Legge regionale 22 luglio 2020, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 22 luglio 2020, n. 9

Finanziamento di interventi di investimento urgenti in ambito di edilizia scolastica e di viabilità e altre disposizioni urgenti.

(B.U. del 22 luglio 2020, n. 46)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: "per la realizzazione di interventi esclusivamente destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria e sociale" sono soppresse.

Art. 2

(Finanziamento di interventi di investimento urgenti)

1. Il contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin di euro 2.700.000 per la realizzazione di una scuola progettata per moduli prefabbricati, già autorizzato, per l'anno 2019, dall'articolo 7 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), e non impegnato entro la fine del medesimo esercizio, è rifinanziato, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento). Conseguentemente, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi in materia di finanza locale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), e rideterminato dall'articolo 19 della l.r. 8/2020, è ulteriormente incrementato, per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), di euro 2.700.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione.

2. Al fine di consentire l'avvio delle attività didattiche in condizioni di sicurezza e in presenza, la spesa per gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento delle sedi scolastiche di cui all'articolo 31, comma 7, della l.r. 8/2020 è incrementata, per l'anno 2020 di euro 340.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Per l'anno 2020, è autorizzata la spesa per la realizzazione dell'intervento urgente di risanamento del ponte al km 12+700 della strada regionale n. 44 della valle del Lys in Comune di Issime per un importo complessivo di euro 1.100.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato 1.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.140.000, per l'anno 2020.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022 nella:

a) Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 3.040.000 per l'anno 2020;

b) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 1.100.000 per l'anno 2020.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede, per l'anno 2020, mediante l'applicazione dell'avanzo disponibile di amministrazione accertato con il rendiconto per l'esercizio 2019 e non ancora applicato all'esercizio 2020, a valere sulla parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022, per euro 4.140.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.