Legge regionale 27 dicembre 1979, n. 79 - Testo storico

Legge regionale n. 79 del 27 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Disciplina delle segreterie particolari.

Art. 1

L’articolo 9 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

" Fanno parte dell’Ufficio di Presidenza della Giunta:

- il Gabinetto della Presidenza;

- la Segreteria particolare del Presidente;

- la Segreteria della Giunta regionale;

- l’Ufficio stampa ".

Le rubriche degli articoli 10 e 11 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali sono, rispettivamente, così modificate: " Gabinetto della Presidenza "; " Segreteria particolare del Presidente ".

Il punto 2) lettera b) dell’articolo 8 e l’articolo 13 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali sono soppressi.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio regionale e ciascun Assessore regionale possono disporre di una segreteria particolare, avente compiti analoghi a quelli previsti dall’articolo 11 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali.

Art. 3

La Segreteria particolare di cui all’articolo precedente è composta di un solo addetto, il quale è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale o, rispettivamente, dell’Assessore regionale.

Alla Segreteria particolare del Presidente della Giunta sono addetti:

- un segretario particolare, posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta;

- un coadiutore, facente parte della pianta organica dei posti e del personale della Presidenza della Giunta regionale.

In ogni caso i segretari particolari sono soggetti ai limiti di cui all’articolo 5 del RDL 10 luglio 1924, n. 1100.

Art. 4

Le nomine sono disposte con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio per quanto riguarda il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e con deliberazione della Giunta negli altri casi.

Art. 5

Il segretario particolare può essere distaccato esclusivamente dagli uffici dipendenti dall’organo individuale cui è destinato o essere chiamato al di fuori dell’Amministrazione.

Art. 6

Le indicazioni di personale da parte degli organi di cui all’articolo 2 sono vincolanti per l’organo collegiale ai fini di cui all’articolo 4.

Art. 7

Per il personale estraneo all’Amministrazione è previsto un compenso forfettario pari allo stipendio spettante al personale di ruolo del Gruppo B alla seconda classe di stipendio.

Al predetto personale, che per assumere l’incarico di segretario particolare si dimetta da altra attività lavorativa o si collochi in aspettativa senza assegni, può essere attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente comma, un assegno ad personam pari all’eventuale eccedenza tra il trattamento economico mensile lordo percepito nell’Ente o Azienda di provenienza e il trattamento economico mensile lordo previsto per il segretario particolare.

Al personale dipendente dall’Amministrazione può essere attribuita, in aggiunta al trattamento economico in atto fruito, una speciale indennità di incarico di importo non superiore alla differenza tra lo stipendio lordo del posto di cui è titolare e lo stipendio lordo previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art. 8

Il segretario particolare cessa in ogni caso dall’incarico al termine del mandato dell’organo individuale da cui dipende.

Art. 9

Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di annue lire 72 milioni, che graveranno sui capitoli relativi alle spese per le retribuzioni del personale del bilancio di previsione per l’anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante l’aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli della parte Entrata del bilancio di previsione per l’anno 1979:

Cap. 305 - Proventi d’ingresso ai castelli medioevali, musei e scavi archeologici L. 30.000.000

Cap. 740 - Provento contributo a carico dei Comuni nelle spese erogate per il funzionamento del laboratorio regionale d’igiene e profilassi (articolo 82 e seguenti del TU leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) L. 42.000.000

Totale L. 72.000.000

Art. 10

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 305 - Proventi d’ingresso ai castelli medioevali, musei e scavi archeologici L. 30.000.000

Cap. 740 - Provento contributo a carico dei Comuni nelle spese erogate per il funzionamento del laboratorio regionale d’igiene e profilassi (articolo 82 e seguenti del TU leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) L. 42.000.000

Totale L. 72.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 80 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio L. 8.000.000

Cap. 420 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio stampa della Presidenza della Giunta L. 8.000.000

Cap. 450 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato alle finanze L. 8.000.000

Cap. 2940 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell’agricoltura L. 8.000.000

Cap. 4635 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 8.000.000

Cap. 4960 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 8.000.000

Cap. 5925 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all’Assessorato L. 8.000.000

Cap. 7400 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 8.000.000

Cap. 9100 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo e dell’urbanistica L. 8.000.000

Totale L. 72.000.000

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.