programma di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 2 il conferimento degli incarichi di segretario di ente locale, nonché il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, di personale addetto alla polizia locale, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo.

4. Per l'anno 2021, gli enti locali sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite del 70 per cento della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. In considerazione delle ulteriori necessità assunzionali funzionali a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta esclusa dal calcolo del predetto limite percentuale massimo la spesa destinata all'impiego di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e di personale addetto alla polizia locale.

5. Nell'ambito delle convenzioni tra enti locali di cui agli articoli 16 e 19 della l.r. 6/2014, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i limiti previsti dai commi 2 e 4 e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

6. Nei limiti delle facoltà di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato in via prioritaria mediante utilizzo delle graduatorie vigenti alla data dell'assunzione, con il seguente ordine:

a) scorrimento di graduatorie proprie;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, di graduatorie di altri enti del comparto unico regionale, a condizione che la convenzione sia stata stipulata in data anteriore all'approvazione della graduatoria;

c) utilizzo delle graduatorie generali esitate dalle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, nel caso in cui l'ente che deve procedere all'assunzione non risulti coinvolto nella procedura selettiva.

7. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche), sono utilizzate, a scorrimento, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nell'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 42 e 46 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), a condizione che l'ammissione avvenga entro il 31 dicembre 2021.

8. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all'anno 2021 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del r.r. 1/2013, il Comune di Aosta e le Unités des Communes valdôtaines, anche per conto dei Comuni del loro ambito, entro il 21 febbraio 2021 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, nel caso di procedure di reclutamento riferite ai profili professionali previsti nel piano triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale per il periodo 2020/2022. In ogni altro caso, il Comune di Aosta e le Unités, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, avviano, anche per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), autonome procedure selettive, comprese quelle interne, per il reclutamento del proprio personale e di quello dei Comuni appartenenti alle Unités stesse.

9. Limitatamente all'anno 2021, il Comune di Aosta e le Unités, per il reclutamento di proprio personale e del personale dei Comuni appartenenti al loro ambito, organizzano prove di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013, anche al di fuori di procedure selettive. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'articolo 1 del r.r. 1/2013, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato o alle categorie e posizioni inferiori.

10. L'articolo 95 della l.r. 8/2020 è abrogato.

Art. 4

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.927 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.050 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, comma 1, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge regionale.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 120.445.156 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'IRAP dovuta per legge.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

5. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

6. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui ai commi 1 e 3 per il triennio economico 2021/2023 è determinata complessivamente in euro 4.000.000 per l'anno 2021, in euro 6.000.000 per l'anno 2022 e in euro 8.000.000 per l'anno 2023 (Programma 20.03 - Altri fondi - parz.).

7. Per il triennio 2021/2023, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare, con propria deliberazione, tutte le variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macroaggregati 101 - Redditi da lavoro dipendente, 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate, 110 - Altre spese correnti e 104 - Trasferimenti correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione.

Art. 5

(Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio stampa, limitatamente all'Amministrazione regionale, i contratti di lavoro di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 22/2010, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 30 giugno 2021, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti rapporti, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), le parole: "30 novembre 2020" e: "31 dicembre 2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2020" e: "30 giugno 2021".

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

4. Limitatamente all'Amministrazione regionale, le risorse destinate alle particolari posizioni organizzative di cui all'articolo 5 della l.r. 22/2010 trovano copertura nel bilancio della Regione a decorrere dalla data di completamento delle procedure di assegnazione delle medesime di cui all'articolo 5, comma 5bis, della l.r. 22/2010. Fino al primo rinnovo del contratto collettivo per il personale regionale appartenente alle categorie, le risorse da destinare alle finalità di cui al presente comma sono annualmente quantificate in misura pari a quelle destinate, nell'anno 2019, al finanziamento delle particolari posizioni organizzative.

5. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 1/2020 è abrogato.

6. A decorrere dal 2021, le risorse destinate dagli enti diversi dalla Regione di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 agli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e alle particolari posizioni organizzative di cui all'articolo 5 della l.r. 22/2010 continuano a trovare copertura nei relativi bilanci. Fino al primo rinnovo del contratto collettivo per il personale dei predetti enti appartenente alle categorie, le risorse da destinare alle finalità di cui al presente comma sono annualmente quantificate in misura pari a quelle destinate, nell'anno 2019, al finanziamento degli incarichi di responsabili dei servizi e delle particolari posizioni organizzative, con riduzione annuale, di pari importo, del Fondo unico aziendale (FUA).

7. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, i contratti di lavoro del personale ausiliario dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (personale ATAR) stipulati a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di determinarne il nuovo fabbisogno, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

8. Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 7, stimato in euro 3.000.000 per l'anno 2021, è ricompreso nell'autorizzazione complessiva di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6

(Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure selettive. Modificazioni alla l.r. 8/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 94 della l.r. 8/2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) le parole: "per il triennio 2019/2021" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 94 della l.r. 8/2020, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 94 della l.r. 8/2020, è aggiunto il seguente:

"2bis. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la celere conclusione delle procedure concorsuali e selettive uniche, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), possono essere integrate da membri supplenti. I membri supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi. Subentrato il supplente, il membro effettivo decade e i lavori sono conclusi dal sostituto.".

Art. 7

(Disposizioni in materia di accesso alla qualifica unica dirigenziale e di lavoro agile. Modificazioni alla l.r. 22/2010)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 22/2020, le parole: "maturata nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso," sono soppresse.

2. L'articolo 73decies della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 73decies

(Piano organizzativo del lavoro agile)

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile, di seguito denominato piano, quale sezione del documento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).

2. Il piano, previa definizione dei profili professionali per i quali non è possibile prestare attività lavorativa in modalità agile, individua le modalità attuative del lavoro agile assicurandone l'accesso ad almeno il 60 per cento dei dipendenti con profili professionali per i quali è possibile prestare attività lavorativa in modalità agile, garantendo altresì che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

3. Il piano definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente sia nelle loro forme associative.

4. In caso di mancata adozione del piano, al lavoro agile può accedere almeno il 30 per cento dei dipendenti con profili professionali per i quali è possibile prestare attività lavorativa in modalità agile.

5. Il raggiungimento delle percentuali di cui ai commi 3 e 4 è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del piano restano acquisite al bilancio di ciascun ente.

6. Il piano deve comunque riconoscere priorità alle richieste di prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).".

Art. 8

(Disposizioni in materia di cantieri forestali e di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è sostituita dalla seguente:

"a) mediante selezione per titoli, valorizzando la precedente esperienza lavorativa svolta, in ambiti connessi al settore di attività interessato, presso l'Amministrazione regionale, altri enti facenti parte del comparto unico regionale o la società di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), ed eventuale espletamento di prove d'esame consistenti in una o più prove teoriche, pratiche o teorico-pratiche;".

2. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2017, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 30 giugno 2023, fatta eccezione per le graduatorie con scadenza successiva a tale data, che restano valide nei termini originari.

Art. 9

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale nella Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e nell'Office régional du tourisme)

1. Per l'anno 2021, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Per l'anno 2021, l'Office régional du tourisme è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nel 2020 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2021, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 10

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 198.762.330,33 per l'anno 2021, di cui euro 1.696.365,94 già impegnati e differiti per esigibilità nella medesima annualità.

2. Per l'anno 2021, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2021, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995, euro 91.524.844 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) interventi per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995, euro 550.622, già impegnati e differiti per esigibilità nell'anno 2021, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995 (Programma 9.04 - Servizio idrico integrato - Parz.);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995, euro 101.686.864,33 di cui euro 1.145.743,94 già impegnati e differiti per esigibilità nell'anno 2021, ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995;

d) trasferimenti finanziari ai Comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2020, euro 5.000.000 (Programma 9.01 - Difesa del suolo - Parz).

4. Per l'anno 2021, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della l.r. 54/1998, le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

11. Per l'anno 2021, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma, in caso di motivata necessità e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 11

(Solidarietà alimentare. Modificazione alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

"2bis. La quota di risorse trasferite ai sensi del comma 1 non utilizzata al 31 dicembre 2020 può essere devoluta, in tutto o in parte, nell'anno 2021 dai Comuni al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) per essere destinata al finanziamento di interventi di solidarietà connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.".

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 12

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2021/2023, in euro 263.521.383,69 per l'anno 2021, in euro 263.992.733,69 per l'anno 2022 e in euro 263.982.733,69 per l'anno 2023 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 261.633.883,69 per l'anno 2021, in euro 262.073.233,69 per l'anno 2022 e in euro 262.063.233,69 per l'anno 2023 (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), di cui:

a) euro 5.083.369,18, per ciascun anno del triennio 2021/2023, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;

b) euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2021/2023, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 1.300.000, per ciascun anno del triennio 2021/2023, destinati in via esclusiva e vincolata alla compensazione dei mancati introiti derivanti dall'abolizione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza ambulatoriale disposta dall'articolo 14, commi 1 e 2;

d) euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2021/2023, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'articolo 17 della l.r. 8/2020.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in euro 1.319.500 per ciascun anno del triennio 2021/2023 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è determinato in euro 568.000 per l'anno 2021, in euro 600.000 per l'anno 2022 e in euro 600.000 per l'anno 2023 ed è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (Programma 13.07 - Servizio sanitario regionale - Ulteriori spese in materia sanitaria).

5. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2021/2023.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02.

7. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

9. I limiti di spesa previsti dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai contratti e agli accordi ai sensi dell'articolo 8quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, per le peculiarità demografiche e territoriali della regione, possono essere motivatamente derogati con deliberazione della Giunta regionale. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, la Regione, con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale, provvede altresì a definire le misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria a compensazione degli eventuali maggiori costi.

10. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 5.850.000 per l'anno 2021, in euro 6.650.000 per l'anno 2022 e in euro 6.650.000 per l'anno 2023 (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).

Art. 13

(Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, la Giunta regionale approva gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi dell'Azienda USL, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2000, entro il 15 giugno 2021.

2. Per l'anno 2021 l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, aggiorna il bilancio preventivo economico annuale entro il 30 giugno 2021 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico 2021 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 31 luglio 2021.

3. Per l'anno 2021, il direttore generale dell'Azienda USL adotta il piano attuativo locale di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2000 entro il 30 giugno 2021, in conformità alle risorse disponibili e agli indirizzi e agli obiettivi fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.

4. Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL è comunque autorizzata a porre in essere tutte le attività necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14

(Abolizione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Modificazioni alle leggi regionali 13 dicembre 2013, n. 18, e 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), è abrogato.

2. I commi 14 e 15 dell'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono abrogati.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 1.300.000 annui per il triennio 2021/2023, trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c).

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL), sono poste in essere, nell'anno 2021, i seguenti interventi:

a) finanziamento di lavori di utilità sociale, di cui al paragrafo 5.1.8 del PPL;

b) erogazione di borse lavoro, di cui al paragrafo 5.1.7 del PPL;

c) voucher formativi individuali per l'acquisizione di competenze e abilità operative per l'esercizio di una professione, un'impresa o per l'inserimento lavorativo;

d) voucher per i servizi al lavoro;

e) azioni per la promozione e l'informazione in materia di politiche del lavoro;

f) interventi a sostegno dell'avvio di attività professionali e della creazione di impresa;

g) finanziamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono le professioni turistiche ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7);

h) finanziamento dei corsi di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di cui agli articoli 11, 12, 13 e 17 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);

i) interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti).

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata, per il triennio 2021/2023, in complessivi euro 11.030.000, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 2.110.000;

b) anno 2022 euro 4.160.000;

c) anno 2023 euro 4.760.000.

(Programma 15.01- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro parz.; Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz.; Programma 04.05 - Istruzione tecnica superiore - parz.).

3. La Giunta regionale, oltre agli interventi di cui al comma 1, può individuare, con propria deliberazione, ulteriori azioni per gli interventi di politiche attive del lavoro per l'anno 2021.

Art. 16

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 3753 dell'8 giugno 2020, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2023, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 19.293.517,23, di cui euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, ed euro 9.640.874,23, quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2021/2023, in complessivi euro 1.910.111,80, di cui euro 1.495.378,01 già autorizzati per il periodo 2014/2020 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 1.624.065,32;

b) anno 2022 euro 224.626,78;

c) anno 2023 euro 61.419,70.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2021/2023, in complessivi euro 4.550.874,23 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 1.929.624,23;

b) anno 2022 euro 1.980.000,00;

c) anno 2023 euro 641.250,00.

4. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi da definire nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018] relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final] e della l. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4 e per consentire l'avvio di primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2021/2023, la spesa, a carico della Regione, di euro 293.851,75 quale quota di risorse aggiuntive regionali per il periodo 2021/2022, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 216.311,05;

b) anno 2022 euro 77.540,70.

7. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

8. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, modificata, da ultimo, con decisione C/4033/2020, in data 12 giugno 2020, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), gli interventi di cui al comma 7 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il triennio 2021/2023, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 8.318.028,77, così suddivisa:

a) euro 2.235.307,43, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2021 euro 1.574.065,28;

2) anno 2022 euro 407.645,18;

3) anno 2023 euro 253.596,97;

b) euro 6.082.721,34, quale quota di risorse aggiuntive regionali, così suddivisa:

1) anno 2021 euro 2.914.760;

2) anno 2022 euro 3.167.961,34.

10. Per il Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC), è autorizzata, per il biennio 2021/2023, la spesa di euro 280.000 per l'anno 2021 quale quota di risorse aggiuntive regionali.

11. Per il Programma operativo nazionale Occupazione giovani 2014/2020 (PON IOG FSE), attuativo, in Italia, dell'iniziativa Garanzia giovani, è autorizzata, per il triennio 2021/2023, la quota di risorse aggiuntive regionali di euro 100.000, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 50.000;

b) anno 2022 euro 50.000.

12. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 382 final del 30 maggio 2018] relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

13. Gli investimenti di cui al comma 12 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final] e della l. 183/1987.

14. Per le finalità di cui al comma 12 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2021/2023, la spesa, a carico della Regione, di euro 2.164.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali per il periodo 2021/2022, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 1.062.000;

b) anno 2022 euro 1.102.000.

15. La Regione attua, nel periodo 2007/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (FSC, ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

16. Per le finalità di cui al comma 15, è autorizzata, per il periodo 2007/2023, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.128.423, così suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 16.338.256, quale quota di risorse aggiuntive regionali che, per il periodo 2021/2022, è determinata in euro 2.016.000, annualmente così suddivisa:

1) anno 2021 euro 2.008.000;

2) anno 2022 euro 8.000.

17. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, investimenti nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

18. Per le finalità di cui al comma 17, è autorizzata, per il periodo 2021/2023, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 4.104.000, annualmente così suddivisa:

a) quale quota di cofinanziamento regionale: euro 928.000 per l'anno 2021;

b) quale quota di risorse aggiuntive regionali: euro 3.176.000, per il triennio 2021/2023, annualmente così suddivisi:

1) anno 2021 euro 68.000;

2) anno 2022 euro 1.508.000;

3) anno 2023 euro 1.600.000.

19. Gli oneri a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono determinati, per il periodo 2021/2023, in complessivi euro 237.000, annualmente così suddivisi:

a) anno 2021 euro 91.000;

b) anno 2022 euro 75.000;

c) anno 2023 euro 71.000;

e per ulteriori euro 147.222,11 per quote di autofinanziamento in interventi finanziati nell'ambito dei Programmi tematici del periodo 2014/2020, annualmente così suddivisi:

a) anno 2021 euro 58.682,03;

b) anno 2022 euro 46.265,50;

c) anno 2023 euro 42.924,68.

20. Gli oneri a carico della Regione per le attività propedeutiche alla preparazione e all'avvio dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2021/2027, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale oltre che per la programmazione di azioni in ambito dei Programmi tematici sono determinati, per il periodo 2021/2023, in complessivi euro 90.000, annualmente così suddivisi:

a) anno 2021 euro 30.000;

b) anno 2022 euro 30.000;

c) anno 2023 euro 30.000.

21. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987, effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei Partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.

22. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

23. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

24. Le risorse aggiuntive regionali di cui al presente articolo sono autorizzate per integrare la disponibilità di risorse finanziarie per obiettivi previsti dai Programmi e dai Progetti cofinanziati, laddove questi ultimi non assicurino la necessaria risposta ai fabbisogni individuati, e anche alla luce di possibili rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, economie di spesa e non rispondenza agli stringenti vincoli di ammissibilità previsti dalla normativa europea e statale, dai Programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo. Al fine di massimizzare l'acquisizione al bilancio regionale delle entrate relative ai contributi europei e statali, le spese, afferenti ai capitoli di spesa del bilancio della Regione riferiti, da un lato, alle risorse europee, statali e regionali a titolo di cofinanziamento di Programmi e Progetti e, dall'altro, alle risorse aggiuntive regionali e a quelle di cui al comma 23, sono considerate nell'ambito della certificazione delle medesime ai servizi della Commissione europea e dello Stato, in quanto rispondenti ai vincoli di ammissibilità previsti dalla normativa europea e statale, dai Programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo.

Art. 17

(Programma di sviluppo rurale 2014/2020)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2021/2023, in euro 780.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.), annualmente così suddivisi:

a) anno 2021 euro 260.000;

b) anno 2022 euro 260.000;

c) anno 2023 euro 260.000.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 18

(Rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in materia di edilizia scolastica)

1. L'onere derivante dall'utilizzo di moduli prefabbricati da destinare a sede di scuole secondarie di secondo grado in applicazione dell'articolo 31, comma 7, lettera a), della l.r. 8/2020, autorizzato dal comma 11 del medesimo articolo per gli anni 2021 e 2022 in annui euro 2.000.000 è rideterminato, a parità di importo complessivo, per il triennio 2021/2023 come segue:

a) anno 2021 euro 1.685.511;

b) anno 2022 euro 1.436.967,40;

c) anno 2023 euro 877.521,60.

Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 19

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2021/2023.

Art. 20

(Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazione alla l.r. 6/2014)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 6/2014 è inserita la seguente:

"dbis) Services en matière d'innovation et de transition numérique;".

Art. 21

(Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico di linea. Modificazione alla l.r. 8/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 8/2020, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021".

2. La Giunta regionale, in ragione di eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzata a prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 69, comma 1, della l.r. 8/2020, come prorogato dal comma 1, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2021 in complessivi euro 600.000, di cui 50.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), titolo 1 (spese correnti), e 550.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (spese correnti).

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1°gennaio 2021.