Legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 21 04 1981

Bollettino ufficiale 27 5 1981 n. 7

Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio - sanitario regionale.

Art. 1

(Scopo della legge)

La presente legge disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del servizio socio - sanitario regionale secondo i principi ed i criteri di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ed in armonia con le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2

(Articolazioni dell’unità sanitaria locale)

L’organizzazione dell’unità sanitaria locale di articola in:

a) servizi;

b) unità operative;

c) ufficio di direzione.

L’unità sanitaria locale esercita le funzioni in materia di sanità ed assistenza articolandole in:

1) aree funzionali dell’assistenza socio - sanitaria di base coincidenti con i distretti sanitari di base;

2) aree funzionali integrative dell’assistenza di base, denominate aree di assistenza specialistica, territorialmente coincidenti con l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale o con ambiti pluridistrettuali.

L’unità sanitaria locale eroga le prestazioni attraverso i presidi, gli uffici ed i distretti operanti in base all’articolazione organizzativa e funzionale di cui al presente articolo ed in conformità ai criteri di cui all’articolo 29 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Art. 3

(I servizi)

I servizi sono l’unità organizzativa fondamentale dell’unità sanitaria locale per l’esercizio di attività connesse ed il conseguimento di obiettivi omogenei.

L’unità sanitaria locale si articola nei seguenti servizi:

1) Servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell’alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

2) Servizio di medicina legale;

3) Servizio di assistenza sanitaria di base;

4) Servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra ospedaliera, integrativa dell’assistenza di base;

5) Servizio di igiene ed assistenza veterinaria;

6) Servizio socio - assistenziale;

7) Servizio per l’amministrazione del personale e l’esercizio dell’attività amministrativa;

8) Servizio economico - finanziario e per le attività economali, provveditoriali e di gestione del patrimonio.

Ulteriori o diverse articolazioni della unità sanitaria locale, anche derivanti dall’aggregazione o scomposizione dei servizi individuali ai sensi del precedente comma, possono essere previste dal piano socio - sanitario regionale.

Ai predetti servizi fanno capo tutti i presidi, uffici e distretti dell’unità sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza.

Art. 4

(L’organizzazione dei servizi)

In armonia con le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge regionale 20 gennaio 1980, n. 2, l’organizzazione, il coordinamento, il funzionamento e la direzione del personale dei servizi sono assicurati dall’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale di cui all’articolo 7.

L’organizzazione ed il funzionamento dei servizi devono assicurare l’esercizio delle funzioni e delle competenze di ciascun servizio in conformità alle aree funzionali di cui al precedente articolo 2.

A tal fine, i servizi si articolano nelle unità operative di cui al successivo articolo 6.

La struttura, le competenze ed il funzionamento dei servizi sono disciplinati da apposito regolamento emanato dall’assemblea generale dell’unità sanitaria locale in conformità ad uno schematipo predisposto dalla Giunta regionale in relazione al piano socio - sanitario regionale ed alle disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Art. 5

(I responsabili dei servizi)

A ciascuno dei servizi di cui all’articolo 3 è preposto un responsabile, che dipende direttamente dall’ufficio di direzione, nominato del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale nel rispetto delle norme di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Al servizio socio-assistenziale è preposto un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza, scelto dal comitato di gestione anche tra il personale messo a disposizione ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Il responsabile del servizio, nel periodo in cui rimane in carica, è tenuto ad osservare il tempo pieno.

I responsabili dei servizi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) di regola devono appartenere al ruolo sanitario con riferimento ai quadri di specifica professionalità.

Il responsabile del servizio risponde al comitato di gestione all’ufficio di direzione ed al rispettivo coordinatore di settore, di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, della corretta attuazione delle direttive e delle decisioni adottate da tali organi.

In particolare, il responsabile del servizio:

1) predispone i programmi complessivi di attività del servizio e ne promuove e verifica lo stato di attuazione;

2) dispone l’utilizzo più razionale del personale e delle risorse strumentali assegnati al servizio;

3) garantisce l’ordinato funzionamento delle unità operative di competenza, nonché i collegamenti funzionali tra le stesse e nei rapporti con le unità operative di altri servizi, in particolare quando siano inserite in dipartimenti;

4) garantisce il rispetto dei livelli assistenziali delle prestazioni erogate dalle unità operative del servizio, nonché di quelle erogate mediante strutture ed operatori convenzionati;

5) risponde dei beni assegnati al servizio ai sensi delle vigenti disposizioni.

Nel caso in cui il responsabile del servizio sia nominato coordinatore, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, conserva la responsabilità del proprio servizio.

Art. 6

(Le unità operative)

Le unità operative sono articolazioni dei servizi, formate da personale in possesso dei necessari requisiti professionali, organizzate per l’erogazione di prestazioni di competenza di ciascun servizio.

Il piano socio - sanitario regionale, in rapporto alle competenze dei servizi, indica le unità operative corrispondenti a ciascun servizio e la loro organizzazione e strutturazione nei distretti sanitari di base o per aree di assistenza sanitaria e sociale integrative dell’assistenza di base.

Le unità operative svolgono, con presenza stabile o periodica, la loro attività in una o più strutture dell’unità sanitaria locale in relazione alle esigenze degli utenti ed in conformità al piano socio-sanitario regionale.

Alla direzione di ciascuna unità operativa è preposto un responsabile nel rispetto dei requisiti di professionalità ed esperienza di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità operative fanno capo sotto il profilo del funzionamento complessivo al coordinatore di distretto di cui all’articolo 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio di appartenenza.

Art. 7

(L’ufficio di direzione)

L’ufficio di direzione è composto da tutti i responsabili dei servizi di cui al precedente articolo 3.

L’ufficio di direzione costituisce organo tecnico consultivo del comitato di gestione nei confronti del quale ha facoltà di proposta in ordine a specifici problemi connessi con l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi.

Dei pareri e delle proposte espressi dall’ufficio di direzione deve essere fatta esplicita menzione nelle deliberazioni del comitato di gestione.

Nell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 33 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, fanno altresì capo all’ufficio di direzione:

- l’assegnazione, nell’ambito delle decisioni del comitato di gestione, delle strutture, degli strumenti e del personale ai servizi ed il loro coordinato utilizzo;

- gli affari generali e legali;

- l’informazione ed il coordinato svolgimento delle indagini epidemiologiche in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e socio-sanitaria regionale;

- l’educazione per la tutela della salute psicofisica della persona;

- la direzione del personale dell’unità sanitaria locale nell’ambito delle decisioni del comitato di gestione;

- le attività di segreteria degli organi collegiali dell’unità sanitaria locale.

Per l’esercizio delle proprie funzioni ed attività l’ufficio di direzione si avvale di uffici costituiti con personale individuato dall’ufficio di direzione medesimo, in rapporto al piano socio - sanitario regionale ed ai relativi progetti obiettivi, fra i servizi interessati.

Alle riunioni dell’ufficio di direzione sono chiamati a partecipare i responsabili di unità operative ed i coordinatori di dipartimento, ove si tratti di questioni che interessano direttamente l’unità operativa o il dipartimento.

Nell’esercizio dei propri compiti e, comunque, con cadenza almeno mensile, l’ufficio di direzione, tramite il coordinatore che lo presiede, convoca apposite riunioni con tutti i coordinatori dei distretti sanitari di base di cui all’articolo 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Delle riunioni dell’ufficio di direzione deve essere redatto processo verbale.

Art. 8

(I coordinatori)

I coordinatori dell’ufficio di direzione sono nominati nei limiti e secondo le procedure di cui all’articolo 8 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Per la nomina dei coordinatori, in caso di pluralità di aventi pari titolo, il comitato di gestione può richiedere che gli interessati propongano candidatura mediante presentazione di apposito documento esplicante le modalità di esercizio delle funzioni del coordinamento in rapporto alle finalità ed obiettivi dell’unità sanitaria locale.

I coordinatori sono responsabili del funzionamento dell’ufficio di direzione.

Art. 9

(I presidi)

I presidi sono strutture tecnico-funzionali complesse gestite in forma integrata nell’ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente articolo 3 ed organizzate per l’erogazione delle prestazioni dell’unità sanitaria locale da parte di una o più unità operative.

A seconda del bacino di utenza, i presidi si distinguono in:

a) presidi distrettuali, organizzati per l’erogazione di prestazioni per un bacino di utenza corrispondente al distretto di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

b) presidi polidistrettuali organizzati per l’erogazione di prestazioni polispecialistiche per un bacino di utenza corrispondente a più distretti;

c) presidi zonali, organizzati per la erogazione di prestazioni per un bacino di utenza corrispondente al territorio dell’unità sanitaria locale.

I presidi cono indicati dal piano socio - sanitario regionale il quale ne determina altresì la costituzione ed eventuale articolazione, le specifiche caratteristiche ed individua le unità operative che li utilizzano.

Art. 10

(Il presidio distrettuale)

Il presidio distrettuale si configura come centro di servizi differenziati ed integrati, organizzato in unico presidio o articolato in più stabilimenti. Fanno parte dei presidi distrettuali gli ambulatori dei medici convenzionati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le farmacie. Il presidio distrettuale è la sede di raccordo per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 27 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, e indicate dal piano socio - sanitario regionale. In esso vengono erogate le prestazioni specialistiche integrative dell’assistenza di base erogabili a tale livello ed esercitate le funzioni organizzative, di informazione e documentazione ed amministrativo -burocratiche connesse alle attività delle unità operative presenti in via permanente o periodica nel distretto, al fine di garantire al cittadino il maggior decentramento delle funzioni amministrative e socio - sanitarie previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Art. 11

(Il presidio polidistrettuale)

Il presidio polidistrettuale si configura come struttura che eroga prestazioni integrative a quelle di livello distrettuale o di particolare complessità. Il bacino di utenza di tale presidio è individuato dal piano socio - sanitario regionale.

L’attività sanitaria espletata da tale presidio può svolgersi anche nell’ambito dell’ospedale e comunque deve essere strettamente coordinata con tale struttura.

Il lavoro degli operatori di detti presidi deve essere fondamentalmente improntato alla interdisciplinarietà ed esercitato in equipes, in stretto collegamento con le unità operative stabilmente collocate nei distretti sanitari di base. Nella costituzione di tale presidio, il piano socio - sanitario regionale può stabilire che, con separata organizzazione, nell’ambito di tale presidio siano esercitate le attività attribuite al presidio di cui al precedente articolo.

Art. 12

(I presidi zonali)

Sono presidi zonali la struttura amministrativo-organizzativa dell’unità sanitaria locale di cui al precedente articolo 4, la struttura di laboratorio per l’espletamento delle attività di igiene pubblica - ambientale e sanità pubblica, gli stabilimenti ospedalieri.

Il piano socio - sanitario regionale determina l’organizzazione ed il funzionamento della struttura di laboratorio di cui al precedente comma, in coordinamento con la struttura di laboratorio di analisi presente nell’ospedale.

Lo stabilimento ospedaliero è la struttura dell’unità sanitaria locale per la diagnosi e cura degli infermi in costanza di ricovero collegata funzionalmente ed operativamente con le altre strutture dell’unità sanitaria locale.

Il piano socio - sanitario regionale determina i criteri per l’articolazione dell’ospedale in armonia con i principi di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 13

(Organizzazione dei presidi)

Alle esigenze amministrative di ciascun presidio provvedono, per la parte di competenza, i relativi servizi dell’unità sanitaria locale, tramite personale della struttura di cui al secondo comma del precedente articolo 7 e delle unità operative collocate nei distretti sanitari di base. Il servizio di assistenza sanitaria integrativa di base di cui al punto 4) del precedente articolo 3, tramite i propri uffici centrali, procede alla vigilanza igienico sanitaria ed alle esigenze organizzative dei presidi di livello polidistrettuale e degli stabilimenti ospedalieri della unità sanitaria locale.

Alle esigenze di organizzazione interna dei presidi distrettuali provvede il coordinatore del distretto secondo le indicazioni dei responsabili del servizio competente per materia.

L’organizzazione dei presidi è coordinata dall’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale.

Art. 14

(I dipartimenti)

I dipartimenti sono aggregazioni funzionali di unità operative dello stesso servizio o di più servizi, finalizzate all’espletamento di attività affini e complementari e dirette a favorire la globalità dell’intervento, l’interdisciplinarietà del lavoro, un più stretto rapporto fra la struttura ospedaliera ed il territorio, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo di attività di aggiornamento e ricerca, l’economicità della gestione. Il dipartimento è coordinato da un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore, formato da tutti i responsabili delle unità operative facenti parte del dipartimento e da una rappresentanza degli altri operatori eletta secondo le indicazioni del regolamento dell’unità sanitaria locale. Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare le attività e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione ed all’ufficio di direzione.

Il coordinatore preposto al dipartimento, nominato dal comitato di gestione con incarico non superiore a tre anni, sovrintende al funzionamento del dipartimento ed assicura il collegamento funzionale tra le unità operative aggregate nel dipartimento, rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale.

Il comitato direttivo si riunisce con periodicità almeno mensile.

Il coordinatore ed il comitato direttivo per le esigenze di carattere amministrativo si avvalgono di addetti delle unità operative del servizio di cui al punto 7) del precedente articolo 3, indicate dall’ufficio di direzione.

Con periodicità semestrale il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato alle unità operative aggregate nel dipartimento.

Alle riunioni del comitato direttivo ed alle conferenze del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell’ufficio di direzione.

Il piano socio - sanitario regionale individua i dipartimenti, le unità operative che ne fanno parte ed i relativi criteri organizzativi.

In sede di prima applicazione del presente articolo devono essere costituiti i seguenti dipartimenti:

- materno - infantile;

- emergenza - accettazione;

- salute mentale.

Art. 15

(L’organizzazione distrettuale)

Espletano permanentemente la propria attività nell’ambito di ciascun distretto le unità operative del servizio di assistenza sanitaria di base, nonché le unità operative del servizio socio - assistenziale e degli altri servizi di cui alla presente legge la cui attività in conformità ai criteri ed alle prescrizioni di piano socio - sanitario regionale ed alla natura dell’intervento appartengano all’area dell’assistenza socio - sanitaria di base.

Le attività espletate a livello distrettuale sono svolte assicurando la unitarietà e globalità degli interventi e sono organizzate in modo da consentire la più stretta integrazione tra tutte le attività che in tale ambito vengono espletate siano esse proprie dell’assistenza di base o integrative di questa.

Gli addetti delle unità operative di distretto sotto il profilo organizzativo sono coordinati dal coordinatore di distretto e, in rapporto alle loro diverse professionalità e funzioni, rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio competente per materia.

Il coordinatore di distretto, nominato dal comitato di gestione su motivata proposta dell’ufficio di direzione, vigila sul funzionamento complessivo delle unità operative presenti nel distretto, assicura il collegamento organizzativo fra gli operatori, ha facoltà di proposta all’ufficio di direzione sulla base delle indicazioni emerse dall’espletamento delle attività e delle forme dirette di partecipazione popolare esercitate a livello distrettuale.

Sotto il profilo funzionale il coordinatore fa capo ai coordinatori dell’ufficio di direzione. Il coordinatore di distretto è nominato per un periodo non superiore a tre anni e può essere revocato e rinnovato nell’incarico.

Il coordinatore è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Art. 16

(Consiglio regionale di sanità e sicurezza sociale) Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, il consiglio regionale di sanità e sicurezza sociale, organo di consulenza, di consultazione e proposta alla Giunta regionale in materia di programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali. Il consiglio è nominato per la durata di un triennio, coincidente con la durata del piano socio sanitario regionale, ed è composto:

a) dall’assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, che lo presiede;

b) dal presidente del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale;

c) da quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

d) da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, artigiani e commercianti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante dei medici, farmacisti, biologi, veterinari, chimici, designato dal relativo ordine professionale della Regione;

g) da quattro rappresentanti dei sindacati medici designati congiuntamente dai sindacati medici maggiormente rappresentativi in campo nazionale presenti nella Regione;

h) da un rappresentante della categoria degli esercenti le professioni sanitarie non mediche

designato unitariamente dai relativi collegi professionali;

i) da un rappresentante della categoria degli operatori dell’assistenza sociale, designato unitariamente

dai relativi collegi o associazioni professionali; l) da due funzionari dell’assessorato della sanità ed assistenza sociale di cui uno dirigente della programmazione socio - sanitaria regionale;

m) dal dirigente dell’ufficio regionale di urbanistica; n) dai dirigenti dei seguenti assessorati regionali: pubblica istruzione, agricoltura, industria e commercio;

o) da cinque esperti designati dal consiglio regionale scelti preferibilmente tra docenti di comprovata qualificazione rispettivamente in materia di biometria e statistica sanitaria, epidemiologia, ingegneria sanitaria, farmacologia, economia sanitaria;

p) dal dirigente l’ufficio regionale per la programmazione; q) dai tre coordinatori dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale;

r) dal delegato regionale del CONI.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di impedimento od assenza del titolare.

L’articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni della segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio regionale, sentito il Consiglio stesso.

Art. 17

(Organizzazione del sistema informativo socio - sanitario)

Il piano socio - sanitario regionale determina, secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale, l’organizzazione del sistema informativo del servizio socio - sanitario regionale.

La sede gestionale del suddetto sistema informativo è ubicata nell’assessorato della sanità ed assistenza sociale presso il quale, a tal fine, la Giunta regionale - su proposta dell’assessore alla sanità ed assistenza sociale - provvede per l’impianto e l’utilizzazione dei necessari strumenti di elaborazione elettronica e/ o elettromeccanografica.

Art. 18

(Rinvio a successive leggi regionali)

Per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo piano socio - sanitario regionale o altre specifiche leggi regionali dettano norme integrative della presente legge.

Art. 19

(Abrogazione di norme)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 , fatte salve le norme di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 21 aprile 1981.