Legge regionale 4 luglio 2019, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 4 luglio 2019, n. 8

Disposizioni urgenti per Casino de la Vallée S.p.A.

(B.U. del 5 luglio 2019, n. 30)

Art. 1

(Emissione di uno strumento finanziario partecipativo)

1. Nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Casino de la Vallée S.p.A., dichiarata aperta dal Tribunale di Aosta con decreto in data 27 marzo 2019, i crediti residui, per capitale e interessi, quantificati nel piano concordatario in euro 48.088.055,08, derivanti dai contratti di mutuo stipulati in favore della predetta società per il tramite di Finaosta S.p.A. per il finanziamento del piano di investimenti relativi alla ristrutturazione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 (Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)), e autorizzati, quanto a euro 50.000.000, con deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 20 luglio 2012, quanto a euro 10.000.000, con deliberazione della Giunta regionale n. 1527 in data 20 settembre 2013 e, quanto a euro 20.000.000, con deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 10 dicembre 2015, sono convertiti, condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in apporto patrimoniale a fronte della sottoscrizione, da parte di Finaosta S.p.A., in nome e per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di uno strumento finanziario partecipativo (SFP), emesso da Casino de la Vallée S.p.A., ai sensi dell'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, previa approvazione delle modificazioni dello statuto sociale e del regolamento del predetto SFP di cui agli allegati A e B alla presente legge, da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo di amministrazione ovvero, in difetto, il collegio sindacale di Casino de la Vallée S.p.A. provvede, entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione delle modificazioni allo statuto sociale e del regolamento dello SFP di cui al comma 1.

3. Ogni eventuale modificazione successiva al regolamento dello SFP di cui al comma 1, che costituisce parte integrante dello statuto sociale, è approvata con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.