Legge regionale 16 ottobre 2017, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 16 ottobre 2017, n. 16

Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

(B.U. del 17 ottobre 2017, n. 46)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3bis)

1. Il comma 2 dell'articolo 3bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/1993 è soppresso.

Art. 3

(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 3/1993, le parole: "articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 9)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993, le parole: "al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla percentuale indicata all'articolo 3bis, comma 2".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 18)

1. Alla rubrica dell'articolo 18 della l.r. 3/1993, le parole: "e urne" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 3/1993, le parole: ", le urne" sono soppresse.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 50)

1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

(Determinazione del numero dei seggi da attribuire)

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo, con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b).

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine:

a) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

b) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui alla lettera a) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

c) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

d) attribuisce a ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

3. L'Ufficio elettorale regionale verifica se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale, calcolata ai sensi del comma 1, lettere a) e d), abbia conseguito almeno il 42 per cento della somma dei voti validi espressi, con esclusione dei soli voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui al comma 1, lettera b). Qualora la verifica abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica ulteriormente se tale lista o tale gruppo non abbia conseguito almeno 21 seggi. In tal caso:

a) attribuisce 21 seggi a suddetta lista o a suddetto gruppo;

b) procede alle operazioni di cui al comma 6 e, se del caso, a quelle di cui al comma 5.

4. Qualora le condizioni di cui al comma 3 non si siano entrambe verificate, resta ferma l'attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 2.

5. Se le condizioni di cui al comma 3 riguardino un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 5, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), l'Ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

7. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.".

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 50bis della l.r. 3/1993;

b) le tabelle C e D allegate alla l.r. 3/1993;

c) gli articoli 29 e 30 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.