Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 20 - Testo vigente

Legge 30 dicembre 2019, n. 20

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020.

(B.U. del 30 dicembre 2019, n. 58)

Art. 1

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2020)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione della Regione 2020/2022 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2020. Conseguentemente, la decorrenza degli effetti della riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, approvata con deliberazione n. 1729 del 6 dicembre 2019, è posticipata non oltre il 1° maggio 2020.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione della Regione 2019/2021, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2019. Sono, in ogni caso, autorizzati per intero le spese obbligatorie relative alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali nel 2020 e i trasferimenti correnti di finanza locale per un importo corrispondente agli stanziamenti assestati a valere sull'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione della Regione 2019/2021.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.