Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 07 12 1979

Bollettino ufficiale 15 12 1979 n. 11

Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale.

Art. 1

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 ai nefropatici cronici, residenti in Valle d'Aosta, che debbano sottoporsi alla dialisi iterativa, ospedaliera o domiciliare, ovvero che siano stati sottoposti a trapianto renale, è corrisposto un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di importo pari a quello che annualmente viene fissato per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei lavoratori subordinati.

Art. 2

L'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è corrisposto, su istanza del paziente, dal primo giorno del mese in cui hanno avuto inizio i trattamenti di emodialisi ovvero sia stato effettuato il trapianto renale.

Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è liquidato in ratei bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

È irripetibile il rateo non maturato della mensilità percepita anticipatamente.

In caso di decesso dell'assistibile i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data del decesso.

Art. 3

La concessione dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è subordinata al possesso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, di un limite di reddito annuo lordo, di qualsiasi natura e provenienza, proprio e, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire otto milioni.

Qualora tale limite di reddito sia superiore ad otto milioni ma inferiore a lire dieci milioni, l'assegno mensile è corrisposto nella misura ridotta del cinquanta per cento.

Ai fini della determinazione dei redditi annui lordi, di cui ai precedenti commi, per il coniuge e per ogni figlio a carico dell'avente titolo, è detratta la somma di lire cinquecentomila.

I predetti limiti di reddito sono annualmente rivalutati, a partire dal 1° gennaio 1980, applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa ed in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire quarantamilioni, graverà sul nuovo capitolo 7900 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di quaranta milioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato E al bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di L. 40.000.000.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Titolo I

Sezione III - Categoria V

Cap. 7900 - di nuova istituzione Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale L. 40.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento L. 40.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 20 dell'allegato E alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è ridotto di lire 40.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.