Legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 - Testo vigente

Legge regionale 11 maggio 1981, n. 24

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. 5 giugno 1981, n. 8).

Art. 1

(Principi e finalità).

La presente legge disciplina, nell'ambito dell'unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e della relativa articolazione organizzativa, l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli uffici del veterinario regionale, del veterinario comunale e consortile, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 2

(Attribuzione ed esercizio di funzioni).

Le funzioni di cui al precedente articolo sono esercitate dall'unità sanitaria locale mediante il servizio di igiene ed assistenza veterinaria e comprendono in particolare:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sulla importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;

10) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per alimentazione zootecnica;

11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattore di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

12) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

13) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione.

Alle funzioni di cui al presente articolo, sono da aggiungere le funzioni indicate nell'articolo 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3

(Attribuzioni del sindaco).

In materia di igiene, sanità e polizia veterinaria spettano al sindaco, ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al veterinario regionale, comunale e consortile e l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il sindaco per l'esercizio delle proprie attribuzioni si avvale del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale. Tale servizio, nell'ambito dei suoi compiti, propone al sindaco competente per territorio i provvedimenti di competenza.

Art. 4

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale).

Al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni. La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'unità sanitaria locale.

Art. 5

(Articolazione funzionale del servizio igiene ed assistenza veterinaria).

Il servizio di igiene ed assistenza veterinaria si articola nelle seguenti aree funzionali:

a) sanità animale;

b) controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali. Fanno parte dell'area funzionale della sanità animale le seguenti attività:

- profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;

- programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

- organizzazione e vigilanza dell'assistenza zooiatrica;

- vigilanza sulla fecondazione artificiale e sulla riproduzione degli animali;

- osservazione epidemiologica;

- propaganda igienico - sanitaria ed informazione scientifica;

- prestazioni diagnostiche, accertamenti e certificazioni proprie dell'area funzionale.

Fanno parte dell'area funzionale del controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale le seguenti attività:

- ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

- vigilanza e controllo sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario;

- osservazione epidemiologica;

- educazione sanitaria.

Fanno parte dell'area funzionale dell'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali le seguenti attività:

- vigilanza preventiva e permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

- igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;

- controllo e vigilanza sulla riproduzione animale;

- prevenzione e cura della sterilità e fecondazione artificiale;

- vigilanza sulla produzione, distribuzione ed impiego dei mangimi e degli integratori;

- ispezione, vigilanza e controllo sulla somministrazione dei farmaci ad uso veterinario;

- vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

- educazione e propaganda veterinaria;

- vigilanza sull'assistenza zooiatrica;

- osservazione epidemiologica;

- accertamenti e certificazioni connessi all'attività espletata.

Art. 6

(Organizzazione del servizio di igiene ed assistenza veterinaria).

Il servizio di igiene ed assistenza veterinaria si articola in unità operative, corrispondenti alle aree funzionali di cui al precedente articolo 5, che operano in ambiti territoriali pluridistrettuali definiti dalla programmazione sanitaria regionale.

Ai veterinari addetti a ciascuna unità operativa non possono essere attribuite, di regola, funzioni diverse da quelle di competenza della propria area funzionale. Per motivate ragioni operative, le attività delle aree funzionali di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo possono essere attribuite ad una stessa unità operativa.

Il personale veterinario che opera negli ambiti territoriali di cui al primo comma assicura, secondo modalità organizzative stabilite dal comitato di gestione - su proposta dell'ufficio di direzione e nel rispetto delle esigenze del servizio di igiene ed assistenza veterinaria - l'espletamento di prestazioni di assistenza zooiatrica.

Tali prestazioni possono essere espletate anche quale esercizio di attività libero - professionali ai sensi dell'articolo 36 del DPR 20 dicembre 1980, n. 761. I veterinari addetti alle unità operative esercitano la loro attività con presenza stabile nell'ambito territoriale di competenza.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale assicura le idonee modalità di coordinamento del servizio di igiene ed assistenza veterinaria con gli altri servizi.

Art. 7

(Organico del servizio di igiene ed assistenza veterinaria).

In via transitoria, fino all'approvazione della pianta organica dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 20 dicembre 1980, n. 761, l'organico del personale veterinario del servizio di igiene ed assistenza veterinaria è composto da:

- un veterinario dirigente;

- tre veterinari coadiutori;

- diciassette veterinari collaboratori.

Nel caso in cui l'unità sanitaria locale non possa provvedere con i propri veterinari ai compiti di cui alla presente legge, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale ed iscritti all'albo professionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati è programmata e coordinata dal servizio di igiene ed assistenza veterinaria.

Art. 8

(Attività ispettiva, di vigilanza e controllo).

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 9

(Sostituzione del veterinario regionale, comunale e consortile nelle commissioni, collegi e comitati). (1)

Art. 10

(Competenza della Regione).

(2).

Art. 11

(L'istituto zooprofilattico sperimentale).

(3).

Art. 12

(Trasferimento dei beni e del personale).

Ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature degli uffici dei veterinari comunali e consortili si applicano l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61.

Al personale di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, si applicano le norme di cui alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Sostituzione del veterinario regionale, comunale e consortile nelle commissioni, collegi e comitati)

Il veterinario regionale, comunale e consortile, presidente o componente di commissioni, collegi e comitati, sono sostituiti dal responsabile del servizio di cui alla presente legge o, per sua delega, da altro veterinario del servizio.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16 agosto 1994, n. 45. L'art. 7, comma 1, lettera c), della L.R. 22 agosto 1994, n. 52 dispone l'abrogazione del quinto trattino, del primo comma, del presente articolo.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Competenza della Regione)

Nelle materie di cui al precedente articolo 2 la Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge ed in particolare:

- la programmazione, indirizzo e verifica delle funzioni di competenza veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive di programmazione impartite;

- i necessari collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie nazionali ed internazionali;

- la raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi alla materia;

- la fissazione delle tariffe stabilite dalla Giunta regionale all'inizio di ogni anno, per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi, presidi e strutture dell'unità sanitaria locale;

- esercita le funzioni previste dalla legge regionale sull'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa nelle materie indicate nel presente articolo è espletata dalle strutture regionali competenti in materia che si avvalgono dei servizi della unità sanitaria locale.".

(3) Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 agosto 1994, n. 52.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

"(L'istituto zooprofilattico sperimentale)

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale si avvale dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, al quale continua ad applicarsi la normativa vigente ed in particolare la legge regionale 13 giugno 1979, n. 37.".