Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 20

Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 27 dicembre 2017, n. 58)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. All'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

b) al comma 1, le parole: "degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" .

2. L'articolo 13bis della l.r. 7/2006 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006, dopo le parole: "tra la Regione e la società" sono aggiunte le seguenti: "al fine dell'esercizio del controllo analogo".

4. All'articolo 15 della l.r. 7/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Collegio sindacale";

b) al comma 4, le parole: "gli emolumenti e i gettoni di presenza" sono sostituite dalle seguenti: "i compensi";

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), le parole: "consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri" sono sostituite dalle seguenti: "organo di amministrazione che, se collegiale, è composto da un numero massimo di tre membri".

2. All'articolo 10 della l.r. 44/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La società di servizi disciplina, con propri provvedimenti, pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione e della società, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi per l'espletamento dei servizi regolati dai contratti di cui all'articolo 9 nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile, di personale, anche di qualifica dirigenziale, da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso degli interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della l.r. 44/2010 e l'articolo 7 della l.r. 44/2010 sono abrogati.

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Il comma 2bis dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), è sostituito dal seguente:

"2bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.".

Art. 4

(Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), è inserito il seguente:

"1bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alla società Aosta Factor S.p.A.".

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società direttamente controllate trasmettono alle strutture regionali competenti per materia i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. La Regione, in qualità di socio maggioritario, valuta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente, gli indirizzi strategici delle singole società, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.".

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, a FINAOSTA S.p.A., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi delle singole società, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.".

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della 1.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione trasmettono, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione una relazione inerente alla gestione economico-finanziaria e ai risparmi di spesa relativi all'esercizio precedente, oltre a eventuali dati e informazioni specifici individuati in riferimento agli indirizzi strategici di cui ai commi 4 e 5 con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società concessionarie di linee funiviarie in servizio pubblico di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).".

5. L'articolo 3 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Disciplina dei compensi e dei rimborsi)

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione. Agli amministratori investiti di incarichi possono essere riconosciute, in aggiunta al predetto trattamento economico annuo lordo, indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le sopraccitate indennità di risultato e gli eventuali fringe benefit, degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può comunque essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.

2. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusa la parte variabile, dei dirigenti e dei dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.

3. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi non possono superare il 10 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo.

4. Le società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per il riconoscimento di fringe benefit a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare e pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale delle società.

5. Agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.

6. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le indennità di risultato, la parte variabile e gli eventuali fringe benefit, da corrispondere ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 non può, in ogni caso, essere superiore a quello stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società partecipazione pubblica). Nel caso in cui i trattamenti economici determinati ai sensi del presente articolo siano superiori a quelli previsti dal predetto decreto, le società ne rideterminano l'ammontare, garantendo il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa statale vigente.".

6. All'articolo 4 della l.r. 20/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: "delle partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "di controllo";

b) al comma 4, la parola: "partecipate" è sostituita dalla seguente: "controllate".

7. All'articolo 5 della l.r. 20/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione disciplinano, con propri regolamenti pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione o di FINAOSTA S.p.A. e della società, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente Commissione consiliare.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le assunzioni presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono subordinate all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite con i regolamenti di cui al comma 1.";

c) il comma 3 è abrogato.

8. L'articolo 7 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Acquisizione di forniture, servizi, lavori e opere)

1. Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono, in ogni caso, tenute a pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale della società, nonché della Regione o di FINAOSTA S.p.A., gli esiti delle acquisizioni di forniture, servizi, lavori e opere di importo superiore a euro 5.000, IVA esclusa, indicando per ciascuna di esse la procedura utilizzata, il numero delle ditte invitate o interpellate, il criterio di aggiudicazione, il contraente e l'importo del contratto.".

9. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2016 è sostituita dalla seguente:

"g) gli obiettivi specifici annuali in ordine al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, da perseguire anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;".

10. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2016 è sostituito dal seguente:

"4. La relazione semestrale di cui al comma 1, lettera c), rendiconta sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel POST e nel PEA dell'anno precedente, nonché sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico-finanziaria dell'esercizio in corso, in base agli obiettivi riportati nel PEA, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti al fine di consentirne il monitoraggio e, in caso di scostamenti rilevanti, le possibili ripercussioni sull'economicità della gestione e gli opportuni interventi correttivi.".

11. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 20/2016 è aggiunto il seguente:

"6bis. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto, la Regione promuove tra gli enti pubblici partecipanti più rappresentativi all'interno della società modelli di governo societario tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento.".

Art. 5

(Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), è inserito il seguente:

"3bis. Al fine di favorire il consolidamento patrimoniale della società controllata Monterosa S.p.A., la Regione è autorizzata, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a eseguire un aumento di capitale in favore della predetta società, sino ad un ammontare massimo di euro 16.100.000, destinato al finanziamento delle spese di investimento relative alla sostituzione dell'impianto che realizza la linea in concessione di prima categoria Champoluc-Crest, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), e all'ammodernamento delle relative opere complementari, secondo le modalità e i tempi previsti nel piano aziendale presentato dalla società. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo di dotazione della gestione speciale in relazione all'operazione di indebitamento, autorizzata ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).".

Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2017, n. 7)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2017, n. 7 (Disposizioni urgenti per il finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 44/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 1, concernente la composizione dell'organo di amministrazione della società di servizi S.p.A., si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della l.r. 20/2016, come sostituiti dall'articolo 4, comma 5, concernenti la disciplina del compenso dei singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei dirigenti e dei dipendenti delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e con riferimento ai contratti di lavoro stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2009, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)), è abrogato.