Legge regionale 20 maggio 1964, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 20 maggio 1964, n. 5

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti Bancari per la concessione di fido bancario alla Società Cooperativa "Forza e Luce ", con sede in Aosta.

(B.U. 31 maggio 1964).

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per il periodo di anni 4, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e presso la Cassa di Risparmio di Torino nell'interesse e a favore della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 75.000.000, per la concessione alla predetta Società Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per l'apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese per il completamento del nuovo impianto idroelettrico di Allain.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, di sottoporre la propria contabilità ed operazioni finanziarie a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti Bancari di cui al precedente articolo 1, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti semestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabilità della Società Cooperativa " Forza e Luce", con sede in Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità in vigore presso gli Istituti Bancari di cui al precedente articolo 1, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria di cui alla presente legge, su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, si provvederà mediante introito di somme ed imputazione di spese ai seguenti nuovi Capitoli di cui è approvata la istituzione nella categoria dei Movimenti di Capitali della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e ai corrispondenti Capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione dei prossimi esercizi finanziari, per la durata quadriennale della predetta garanzia fideiussoria:

- nuovo capitolo 66 bis della parte ENTRATA: " Entrate per riscossione di crediti verso la Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 20 maggio 1964 n. 5) "; stanziamento Lire settantacinque milioni -;

- nuovo capitolo 252 bis della parte SPESA: " Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino e alla Cassa di Risparmio di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari a favore della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta (legge regionale 20 maggio 1964 n. 5) "; stanziamento Lire settantacinquemilioni.

Art. 5.

La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui alla presente legge, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato Capitolo 252 bis della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 6.

La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato capitolo 66 bis della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.