Legge regionale 4 agosto 2017, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 12

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019.

(B.U. del 8 agosto 2017, n. 36)

INDICE

Art. 1 - Variazioni al bilancio di previsione finanziario.

Art. 2 - Riconoscimento di un contributo straordinario per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 3 - Disposizioni in materia di finanza locale.

Art. 4 - Piano straordinario di investimenti per i Comuni.

Art. 5 - Finanziamento degli oneri per la mobilità sanitaria.

Art. 6 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29.

Art. 7 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale.

Art. 8 - Rifinanziamento del Piano di interventi agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità.

Art. 9 - Disposizioni in materia di costi per l'uso irriguo delle acque. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.

Art. 10 - Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali.

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Variazioni al bilancio di previsione finanziario)

1. Alla parte entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 sono apportate, per gli esercizi 2017 e 2018, le variazioni compensate in diminuzione ed in aumento tra i Titoli le tipologie e le categorie, come indicate nell'allegato A, per un importo complessivo per l'anno 2017 di euro 1.190.000 di competenza e cassa e di euro 29.750 di competenza per l'anno 2018.

2. Alla parte spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 sono apportate le variazioni compensate in diminuzione ed in aumento tra le Missioni, i programmi e i titoli come indicate nell'allegato B per un importo complessivo per l'anno 2017 di euro 18.434.657,11 di competenza e euro 12.547.608,69 di cassa, per l'anno 2018 di euro 1.428.500 di competenza e per l'anno 2019 di euro 828.500 di competenza.

Art. 2

(Riconoscimento di un contributo straordinario per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Per l'anno 2017, al personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta e al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), e dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle condizioni ivi previste e disciplinate.

2. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2017: Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 10 (Risorse umane).

Art. 3

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l'importo di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), è aumentato, per l'anno 2017, dell'importo di euro 1.353.000 e i trasferimenti finanziari individuati nell'allegato 2 alla medesima legge, nonché le correlate disposizioni previste da leggi regionali sono modificati, in aumento e in diminuzione, come risulta dall'allegato C alla presente legge e dal presente articolo.

2. L'aumento di cui al comma 1 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019:

a) per euro 373.000, alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato);

b) per euro 10.000, alla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 1 (Istruzione prescolastica);

c) per euro 150.000, alla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 2 (Giovani);

d) per euro 590.000, alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido);

e) per euro 100.000, alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 3 (Interventi per gli anziani);

f) per euro 100.000, alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale);

g) per euro 40.000, alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

3. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 1 si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

a) per euro 1.023.000, nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

b) per euro 10.000, nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma primo, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 (Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione);

c) per euro 290.000, nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico);

d) per euro 40.000, nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 1 (Sviluppi del settore agricolo e del sistema agroalimentare) a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

4. In applicazione dell'articolo 53bis della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), l'onere a carico degli enti locali per le attività funzionali del Comitato regionale per le relazioni sindacali, determinato in euro 44.000 per l'anno 2017, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (Programma 1.010 - Risorse umane - parz.).

Art. 4

(Piano straordinario di investimenti per i Comuni)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della l.r. 24/2016 è incrementata di euro 635.000, di cui euro 70.000 per l'anno 2017 e euro 565.000 per l'anno 2018; l'incremento di spesa è destinato al finanziamento degli interventi promossi dai Comuni, non ancora destinatari di finanziamenti ai sensi del predetto articolo 12, per insufficienza delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.

2. Le modalità di utilizzo delle risorse rinvenienti dall'incremento di spesa di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2017, in euro 70.000 e, per l'anno 2018, in euro 565.000, con stanziamento iscritto nel seguente programma: Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali - parz.).

Art. 5

(Finanziamento degli oneri per la mobilità sanitaria)

1. Gli oneri per la mobilità sanitaria relativi all'anno 2016, determinati in euro 9.340.000, trovano copertura per la parte eccedente l'importo di euro 5.540.000, già trasferito al bilancio dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, nelle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2016, per l'anno 2017, all'uopo incrementate di euro 1.300.000. Gli oneri per la mobilità sanitaria relativi all'anno 2017, stimati in euro 8.500.000, trovano copertura nelle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2016, per l'annualità 2018. Gli oneri per la mobilità sanitaria relativi all'anno 2018, stimati in euro 8.500.000, trovano copertura nelle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2016, per l'annualità 2019.

Art. 6

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunto il seguente:

"7bis. Per l'anno 2017, nel caso in cui le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione ritengano più opportuno, per l'effettuazione dei viaggi di istruzione delle classi cui partecipino studenti diversamente abili, utilizzare mezzi di trasporto più adeguati, ancorché più onerosi rispetto all'impiego dei mezzi pubblici, per garantire la partecipazione e l'integrazione scolastica di tali studenti, il conseguente maggiore onere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è posto a carico della Regione che vi provvede mediante l'erogazione di apposito contributo.".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 7bis, della l.r. 29/1997, aggiunto dal comma 1, sono determinati, per l'anno 2017, in euro 5.000: Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 6 (Servizi ausiliari all'istruzione).

Art. 7

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La spesa complessiva di euro 2.651.427 a carico della Regione per le finalità di cui all'articolo 20, comma 6, della l.r. 24/2016 e per consentire l'avvio degli interventi cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/20, è ripartita per l'anno 2017 nel modo seguente:

a) euro 568.227, quale quota di cofinanziamento regionale per l'anno 2017;

b) euro 2.083.200, quale quota di risorse aggiuntive, per il triennio 2017/2019, annualmente così suddivisa:

anno 2017 euro 323.200

anno 2018 euro 880.000

anno 2019 euro 880.000.

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale nonché per la strategia della regione alpina (EUSALP), sono rideterminati, per il periodo 2017/2019, in complessivi euro 86.850, annualmente così suddivisi:

a) anno 2017 euro 73.257;

b) anno 2018 euro 7.357;

c) anno 2019 euro 6.236.

3. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti del presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Art. 8

(Rifinanziamento del Piano di interventi agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità)

1. Limitatamente all'anno 2017, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21 della l.r. 24/2016 è incrementata di euro 1.342.450, di cui euro 1.162.450 per gli interventi agricolo-forestale ed euro 180.000 per gli interventi nel settore delle opere di pubblica utilità. Alla realizzazione del Piano provvede la Regione, anche avvalendosi della società di servizi S.p.A. di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), anche mediante l'impiego di donne e uomini di età inferiore, rispettivamente, a quarantacinque e cinquanta anni. I lavoratori impiegati negli interventi previsti nel Piano sono reclutati nell'ambito delle graduatorie regionali di cui all'articolo 21 della l.r. 24/2016, ovvero mediante idonee procedure selettive pubbliche.

2. All'integrazione del Piano di intervento di cui all'articolo 21 della l.r. 24/2016, tenuto conto delle risorse rinvenienti dall'incremento di spesa di cui al comma 1, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta degli assessori regionali competenti in materia di agricoltura e risorse naturali e di opere pubbliche.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le variazioni al bilancio della Regione necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Art. 9

(Disposizioni in materia di costi per l'uso irriguo delle acque. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 17/2016, è aggiunto il seguente:

"2bis. Nelle more dell'attuazione di una politica adeguata dei prezzi dell'acqua che incentivi un uso razionale della risorsa idrica, la Regione può, inoltre, intervenire direttamente per il sostegno dei costi ambientali e dei costi della risorsa collegati al consumo irriguo previsti dalla normativa vigente.".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 2bis, della l.r. 17/2016, aggiunto dal comma 1, sono determinati in euro 10.000 per l'anno 2017: Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 10

(Autorizzazioni di maggiori spese

recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'allegato 1 alla legge regionale 21 dicembre 2016 n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali), sono modificate in aumento, per l'anno 2017, nelle misure indicate nell'allegato D.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.