Legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 24 settembre 2019, n. 14

Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

(B.U. del 3 ottobre 2019, n. 45)

(LEGGE ABROGATA DALLA LETTERA C) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2023, N. 22, AD ECCEZIONE DELL'ARTICOLO 8).

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117, comma quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge reca disposizioni per consentire lo svolgimento, nell'anno 2019, della procedura concorsuale volta al reclutamento di nuovi segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), anche al fine di garantire la piena copertura dei posti di segretario in vista delle elezioni generali comunali del 2020.

2. La presente legge definisce, in particolare, le modalità di espletamento, da parte dell'Agenzia dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia, che a ciò provvede con oneri a carico del proprio bilancio, della procedura concorsuale di cui al comma 1, mediante la definizione dei criteri per la determinazione del numero di posti da segretario da ricoprire tramite la predetta procedura concorsuale, la durata e le modalità di utilizzo della graduatoria e le modalità di iscrizione all'Albo regionale dei segretari, di seguito denominato Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche in deroga a quanto previsto dalla citata l.r. 46/1998 e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 2

(Avvio della procedura concorsuale)

1. La procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 1, è avviata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia individua i posti di segretario messi a concorso, incrementando il numero di posti di segretario vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge con il numero di posti che, alla stessa data, risultano ricoperti da soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998; dal numero di posti così determinato è sottratto un numero corrispondente a quello dei soggetti, iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, che alla medesima data risultano essere collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 22 del r.r. 4/1999 o temporaneamente incaricati di funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento.

Art. 3

(Modalità di svolgimento della procedura concorsuale)

1. La procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un corso-concorso, le cui modalità di svolgimento sono definite dal bando, in conformità a quanto previsto dalla presente legge; per la partecipazione al corso-concorso è richiesto il possesso della laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale.

Art. 4

(Prova preselettiva e casi di esonero)

1. Il corso-concorso è preceduto dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e da una prova preselettiva, consistente nella soluzione in un tempo predeterminato di quesiti a risposta multipla o sintetica, attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, ivi compresa la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché al ragionamento logico, deduttivo e numerico.

2. La prova preselettiva di cui al comma 1 ha lo scopo di selezionare i candidati che hanno accesso alle successive fasi del corso-concorso, in aggiunta ai soggetti esonerati ai sensi dei commi 3 e 4. I punteggi conseguiti all'esito della prova preselettiva rilevano, secondo l'ordine della graduatoria approvata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, ai fini dell'ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 5, comma 1, ma non ai fini della formazione della graduatoria definitiva del concorso di cui all'articolo 6, comma 3.

3. Sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva coloro che:

a) hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998;

b) hanno svolto almeno cinque anni di servizio in qualità di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione;

c) risultano incaricati in qualità di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il numero dei soggetti che possono essere esonerati ai sensi del comma 3 non può superare il limite massimo del 50 per cento del numero dei candidati ammessi al corso di formazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1; nel caso in cui il numero dei potenziali esonerati sia superiore a tale limite, il contingente è determinato avuto riguardo all'ordine di presentazione delle domande di ammissione al corso-concorso.

Art. 5

(Corso di formazione)

1. Al corso di formazione è ammesso un numero massimo di candidati corrispondente a dieci volte il numero dei posti messi a concorso; al corso di formazione sono ammessi i candidati esonerati dalla prova preselettiva, nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, e, per il restante numero, i candidati che hanno superato la prova preselettiva secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il corso di formazione, vertente sulle materie indicate nel bando di concorso, ha durata di almeno 120 ore di lezione, con una frequenza minima obbligatoria non inferiore all'80 per cento delle ore di lezione previste; per i candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 3, la frequenza minima obbligatoria non può essere inferiore al 50 per cento delle ore di lezioni previste.

3. Al termine del corso di formazione, i candidati in regola con gli obblighi di frequenza di cui al comma 2 sono ammessi alle prove di concorso.

Art. 6

(Concorso e graduatoria)

1. Il concorso consiste in almeno due prove scritte, di cui una a carattere teorico-pratico, e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate nel bando.

2. La valutazione delle prove di concorso è espressa in decimi. L'ammissione a ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale utile alla formazione della graduatoria di merito è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.

3. La graduatoria definitiva del concorso è approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia e ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione.

Art. 7

(Iscrizione all'Albo dei vincitori e degli idonei al corso-concorso) (1)

1. I vincitori del corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, senza diritto al trattamento economico. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

2. Sono altresì iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, durante il periodo di validità triennale della graduatoria, gli idonei del corso-concorso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto resosi nel frattempo vacante, mediante scorrimento della graduatoria stessa.

3. Gli idonei al corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva, sono anche iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998.]

Art. 8

(Conferimento degli incarichi di segretario di ente locale) (2)

1. Tutti i soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 hanno diritto ad un incarico di segretario di ente locale.

2. L'incarico è conferito secondo le modalità di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della l.r. 10/2015 e 18 del r.r. 4/1999.

3. Ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 l'incarico di segretario di ente locale è conferibile a tempo determinato nei seguenti casi:

a) per supplenza, ovvero per la temporanea copertura:

1) dei posti corrispondenti al numero di segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 incaricati di funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), sino al rientro in servizio alla cessazione dell'incarico esterno;

2) dei posti dei segretari collocati in aspettativa per mandato politico o sindacale o in astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio nei casi previsti per legge;

b) per reggenza, ovvero per la copertura dei posti vacanti qualora, previo esaurimento della graduatoria del corso-concorso, il numero dei posti di segretario sia superiore al numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, sino alla conclusione della procedura concorsuale che deve essere avviata per la copertura dei suddetti posti.

4. I titolari, al momento del rientro in servizio, e i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento di iscrizione all'Albo, occupano prioritariamente i posti vacanti e, se insussistenti, subentrano nei posti di segretario conferiti ai sensi del comma 3, partendo dall'ultima assegnazione effettuata dall'Agenzia. (3)

5. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 sono conferiti, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, con il seguente ordine di priorità:

a) gli idonei al corso-concorso secondo l'ordine di graduatoria;

b) i soggetti che hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998;

c) i restanti soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 11, della medesima legge.

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, limitatamente agli enti locali che hanno in dotazione organica dei dipendenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale l'incarico di segretario può essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale, che sia iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998. In questo caso l'incarico può essere affidato con decorrenza dal giorno successivo all'assegnazione del segretario da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14). (4)

Art. 9

(Tutoraggio)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia definisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento dell'affiancamento previsto dall'articolo 18bis del r.r. 4/1999, obbligatorio per i soggetti cui è conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 7 e 8, salvi gli esoneri motivatamente disposti con propria deliberazione.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Per lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 4, comma 2, e del corso di formazione di cui all'articolo 5, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), che può, a sua volta, ricorrere a soggetti esterni, previa stipulazione di apposita convenzione tra l'Agenzia e il CELVA che individui le modalità e le tempistiche per lo svolgimento della prova e del corso e disciplini i rapporti tra le parti, determinando, in particolare, le modalità di rimborso al CELVA dei costi sostenuti.

2. Per lo svolgimento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'articolo 4, comma 1, e delle prove del concorso di cui all'articolo 6, ivi compresa la nomina delle relative commissioni esaminatrici, l'Agenzia può avvalersi della Struttura regionale competente in materia di concorsi, previa stipulazione di apposita convenzione che individui le tempistiche dello svolgimento dell'accertamento linguistico e delle prove del concorso, a seguito della trasmissione da parte dell'Agenzia degli elenchi dei candidati ammessi a sostenerli, e che disciplini i rapporti finanziari tra le parti, determinando, in particolare, i criteri e le modalità di rimborso alla Regione dei costi sostenuti per i compensi e le spese delle commissioni esaminatrici, per l'eventuale utilizzo di locali adibiti a sede concorsuale e per i servizi di supporto, amministrativi e tecnici.

3. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente legge, o in caso di esito insufficiente della stessa, resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 10/2015, alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), alla l.r. 46/1998, al r.r. 1/2013 e al r.r. 4/1999.

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.]

NOTE

[(1) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 15.

Nella versione originaria, l'art. 7 recitava:

Art. 7

(Assunzione dei vincitori del corso-concorso)

1. I vincitori del corso-concorso sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, senza diritto al trattamento economico.

2. Ai vincitori del corso-concorso, alla pari degli altri soggetti già iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, è conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, secondo le modalità di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della l.r. 10/2015 e 18 del r.r. 4/1999, con priorità rispetto ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, ai quali l'incarico di segretario di ente locale resta conferibile nei casi di supplenza o di reggenza per la copertura di posti vacanti, laddove, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, il numero dei posti sia superiore al numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.".]

(2) Articolo sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 15.

Nella versione originaria, l'art. 8 recitava:

"Art. 8

(Utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e iscrizione degli idonei per assunzioni a tempo determinato)

1. Gli idonei al corso-concorso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto di segretario di ente locale della Valle d'Aosta resosi vacante durante il periodo di validità triennale della graduatoria, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, mediante utilizzo a scorrimento.

2. In ogni caso, e su domanda degli interessati, gli idonei al corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva del concorso, possono essere iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998.".

(3) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella versione originaria, introdotta dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 15 (vedi nota 2), il comma 4 dell'art. 8 recitava:

"4. I titolari, al momento del rientro in servizio, e i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento di iscrizione all'Albo, subentrano nei posti di segretario conferiti ai sensi del comma 3 con ordine di priorità inverso rispetto a quello stabilito dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 10/2015."

(4) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 29 marzo 2021, n. 4.

Nella versione originaria, introdotta dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 15 (vedi nota 2), il comma 6 dell'art. 8 recitava:

"6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, limitatamente agli enti locali che hanno in dotazione organica dei dipendenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale l'incarico di segretario può essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale, che sia iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998.".