Legge regionale 21 aprile 1981, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 21 04 1981

Bollettino ufficiale 27 5 1981 n. 7

Integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, concernente norme sui referendum popolari previsti dallo statuto speciale per la Valle d’Aosta e sulla iniziativa legislativa del popolo valdostano.

Art. 1

Il primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, è abrogato e sostituito con il seguente:

" Le firme apposte sui fogli vidimati a norma del secondo comma dell’articolo 4 della presente legge devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l’elettore la cui firma è autentica, ovvero dal giudice conciliatore, oppure dal sindaco o dal segretario del comune di residenza ".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.