Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8

Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'istituto bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Agricola Forza e Luce srl, avente sede in comune di Gignod.

(B.U. 6 marzo 1981, n. 3).

Art. 1.

La garanzia fideiussoria della Regione, concessa con legge regionale 6 giugno 1980, n. 23, nell'interesse della cooperativa agricola Forza e Luce srl, in comune di Gignod, costituita con atto notaio Stellatelli n. 18167/ 2604 in data primo settembre 1974, č elevata fino alla concorrenza di Lire 1.200.000.000 per la stipulazione di un mutuo di Lire 1.000.000.000 da contrarre dalla cooperativa con l'istituto bancario San Paolo di Torino, in conformitą della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio della cooperativa stessa.

Restano ferme tutte le altre norme e modalitą previste dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 23.

Art. 2.

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 5.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione dell'importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 5.000.000.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 5.000.000

Variazione in aumento

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR primo aprile 1975, n. 7 L. 5.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.