Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 69 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 69

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, concernente norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione.

(B.U. 15 dicembre 1979, n. 11).

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, č autorizzata la maggiore spesa annua di L. 35.000.000, il cui onere graverą sul capitolo 6765 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 35.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 (punto n. 11 dell'allegato E al bilancio stesso).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

:

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 35.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 6765 - Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ( DPR 31 maggio 1974, n. 416, leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 e 21 giugno 1977, n. 45) L. 35.000.000

Art. 3.

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.