Legge regionale 29 marzo 2018, n. 5 - Testo vigente

Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 2 maggio 2018, n. 21)

CAPO I

disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Art. 1

(Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), le parole: "di cui all'art. 15, comma 5" sono soppresse.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;

b) il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti;

c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Oltre a quanto disposto dal comma 1, il PRG:

a) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;

b) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;

c) dispone in merito al sistema di verde pubblico;

d) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;

e) individua le aree di proprietà pubblica;

f) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;

g) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle risorse ambientali e all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione, anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.".

3. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "di norme di attuazione" sono inserite le seguenti: "e degli elaborati relativi al processo di valutazione ambientale strategica".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 12bis nella l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 12bis

(Valutazione ambientale strategica)

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la finalità di:

a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;

b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti;

d) assicurare tempestiva e completa informazione ai cittadini per garantirne il processo partecipativo.

2. In conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente, il processo di VAS è connesso a quello della redazione del PRG e delle sue varianti e valuta gli effetti ambientali producibili dalla loro attuazione, per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso l'individuazione di opportune misure correttive in corso di redazione e attraverso il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione.

3. La VAS costituisce per il PRG e le sue varianti parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. La VAS è avviata dal Comune e si articola, in modo integrato con la valutazione del PRG, nelle seguenti fasi:

a) svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui al comma 4, limitatamente alle varianti sostanziali parziali di cui all'articolo 15bis;

b) redazione del documento programmatico e della relazione metodologica preliminare;

c) concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;

d) redazione del rapporto ambientale completo del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;

e) adozione del testo preliminare della variante al PRG, completo del rapporto ambientale;

f) pubblicazione della documentazione completa del testo preliminare adottato;

g) espressione del parere di VAS, da rendere prima dell'adozione del testo definitivo;

h) redazione della dichiarazione di sintesi;

i) adozione del testo definitivo della variante al PRG;

j) valutazione del testo definitivo della variante da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14bis;

k) approvazione e informazione sull'approvazione della variante al PRG;

l) monitoraggio degli impatti ambientali conseguenti all'attuazione del PRG.

4. [I piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate.] (1)

5. Per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali il rapporto preliminare. Tale struttura, sentito il Comune interessato:

a) individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dalla variante, con particolare riferimento agli effetti della variante medesima;

b) trasmette ai soggetti di cui alla lettera a) il rapporto preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

c) verifica se la variante possa avere effetti significativi sull'ambiente;

d) esprime, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo la variante dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato nel sito istituzionale della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del rapporto preliminare, del documento programmatico, della relazione metodologica preliminare e del rapporto ambientale, individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale ai fini dell'espressione del parere di VAS nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessari all'applicazione del presente articolo.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c)" sono soppresse.

2. Al comma 4.1 dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c)" sono soppresse;

b) alla lettera c), le parole: "all'articolo 52, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52bis".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 14 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Modifiche e varianti al PRG)

1. I PRG vigenti già adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP, possono essere modificati, in coerenza con il PTP, oltre che con le procedure eccezionali di cui al titolo IV, attraverso quattro ordini di atti:

a) varianti sostanziali generali;

b) varianti sostanziali parziali;

c) modifiche non costituenti variante;

d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali le modifiche al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c).

2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che:

a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente;

b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi;

c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g).

3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che:

a) incrementano, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica o di condizioni di sviluppo economico, l'indice di edificabilità delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, in misura superiore al 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

b) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, come definite con deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona territoriale interessata;

c) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di nuove condizioni di sviluppo economico, la superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonché delle zone territoriali di tipo D o F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona interessata;

d) comportano, per le zone territoriali di tipo Eb, Ec e Eg qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato:

1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, con esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c);

2) relativamente alle destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), e fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 unità bovine adulte (UBA);

e) comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP;

f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, riduzioni della perimetrazione, in ogni caso non superiori al 10 per cento della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano:

1) dall'ampliamento di altre zone territoriali di tipo E, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;

2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A;

3) dall'ampliamento delle altre zone territoriali, derivanti dalle modifiche di cui alle lettere b) e c);

g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti;

h) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 7, lettera d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al 10 per cento;

i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri;

j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'articolo 15, comma 16, relativamente alla zonizzazione del piano, ad esclusione dei terreni per i quali, a seguito della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili, la classe di rischio idrogeologico sia stata ridotta al valore di bassa pericolosità.

4. Gli incrementi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento.

5. Le percentuali di incremento di cui al comma 3, lettere b) e c), si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'articolo 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso.

6. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.

7. Le modifiche non costituenti variante sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'articolo 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio;

f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità;

g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG;

h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i procedimenti di cui agli articoli 15, 15bis e 16, nonché quelli che determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 14bis nella l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 14bis

(Conferenza di pianificazione)

1. La conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, valuta le varianti sostanziali generali e parziali ai PRG, le deroghe agli strumenti urbanistici, nonché le varianti e le deroghe al PTP, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, assicurando la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge, del PTP e delle leggi e dei piani e programmi di settore condizionanti lo strumento urbanistico e con la VAS, qualora prevista.

2. Alla conferenza di pianificazione partecipano:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;

e) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o loro delegati;

f) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo, o loro delegati;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette, o suo delegato;

h) i rappresentanti delle altre strutture regionali o dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, eventualmente individuati dal responsabile del procedimento, in relazione ai contenuti delle varianti sostanziali generali e parziali ai PRG e delle deroghe agli strumenti urbanistici.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro criterio e modalità, anche procedimentale, per il funzionamento della conferenza di pianificazione.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG)

1. Le varianti sostanziali generali al PRG sono sottoposte al processo di VAS, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo.

2. Al fine di avviare la procedura di formazione delle varianti sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del processo di VAS, il Comune interessato elabora il documento programmatico e la relazione metodologica preliminare e li trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali.

3. La struttura regionale competente in materia di urbanistica esamina la documentazione trasmessa e concerta con il Comune interessato i contenuti del documento programmatico in ordine alla coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. Il documento di concertazione con il Comune interessato è trasmesso anche alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali ai fini di cui al comma 4.

4. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali esamina la documentazione trasmessa dal Comune interessato, individua gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per l'espressione di eventuali osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale.

5. Le strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali concludono i procedimenti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente, entro ottanta e novanta giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del Comune.

6. Nel rispetto degli esiti dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, il Comune predispone e adotta il testo preliminare della variante sostanziale generale, completo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso.

7. Il Comune invia il testo preliminare della variante sostanziale generale adottata, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Tale documentazione è pubblicata nell'albo pretorio on-line del Comune interessato, nei siti web della Regione e del medesimo Comune e depositata in pubblica visione presso il Comune e presso la struttura regionale competente. Tale struttura provvede contestualmente a individuare gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni, e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere di competenza, da formulare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune interessato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune interessato, ai sensi del comma 7, chiunque può formulare osservazioni e proposte, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali le osservazioni pervenute; la medesima struttura esprime il parere di VAS entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, sulla base delle osservazioni formulate ai sensi dei commi 4, 7 e 8.

10. Entro centoventi giorni dal ricevimento del pareredi VAS, comprensivo del parere delle strutture competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Comune, tenuto conto delle relative risultanze, si pronuncia sulle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione e concernenti gli aspetti urbanistici, adegua conseguentemente gli elaborati della variante sostanziale generale e adotta il testo definitivo della medesima variante, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio.

11. Il Comune trasmette il testo definitivo della variante sostanziale generale adottata ai sensi del comma 10, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia territoriale, ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, in particolare, valuta la coerenza del testo definitivo della variante sostanziale generale adottata con i contenuti del parere di VAS espresso sul testo preliminare della variante stessa.

12. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale generale è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14bis, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere di VAS. Ai lavori della conferenza di pianificazione partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato.

13. Le attività di cui ai commi 11 e 12 sono compiute nel termine di novanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale generale adottata e della relativa documentazione.

14. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

a) approva la variante sostanziale generale;

b) non approva la variante sostanziale generale;

c) propone modificazioni al Comune.

15. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l'accoglimento oppure presentare proprie controdeduzioni, su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

16. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione o la deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa contengono, oltre alla documentazione relativa alla variante sostanziale generale approvata:

a) il parere di VAS;

b) la dichiarazione di sintesi;

c) il piano di monitoraggio.

17. La variante sostanziale generale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante. La pubblicazione, completa dell'indicazione della sede ove prendere visione della variante approvata, costituisce anche informazione ai fini della VAS ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

18. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale generale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 15bis nella l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 15bis

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali parziali al PRG)

1. Il Comune predispone la variante sostanziale parziale, definendone i criteri e i contenuti fondamentali che devono essere coerenti con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. La variante sostanziale parziale al PRG è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 12bis, comma 5.

2. In caso di variante sostanziale parziale che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessiti di VAS, si applicano le procedure di cui all'articolo 15. In caso contrario, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale parziale e procede ai sensi del presente articolo.

3. Il testo preliminare è pubblicato nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune interessato e contestualmente depositato in pubblica visione presso il medesimo Comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione.

4. Entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione di cui al comma 3, il Comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute e adotta il testo definitivo della variante sostanziale parziale.

5. Il testo preliminare e il testo definitivo della variante sostanziale parziale adottata sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale parziale e dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa.

6. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale parziale è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14bis. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato.

7. Le attività di cui ai commi 5 e 6 sono compiute nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale parziale adottata e della relativa documentazione.

8. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

a) approva la variante sostanziale parziale;

b) non approva la variante sostanziale parziale;

c) propone modificazioni al Comune.

9. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l'accoglimento oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

10. La variante sostanziale parziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante.

11. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale parziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.".

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 16 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)

1. [Le varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.] (2)

2. Il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983.

3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 17 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Procedure per la formazione e l'approvazione

delle modifiche al PRG)

1. Il Comune approva le modifiche non costituenti variante al PRG, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora le modifiche stesse incidano su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983. La deliberazione di approvazione è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi sei mesi dalla data di adozione delle varianti non sostanziali senza che sia intervenuta l'approvazione, esse decadono a tutti gli effetti.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"4bis. Decorsi i termini del procedimento di cui agli articoli 15 e 15bis relativi alle varianti sostanziali generali e alle varianti sostanziali parziali, qualora il Comune non abbia trasmesso entro ulteriori sei mesi i testi definitivi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, esse decadono a tutti gli effetti.".

Art. 12

(Modificazione all'articolo 22 della l.r. 11/1998)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

"e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi in merito al dimensionamento plano-volumetrico e alla validità temporale. Tale valutazione non è richiesta per:

1) la realizzazione delle seguenti strutture, per le quali può essere stabilita specifica disciplina nell'ambito dei singoli PRG:

1.1) locali per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente extraziendale;

1.2) edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche di fondovalle senza terra e di quelle per le quali il rapporto tra il carico animale e la superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio. Si ha disequilibrio in caso di allevamenti bovini di fondovalle che presentano un carico UBA/ettaro superiore a sei o di altri allevamenti di fondovalle che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all'allevamento per la produzione degli alimenti;

1.3) serre aventi superficie coperta superiore a 50 metri quadrati;

2) i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, limitatamente al primo intervento, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;".

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 11/1998, le parole: "approvazione di modifica al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c)" sono sostituite dalle seguenti: "anche approvazione delle modifiche non costituenti varianti al PRG".

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 11/1998, le parole: "ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b);" sono soppresse.

Art. 14

(Modificazione all'articolo 31bis della l.r. 11/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 31bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non sostanziale e segue le procedure di cui all'articolo 16. In tal caso, le osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica sono vincolanti ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Comune di approvazione del piano di cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale.".

Art. 15

(Modificazione all'articolo 47 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 11/1998, le parole: "di cui all'articolo 15, comma 5" sono soppresse.

Art. 16

(Modificazione all'articolo 48 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 7bis dell'articolo 48 della l.r. 11/1998, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)," sono soppresse.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 52 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 52

(Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3:

a) mediante i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52ter;

b) mediante la normativa di attuazione del PRG di cui all'articolo 52bis;

c) mediante i programmi integrati, le intese e le concertazioni per la riqualificazione del territorio di cui all'articolo 51.

2. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983, sono consentiti:

a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati al di sotto del livello naturale del terreno delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; tali interventi non possono riguardare edifici classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. Tali interventi, inoltre, devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

d) gli interventi di ricostruzione di fabbricati classificati rudere mediante un insieme sistematico di opere, tra cui anche la demolizione delle parti irrecuperabili, che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari desumibili dallo stato attuale, da documentazione fotografica o storica, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari e non esista, in merito, documentazione fotografica o storica, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lettera a);

e) gli interventi di ripristino sui fabbricati classificati diroccati mediante un insieme sistematico di opere che rispettino i relativi elementi volumetrici, tipologici e formali originari, desumibili dallo stato attuale o da documentazione fotografica. Tra gli interventi di ripristino dei fabbricati diroccati, previa perizia statica redatta da professionista abilitato che attesti l'impossibilità del recupero strutturale, è altresì ammessa la demolizione parziale con sostituzione delle parti irrecuperabili, sempre nel rispetto degli elementi volumetrici, tipologici e formali originari;

f) gli interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione degli edifici classificati monumento o documento e di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, esclusivamente per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche;

g) gli interventi di demolizione di bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente;

h) gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici pubblici, a prescindere dalla classificazione, giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio alla normativa vigente in materia di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

i) la realizzazione di strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

j) gli interventi sulle aree libere pertinenziali agli edifici esistenti e relativi a:

1) accessi, pavimentazioni e arredi;

2) muri e recinzioni;

3) parcheggi a raso.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera i), prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni, attraverso le procedure di cui all'articolo 16, possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 2, lettera i).".

Art. 18

(Inserimento dell'articolo 52bis nella l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 17, è inserito il seguente:

"Art. 52bis

(Normativa di attuazione)

1. La normativa di attuazione è uno strumento attuativo del PRG di iniziativa pubblica che indirizza la riqualificazione e il recupero organico dei nuclei storici, ricadenti in qualsiasi zona del piano regolatore, con particolare riferimento ai fabbricati esistenti nonché alle relative aree di interrelazione. La normativa di attuazione contiene uno studio approfondito del tessuto storico-urbanistico relativo alle specifiche tipologie urbanistiche e architettoniche, particolari o ricorrenti. Sulla base di tali conoscenze, la normativa di attuazione definisce gli interventi urbanistici e edilizi ammessi.

2. La normativa di attuazione è costituita dall'insieme organico di determinazioni conoscitive, normative e cartografiche riguardanti aspetti storici, urbanistici ed edilizi, composto da:

a) relazione descrittiva;

b) elaborati cartografici;

c) schedatura motivazionale dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi;

d) schedatura prescrittiva dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi;

e) norme tecniche attuative.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i contenuti della normativa di attuazione di cui ai commi 1 e 2.

4. La normativa di attuazione è estesa all'intero nucleo storico per i centri minori, quali hameaux e villages, mentre per i bourgs e le villes può essere suddivisa in due comparti di estensione non inferiore al 40 per cento della superficie della sottozona.

5. Il Comune elabora e adotta la normativa di attuazione, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. La medesima normativa è pubblicata nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune interessato e contestualmente depositata in pubblica visione presso il medesimo Comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni, fino allo scadere del termine predetto. Entro i successivi trenta giorni, il Comune decide in ordine alle osservazioni formulate e, se coerenti con i contenuti del parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, approva la normativa di attuazione; in caso contrario si rende necessario acquisire un nuovo parere. La normativa di attuazione acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione del Comune che l'ha approvata.

6. Il Comune trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 5, copia della normativa di attuazione approvata, su supporto informatico firmato digitalmente, nonché su copia cartacea conforme all'originale.

7. La normativa di attuazione può comportare variante non sostanziale al PRG o modifica non costituente variante. Nel caso di variante non sostanziale, le procedure di cui all'articolo 16 sono contestuali alla procedura di adozione e approvazione di cui al comma 5. Nel caso di modifica non costituente variante, la deliberazione di adozione della normativa di attuazione costituisce approvazione della modifica ai sensi dell'articolo 17.

8. La normativa di attuazione richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie; tale adeguamento non costituisce né variante né modifica al PRG.

9. La normativa di attuazione ha durata decennale. In caso di varianti sostanziali al PRG, tale normativa deve essere coerente ai contenuti delle varianti stesse.

10. Gli interventi consentiti negli agglomerati storici dotati di normativa di attuazione eccedenti quelli ammessi dall'articolo 52, comma 2, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983, sono i seguenti:

a) ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati documento, ad esclusione della totale demolizione e ricostruzione, solo qualora gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo e restauro non siano in grado di garantire la tutela del bene, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati;

b) ristrutturazione edilizia per gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, ad esclusione della demolizione e ricostruzione, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati;

c) demolizione e ricostruzione di bassi fabbricati anche su diverso sedime, qualora se ne ravvisi la necessità per liberare visuali e spazi di relazione;

d) interventi sulle aree libere non pertinenziali agli edifici esistenti e che riguardino la nuova costruzione di:

1) pavimentazioni e arredi;

2) muri e recinzioni;

3) parcheggi a raso;

4) percorsi stradali.".

Art. 19

(Inserimento dell'articolo 52ter nella l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 52bis della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 52ter

(PUD nelle zone territoriali di tipo A)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, il PUD è sottoposto al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

2. Il PUD indirizza la riqualificazione e il recupero organico del nucleo storico, anche attraverso interventi di completamento, mediante la nuova costruzione, o di trasformazione, attraverso la ristrutturazione urbanistica. La nuova costruzione è consentita solo ove ammessa e individuata cartograficamente dal PRG.

3. Il PUD, esteso all'intero nucleo storico o a singoli comparti, qualora individuati dal PRG, richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie. Tale adeguamento non costituisce né variante né modifica al PRG.".

Art. 20

(Inserimento dell'articolo 52quater nella l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 52ter della l.r. 11/1998, come introdotto dall'articolo 19, è inserito il seguente:

"Art. 52quater

(Classificazione degli edifici e delle aree libere)

1. Le zone territoriali di tipo A devono essere dotate di apposita classificazione degli edifici e delle aree libere al fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici ed etnografici degli immobili presenti sul territorio. La stessa classificazione può essere estesa agli edifici e alle aree libere non ricompresi nelle zone territoriali di tipo A.

2. La classificazione si articola nelle seguenti categorie:

a) A - Monumento;

b) B - Documento;

c) C - Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;

d) D - Rudere;

e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Diroccato;

f) E1 - Edificio inserito nell'ambiente;

g) E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente;

h) E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente;

i) E4 - Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente;

j) F1 - Aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;

k) F2 - Aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce e disciplina le categorie di cui al comma 2 e le relative sottocategorie.

4. Le modifiche della classificazione costituiscono variante non sostanziale al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 16, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

5. Le modifiche della classificazione che derivano da provvedimenti adottati dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali costituiscono variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 18. Copia degli elaborati cartografici modificati è trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.".

Art. 21

(Modificazione all'articolo 60 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 5 dell'articolo 60 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori, che decorre dalla data di comunicazione all'interessato di cui all'articolo 60bis, comma 19, non può essere superiore a due anni. Le opere devono essere concluse nei termini seguenti, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, articolati in relazione all'altitudine:

a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;

b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;

c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;

d) oltre i 1.500 metri: mesi sessanta.".

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 60bis della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 60bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 60bis

(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera richiedenti nuovo permesso di costruire che comportano la sospensione dei relativi lavori.

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, richiesto nell'ambito dei procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), è presentata allo sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo, secondo le procedure di cui alla legge medesima.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata, su supporto informatico firmato digitalmente, all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti nonché della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista. La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che attesta la conformità del progetto al PRG, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. La domanda è accompagnata anche dalla dichiarazione del progettista abilitato che quanto progettato è strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3, l'ufficio competente del Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e l'esito della verifica della completezza della documentazione presentata.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di novanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di inserire modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, mediante apposito verbale, le modalità e i termini di modifica del progetto. In tali casi, il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta o del progetto adeguato.

6. Il responsabile del procedimento o, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria, cura l'istruttoria, comprendente una relazione di valutazione tecnica di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle altre normative di settore vigenti. Qualora la valutazione di conformità dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.

7. Contestualmente all'avvio, il responsabile del procedimento comunica al richiedente la modalità prevista per la conclusione del procedimento stesso, in forma diretta ai sensi del comma 8 ovvero attraverso la conferenza per il rilascio del permesso di costruire. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, da acquisire.

8. Nei casi in cui non sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, l'iter per il rilascio del permesso di costruire si svolge in forma diretta. Il responsabile del procedimento, ultimata la fase istruttoria, richiede alla commissione edilizia, ove costituita, il parere di cui all'articolo 55, comma 1. La commissione edilizia si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti istruttori. Nel caso in cui la stessa non si esprima nei tempi previsti, si prescinde dal parere medesimo. Il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 1, predispone il provvedimento conclusivo e ne dà comunicazione al richiedente. Qualora gli atti presentati dall'interessato contengano condizioni o prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 15 e 17.

9. Qualora sia necessario acquisire atti di assenso rilasciati da amministrazioni diverse da quella comunale, nonché il parere della commissione edilizia, ove costituita, il responsabile del procedimento indice, in forma asincrona, la conferenza semplificata, trasmettendo contestualmente la documentazione necessaria al rilascio delle determinazioni o le credenziali all'accesso telematico della stessa. La commissione edilizia esprime il proprio parere con le modalità di cui al comma 8.

10. Il termine per il rilascio degli atti di assenso di cui al comma 9 non può essere superiore a quarantacinque giorni e decorre dalla data della convocazione della conferenza semplificata. In tal caso, il procedimento è sospeso. Decorso il termine senza che siano stati trasmessi gli atti di assenso e il parere della commissione edilizia, il responsabile del procedimento ne prescinde.

11. Entro quindici giorni dalla data della convocazione della conferenza semplificata, le amministrazioni coinvolte possono richiedere all'interessato integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, il procedimento è sospeso. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di sessanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato.

12. Le determinazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

13. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 10, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 12, equivalgono ad assenso senza condizioni, ad eccezione delle determinazioni assunte in via di autotutela.

14. Decorso il termine di cui al comma 10, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, il responsabile del procedimento redige la determinazione motivata di conclusione della conferenza semplificata, adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19.

15. Qualora le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata abbiano espresso condizioni e prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento, sentito l'interessato e le amministrazioni coinvolte, verifica la possibilità di contemperare le diverse prescrizioni e condizioni senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla determinazione espressa dalla conferenza stessa.

16. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso non superabili, il responsabile del procedimento adotta, entro cinque giorni dalla comunicazione dei predetti atti di dissenso, la determinazione di conclusione negativa della conferenza semplificata che produce l'effetto del rigetto della domanda. In tal caso, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, trasmettendo alle amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dall'interessato nel termine di cui al predetto articolo. La conferenza semplificata è nuovamente indetta entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'interessato; il responsabile del procedimento, in esito ai lavori della conferenza semplificata, predispone il provvedimento conclusivo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data motivazione nella determinazione di conclusione della conferenza semplificata.

17. Nel caso in cui sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento o nel caso siano state indicate condizioni o richieste modifiche progettuali, che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni, il responsabile del procedimento indice, in forma sincrona, la conferenza simultanea entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza semplificata, indicando il termine di conclusione dei lavori della stessa, comunque non superiore a quindici giorni. Alla conferenza simultanea partecipa l'interessato, qualora ne faccia richiesta. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto. Il termine per la conclusione del procedimento si considera sospeso fino alla chiusura dei lavori della conferenza simultanea.

18. Qualora la conclusione della conferenza simultanea dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.

19. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza semplificata o della conferenza simultanea è, ad ogni effetto, titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori delle conferenze, a predisporre il provvedimento conclusivo e a darne comunicazione all'interessato.

20. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

21. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 19/2007. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.".

Art. 23

(Modificazione all'articolo 61 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 8 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, le parole: "nel termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di tre anni".

Art. 24

(Modificazione all'articolo 73 della l.r. 11/1998)

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:

"ibis) destinazione ad attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi;".

Art. 25

(Modificazione all'articolo 88 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 11/1998, le parole: "di cui all'art. 15, comma 3" sono soppresse.

Art. 26

(Modificazione all'articolo 90bis della l.r. 11/1998)

1. Al comma 4 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, le parole: ", in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i)" sono soppresse.

Art. 27

(Modificazione all'articolo 90ter della l.r. 11/1998)

1. Al comma 3 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, le parole: ", in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i)" sono soppresse.

Art. 28

(Modificazione all'articolo 90quater della l.r. 11/1998)

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 90quater della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "In tal caso, la deliberazione del Comune costituisce modifica non costituente variante al PRG.".

Art. 29

(Modificazioni all'articolo 95 della l.r. 11/1998)

1. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, la parola: "volumi" è sostituita dalla seguente: "fabbricati".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

"3bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2bis e 3, nell'effettuazione di opere di manutenzione e di risanamento conservativo di fabbricati esterni alle zone di tipo A, realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), si applicano i limiti seguenti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:

1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;

2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 non possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

b) superficie minima delle stanze da letto:

1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;

2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;

c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/16 della superficie di pavimento.".

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"3ter. Per i fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati monumento e documento dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2bis è ammessa, previo parere della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, la deroga ai limiti di cui ai commi 3 e 3bis. Per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2bis, trova applicazione quanto previsto dal comma 3.".

4. Il comma 5 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998 è abrogato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12

Art. 30

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "verifica di assoggettabilità," sono inserite le seguenti: "la fase di concertazione,";

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) autorità procedente: l'ente pubblico cui compete l'approvazione del piano o del programma;";

c) alla lettera v), le parole: "dall'autorità procedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal proponente";

d) dopo la lettera v), sono aggiunte le seguenti:

"vbis) rapporto preliminare: l'elaborato che il proponente trasmette alla struttura competente ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e dell'allegato C;

vter) relazione metodologica preliminare: l'elaborato che il proponente trasmette alla struttura competente ai fini della concertazione di avvio del processo di VAS, redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'allegato D.".

Art. 31

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 12/2009)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/2009, le parole: ", ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG)," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a seguito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2009, dopo le parole: "per l'autorizzazione dei progetti" sono inserite le seguenti: "elencati negli allegati A e B".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2009, è inserito il seguente:

"3bis. Alla VAS per i piani regolatori generali comunali e alle relative varianti si applicano le procedure di cui al titolo III della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 12/2009:

a) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 6;

b) il comma 5 dell'articolo 6.

Art. 32

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 12/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/2009, le parole: "dall'autorità procedente o" sono soppresse.

Art. 33

(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 12/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 12/2009, le parole: "L'autorità procedente o" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/2009, le parole: "con l'autorità procedente o" sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 12/2009, le parole: "sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente, entro novanta giorni".

4. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a cura della struttura competente".

5. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 12/2009 è abrogato.

Art. 34

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 12/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2009, le parole: "l'autorità procedente o" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/2009, le parole: "L'autorità procedente o" sono soppresse;

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 12/2009, le parole: "con l'autorità procedente o" sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"4. La struttura competente, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, conclude la concertazione entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la formulazione del parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'articolo 10.".

Art. 35

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 12/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/2009, le parole: "all'autorità procedente o" sono soppresse.

Art. 36

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/2009)

1. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 12/2009 è sostituita dalla seguente: "Avvio del procedimento di VAS e partecipazione".

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2009 è soppresso.

3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/2009, le parole: "l'autorità procedente o" sono soppresse.

4. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 12/2009 è abrogato.

5. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 12/2009, le parole: ", dell'autorità procedente" sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 12/2009, le parole: "dell'autorità procedente o" sono soppresse.

7. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.".

Art. 37

(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 12/2009)

1. La rubrica dell'articolo 12 della l.r. 12/2009 è sostituita dalla seguente: "Valutazione e decisione".

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 12/2009, le parole: "con l'autorità procedente o" sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 12/2009, le parole: "l'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvede".

4. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 12/2009 è abrogato.

Art. 38

(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 12/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2009, le parole: "dall'autorità procedente o" sono soppresse".

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 12/2009 è abrogato.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI e disposizioni finali

Art. 39

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), è sostituito dal seguente:

"2. Le aree individuate ai sensi della presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).".

Art. 40

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n.18)

1. Al comma 2bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), le parole: "le attività di concertazione" sono sostituite dalle seguenti: "il rilascio del parere di competenza".

Art. 41

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), le parole: "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

Art. 42

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le parole: "Comunità montana" o "Comunità montane", ovunque ricorrano nella l.r. 11/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Unité des Communes valdôtaines" o "Unités des Communes valdôtaines", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 12bis, 14, 14bis, 15, 15bis e 16 della l.r. 11/1998, come introdotti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, non si applicano alle varianti dei PRG in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, e 61, comma 8, della l.r. 11/1998, come modificati dagli articoli 21 e 23, non si applicano ai titoli abilitativi che hanno usufruito della proroga del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle legge regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi).

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(1) La sentenza n. 118 del 19 marzo - 16 maggio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 12bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, inserito dal comma 1 dell'art. 3 della presente legge, nella parte in cui consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non costituenti variante del piano regolatore generale vigente.

(2) La sentenza n. 118 del 19 marzo - 16 maggio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, sostituito dal comma dell'art. 9 della presente legge.