Legge regionale 9 giugno 1981, n. 31 - Testo storico
Legge regionale n. 31 del 09 06 1981
Bollettino ufficiale 14 7 1981 n. 9
Revisione per l’anno 1980 delle aliquote di cui all’articolo 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, recante contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Le aliquote di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l’anno 1980, sono stabilite fino ad un massimo di:
- L. 490 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;
- L. 531 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con eslcusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta - Courmayeur.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.
L’onere di L. 348.000.000, derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 38000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 e seguenti.
Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:
Per il 1981 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) settore 2 " Sviluppo economico ", iscritto al capitolo 50000 della parte spesa del bilancio stesso.
Per il 1982 e 1983 con la disponibilità del settore 222 " Sviluppo economico " programma 2.2.2.15.
Per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Al bilancio di previsione della Regione, per l’anno finanziario 1981, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 348.000.000
Variazione in aumento
Cap. 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori( LR 6 agosto 1974, n. 27, LR 23 giugno 1975, n. 25, LR 5 novembre 1976, n. 45, LR 31 maggio 1977, n. 38, LR 15 giugno 1979, n. 20, LR 26 aprile 1979, n. 28, LR 24 aprile 1980, n. 15, LR 9 giugno 1981, n. 31) L. 348.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.