Legge regionale 4 giugno 2019, n. 7 - Testo storico

Legge regionale 4 giugno 2019, n. 7

Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

(B.U. del 5 giugno 2019, n. 25)

CAPO I

PREFERENZA UNICA, RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE E SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), la parola: "preferenze" è sostituita dalle seguenti: "un'unica preferenza".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 3.1)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:

"Art. 3.1

(Limiti di mandato)

"1. Non sono immediatamente rieleggibili alla carica di Consigliere regionale coloro che hanno rivestito per tre mandati consecutivi la carica medesima. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 3bis)

1. Il comma 2 dell'articolo 3bis della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, arrotondato all'unità inferiore.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993, le parole: "non meno di mille e non più di millecinquecento elettori" sono sostituite dalle seguenti: "non meno di novecento e non più di millequattrocento elettori".

3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente: "La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore della cancelleria del Tribunale ordinario, segretario della Procura della Repubblica, sindaco, assessore comunale, presidente di consiglio comunale, segretario comunale, funzionario incaricato dal sindaco e consigliere comunale che comunichi la propria disponibilità al sindaco.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 7)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente: "

"4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 5.".

2. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "presso ogni seggio" sono inserite le seguenti: ", ogni Ufficio di scrutinio".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 3/1993, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due giorni" e le parole: "ore 19" sono sostituite dalle seguenti: "ore 18".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 17)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"3. Accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per un candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 34)

1. L'articolo 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

(Voti di lista e preferenza unica)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un unico candidato della lista da lui votata.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente al candidato che si intende votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il preferito.

6. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato appartenente a una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il preferito.

7. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto all'unica prevista dal comma 2 sono nulle.

8. Sono vietati altri segni o indicazioni.".

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 35)

1. L'articolo 35 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

(Ulteriori modalità per l'indicazione della preferenza)

1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito. Tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante un numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo.

3. La preferenza espressa in numero sulla riga è nulla se ne derivi incertezza; tuttavia è valida agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma 2.

4. È nulla la preferenza in cui il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. È, altresì, nulla la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 41)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. È considerato valido, intendendosi votata la lista cui appartiene il candidato preferito, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista.".

Art. 11

(Sostituzione della tabella B e inserimento della tabella Bbis)

1. La tabella B allegata alla l.r. 3/1993 è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Dopo la tabella B allegata alla l.r. 3/1993, come sostituita dal comma 1, è inserita la tabella Bbis allegata alla presente legge.

CAPO II

SCRUTINIO CENTRALIZZATO DEI VOTI

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "di ciascuna sezione" sono inserite le seguenti: ", di ciascun Ufficio di scrutinio".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

"2bis. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio è presentato entro le ore dodici del giorno precedente all'elezione al segretario del Comune sede di Polo di scrutinio che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti degli Uffici di scrutinio.".

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 14bis)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

"Art. 14bis

(Spoglio centralizzato)

1. Per lo spoglio delle schede votate sono istituiti complessivamente otto Poli di scrutinio, di cui uno nel Comune di Aosta e uno in ognuna delle Unités des Communes valdôtaines, fatta eccezione per le Unités Mont-Rose e Walser che costituiscono un unico Polo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le sedi di Polo di scrutinio nei Comuni facenti parte delle Unités e stabilisce, altresì, il numero degli Uffici di scrutinio per singolo Polo.

3. In ciascun Polo sono costituiti gli Uffici di scrutinio, composti ciascuno da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario, così come designati per le singole sezioni.".

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 15bis)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

"Art. 15bis

(Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento degli Uffici di scrutinio e dei rispettivi Poli)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità nelle vicinanze del municipio di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare i rispettivi Uffici di scrutinio e uno spazio di deposito per raccogliere le buste contenenti le schede votate.

2. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato dei tavoli, dei tramezzi e di quanto altro necessario per l'arredamento degli Uffici di scrutinio e delle sale sedi dei Poli di scrutinio.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Alla rubrica dell'articolo 16 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "agli Uffici di sezione".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2;".

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993, è inserita la seguente:

"ibis) la busta per la conservazione delle schede votate raccolte in mazzette di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ebis);".

4. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993, le parole: "con la conservazione delle schede" sono sostituite dalle seguenti: "per la conservazione delle schede".

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 16bis)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 3/1993, come modificato dall'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 16bis

(Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di scrutinio)

1. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio provvede affinché, dalle ore sette del giorno successivo a quello di votazione, i Presidenti degli Uffici di scrutinio assumano la consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico il seguente materiale:

a) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

b) i verbali di nomina degli scrutatori;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2bis;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di scrutinio.

2. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco del Comune sede di Polo affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.

3. Per le operazioni di scrutinio i Presidenti di sezione designati Presidenti degli Uffici di scrutinio utilizzano il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'articolo 16.".

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 le parole "A e B" sono sostituite dalle seguenti: "A, B e Bbis".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate e, limitatamente alla tabella B, l'indicazione "programma di lista" o "programma comune".".

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 20)

1. Alla rubrica dell'articolo 20 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dell'Ufficio di scrutinio e dei Presidenti responsabili di Polo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:

"1bis. Il Presidente del Tribunale di Aosta designa, tramite sorteggio tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli Uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio individua, per ogni Polo di scrutinio, quattro Presidenti responsabili di Polo effettivi, scelti tra i Presidenti di sezione iscritti all'albo di cui all'articolo 19, ai quali spettano funzioni di coordinamento. Il sorteggio individua, inoltre, otto Presidenti responsabili di Polo supplenti.".

3. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella nomina è indicata anche l'eventuale designazione a Presidente di Ufficio di scrutinio e a responsabile di Polo di scrutinio.".

4. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "Presidente" sono inserite le seguenti: "di seggio".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, come modificato dal comma 4, è aggiunto il seguente:

"4bis. In caso di impedimento di uno o più Presidenti degli Uffici di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i Sindaci dei Comuni appartenenti al Polo di scrutinio o loro delegati.".

6. Dopo il comma 4bis dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, introdotto dal comma 5, è aggiunto il seguente:

"4ter. In caso di impedimento di uno o più Presidenti responsabili di Polo di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la Presidenza i Presidenti responsabili di Polo sorteggiati in qualità di supplenti.".

Art. 19

(Modificazione all'articolo 21)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

"1bis. Il sorteggio deve comprendere un numero di scrutatori supplenti da assegnare eventualmente agli Uffici di scrutinio presso i Poli di scrutinio.".

Art. 20

(Modificazione all'articolo 23)

  1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e ai Presidenti responsabili di Polo di scrutinio, senza oneri aggiuntivi a carico delle finanze regionali."

Art. 21

(Modificazioni all'articolo 25)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "Ufficio elettorale" sono introdotte le seguenti: "di sezione".

Art. 22

(Inserimento dell'articolo 26bis)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

"Art. 26bis

(Poli di scrutinio e Uffici di scrutinio)

1. La sede di Polo di scrutinio deve essere almeno suddivisa da tramezzi mobili al fine di garantire uno spazio riservato per effettuare le operazioni di spoglio ai singoli Uffici di scrutinio. Ogni Ufficio deve avere uno o più tavoli. I tavoli devono essere collocati in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno. Le ulteriori indicazioni in merito all'allestimento e alle caratteristiche della sala sede di Polo e degli Uffici di scrutinio sono specificate all'articolo 26.

2. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, così come individuati all'articolo 20, comma 1bis, alla chiusura degli Uffici di sezione ricevono le buste contenenti le schede votate raggruppate in mazzette da cinquanta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera ebis).

3. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, raccolte tutte le buste di cui al comma 2, rimandano le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente a quello della votazione, affidando la custodia della sede e delle schede votate alla forza pubblica.".

Art. 23

(Modificazione all'articolo 27)

1. Al comma 9 dell'articolo 27 della l.r. 3/1993 le parole: "ore ventidue" sono sostituite dalle seguenti: "ore ventitré".

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 29)

1. Alla rubrica dell'articolo 29 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nell'Ufficio di scrutinio e nella sede di Polo".

2. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 3/1993, le parole: "Presidente del seggio" sono sostituite dalla seguente: "Presidente".

Art. 25

(Modificazione all'articolo 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 3/1993 le parole: "ore ventidue" sono sostituite dalle seguenti: "ore ventitré".

Art. 26

(Modificazioni all'articolo 39)

1. Alla rubrica dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Conclusione delle operazioni di votazione".

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, le parole: "le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore".

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, come modificata dal comma 2, è inserita la seguente:

"ebis) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;".

4. Dopo la lettera ebis) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:

"eter) al termine delle operazioni di cui alla lettera ebis), compila il verbale della votazione in duplice copia;".

5. Dopo la lettera eter) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 4, è inserita la seguente:

"equater) forma il plico contenente il verbale della votazione da inviare al Tribunale ordinario di Aosta, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;".

6. Dopo la lettera equater) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 5, è inserita la seguente:

"equinquies) compila la comunicazione da inoltrare alla sede di Polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate;".

7. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"f) forma un plico, da inviare, alla Presidenza della Regione, contenente il bollo, per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali;".

8. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, come sostituita dal comma 7, è inserita la seguente:

"fbis) deposita presso la segreteria del Comune dove ha sede la sezione l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune;".

9. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"g) dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.".

10. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "lettera e)" sono inserite le seguenti: "ed equater)".

11. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"3. I Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati da rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano alla sede del Polo di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la comunicazione di cui al comma 1, lettera equinquies).".

12. Il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è abrogato.

Art. 27

(Sostituzione dell'articolo 40)

1. L'articolo 40 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 40

(Scrutinio dei voti)

1. I Presidenti responsabili di Polo di scrutinio, designati ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano l'integrità dei sigilli delle buste contenenti le schede votate, le aprono, verificano che il contenuto della busta corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi.

2. Le pile di cui al comma 1 sono consegnate ai Presidenti degli Uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.

3. Alle ore otto dello stesso giorno, i Presidenti degli Uffici di scrutinio raggiungono una postazione e, dopo aver costituito l'Ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

4. Le operazioni di scrutinio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno stesso.

5. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente dell'Ufficio di scrutinio il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e l'eventuale preferenza espressa; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

6. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'Ufficio di scrutinio.

7. È vietato scrutinare una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

8. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

9. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio di scrutinio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

10. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

11. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.".

Art. 28

(Modificazione all'articolo 43)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "Il Presidente" sono inserite le seguenti: "dell'Ufficio di scrutinio".

Art. 29

(Modificazioni all'articolo 44)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: "il presidente del seggio" sono sostituite dalle seguenti: " il Presidente dell'Ufficio di scrutinio".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: "della sezione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ufficio di scrutinio".

4. Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

5. Il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni di scrutinio, dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.".

Art. 30

(Sostituzione dell'articolo 45)

1. L'articolo 45 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 45

(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio di scrutinio non può ultimare le operazioni di cui all'articolo 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma 4, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio deve, entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutinio, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere le schede non scrutinate in una busta;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi alle operazioni di scrutinio. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. Alla busta e ai plichi devono apporsi l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è portato dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio, con l'assistenza di un componente dell'Ufficio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.".

Art. 31

(Modificazioni all'articolo 46)

1. La rubrica dell'articolo 46 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente: "Verbale delle operazioni di scrutinio".

2. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Il verbale dello scrutinio dell'Ufficio di scrutinio è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.".

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 47)

1. L'articolo 47 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 47

(Operazioni successive a quelle di scrutinio)

1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione, tramite il Comune sede di Polo.

2. Il verbale di cui al comma 1 è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente dell'Ufficio di scrutinio e da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale di scrutinio relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio di scrutinio al Tribunale ordinario, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede il Polo di scrutinio, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.".

Art. 33

(Sostituzione dell'articolo 49)

1. L'articolo 49 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Operazione dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dagli Uffici di scrutinio, in conformità all'articolo 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47;

b) procede, per ogni Ufficio di scrutinio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune sede di Polo di scrutinio.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni Ufficio di scrutinio le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato, è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma 4.".

Art. 34

(Modificazione all'articolo 50)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/1993 le parole: "nelle singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli Uffici di scrutinio".

Art. 35

(Modificazioni all'articolo 54)

1. Al comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 3/1993, le parole: "sezione elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio di scrutinio".

2. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per Ufficio di scrutinio e tutti i verbali con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni e dagli Uffici di scrutinio, sono trasmessi subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.".

Art. 36

(Modificazioni all'articolo 62)

1. Al comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 3/1993, le parole: "Presidenti di seggio" sono sostituite dalla seguente: "Presidenti".

2. Il comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, nonché per l'allestimento dei Poli e degli Uffici di scrutinio, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione e degli Uffici di scrutinio sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.".

Art. 37

(Rinvio)

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria deliberazione, gli aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle operazioni di scrutinio centralizzato dei voti disciplinate dal presente capo.

Art. 38

(Abrogazione)

1. La legge regionale 16 ottobre 2017, n. 15 (Disciplina sperimentale della procedura di scrutinio centralizzato dei voti per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)), è abrogata.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

(Voto elettronico)

1. La Giunta regionale valuta, per il tramite delle strutture regionali competenti, la percorribilità dell'uso di apparecchiature elettroniche per le operazioni di voto e di scrutinio, tenuto conto degli effetti di tale innovazione sul procedimento elettorale.

2. Verificata l'eventuale fattibilità della soluzione di cui al comma 1, saranno disposti, con legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, gli opportuni adeguamenti alle disposizioni per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.