Legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 27 marzo 2019, n. 1

Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilitą regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti.

(B.U. del 2 aprile 2019, n. 15)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilitą regionale per il triennio 2019/2021), le parole: "nel medesimo anno e non sostituite" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2018 e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019".

2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2018, le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2018".

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della 1.r. 12/2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 5bis";

b) al secondo periodo, le parole: "procedura per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "procedura per la copertura del posto".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 12/2018, č inserito il seguente:

"5bis. Per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalitą.".

Art. 2

(Procedure selettive interne. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21, e al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1)

1. Alla rubrica dell'articolo 5bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilitą regionale per il triennio 2018/2020), le parole: "per il triennio 2018/2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2019/2021".

2. Al comma 1 dell'articolo 5bis della l.r. 21/2017, le parole: "Per il triennio 2018/2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2019/2021".

3. Limitatamente all'anno 2019, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5bis, comma 2, della l.r. 21/2017 e 2, comma 3, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalitą e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), il termine per la presentazione dei fabbisogni di personale č stabilito al 30 aprile 2019.

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolam. reg. 1/2013 č abrogato.

Art. 3

(Differimento della durata delle particolari posizioni organizzative)

1. Nelle more dell'individuazione delle nuove particolari posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il termine di durata delle posizioni in essere alla data del 31 dicembre 2018 č differito al 30 giugno 2019 o, se antecedente a quest'ultimo termine, alla data della prima ridefinizione dell'articolazione delle strutture organizzative regionali successiva all'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse disponibili nel Fondo unico aziendale per l'annualitą 2019 - Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane).

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.