Legge regionale 27 marzo 2019, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 27 marzo 2019, n. 2

Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).

(B.U. del 2 aprile 2019, n. 15)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di tutela della salute e di politiche sociali, dispone misure integrative alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza), al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia mediante il contenimento della diffusione capillare sul territorio dell'offerta di gioco d'azzardo lecito.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 14/20015)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2015, le parole: "o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori" sono sostituite dalle seguenti: ", da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14/2015 è sostituito dal seguente:

"3. L'apertura al pubblico e il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco sono consentiti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00. I Comuni possono articolare in termini più restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 4bis alla l.r. 14/2015)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 14/2015, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Mappa dei luoghi sensibili)

1. La mappa dei luoghi sensibili, come individuati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, evidenzia le aree di interdizione dal gioco d'azzardo attraverso la delimitazione di aree circolari aventi raggio pari a 500 metri, ovvero pari alla distanza maggiore eventualmente prevista dai singoli Comuni, tracciato dall'ingresso considerato principale del luogo sensibile. Sono altresì considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli immobili il cui perimetro è lambito dalle circonferenze individuate.

2. I Comuni provvedono a redigere e aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili e localizzano l'ingresso principale dei medesimi tramite il sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT), ai fini della creazione delle aree di interdizione di cui al comma 1. I dati risultanti, elaborati in modo automatico, sono pubblicati a cura della struttura regionale competente in materia di cartografia.

3. La Regione provvede a supportare i Comuni nell'inserimento dei dati di cui al comma 2 attraverso la predisposizione di un geonavigatore dedicato, facente parte integrante del sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT).".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 14/20015)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 14/2015, le parole: "articolo 4, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 4, commi 3 e 4".

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 4bis, comma 2, della l.r. 14/2015, introdotto dall'articolo 3.

2. I divieti relativi alle distanze minime da istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati e luoghi di culto, introdotti dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 14/2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, e quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio a decorrere dal 1° settembre 2019.

3. Le disposizioni inerenti agli orari di apertura al pubblico e di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 14/2015, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2019.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i rispettivi regolamenti alle disposizioni di cui alla legge medesima.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.