Legge regionale 26 febbraio 2018, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 26 febbraio 2018, n. 1

Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali.

(B.U. del 6 marzo 2018, n. 10)

Art. 1

(Soppressione del sistema previdenziale dei consiglieri regionali)

1. Per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura, è soppresso il sistema previdenziale di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)). Sono, conseguentemente, soppressi:

a) la trattenuta obbligatoria, a carico del consigliere regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali);

b) i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999.

2. Per i percettori di prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999, nonché per i consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età o che non le percepiscono ancora alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuano ad applicare le disposizioni di cui alle leggi regionali in materia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, come integrate dalla stessa. In caso di rielezione successiva, la posizione contributiva del consigliere rieletto, stante quanto previsto dal comma 1, rimane quella maturata nelle legislature precedenti alla XV, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 2

(Contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare)

1. Ai consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura che ne facciano richiesta è trattenuto, a titolo di contribuzione previdenziale, un importo pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 33/1995, da versare a sostegno della rispettiva previdenza complementare indicata dal Consigliere unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura del 24,20 per cento.

2. Il versamento della contribuzione di cui al comma 1 non è effettuato nel caso in cui il Consigliere sia titolare di pensione diretta.

3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale di cui al comma 1 è versata per un periodo massimo di 15 anni, tenuto conto anche degli anni di mandato esercitati dal Consigliere antecedentemente alla XV legislatura.

Art. 3

(Nuova denominazione dell'Istituto dell'assegno vitalizio)

1. La denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla l.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".

Art. 4

(Pubblicazione)

1. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono pubblicati, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza:

a) i nominativi di coloro che percepiscono prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999, nonché l'importo mensile netto per ciascuno di essi;

b) i nominativi di coloro che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), hanno percepito o percepiscono la liquidazione dell'assegno vitalizio e il relativo importo netto;

c) i nominativi di coloro che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 28/1999, hanno percepito o percepiscono la prestazione previdenziale in forma di capitale e i relativi importi netti;

d) i nominativi di coloro che hanno ritirato o ritirano, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 28/1999, le trattenute obbligatorie versate e i relativi importi.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e di cui al comma 4, sono inoltre indicati gli importi complessivi della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, nonché dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999.

3. Per i consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età o che non le percepiscono ancora alla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati gli importi complessivi della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, nonché dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999.

4. Nel caso di reversibilità, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo del consigliere deceduto, la presenza di aventi titolo e il relativo importo netto.

5. La pubblicazione di cui al comma 1, lettera a), è mantenuta, per ogni soggetto, per il triennio successivo alla data dell'ultima erogazione; quella di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nonché quella di cui al comma 3 è mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.