Legge regionale 23 giugno 2017, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 23 giugno 2017, n. 8

Disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

(B.U. del 28 giugno 2017, n. 30)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dopo le parole: "sotto forma di mutui a tasso agevolato," sono inserite le seguenti: "e, limitatamente al ripristino del potenziale produttivo di cui alla lettera e), aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili,".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r. 17/2016)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 17/2016, è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Aiuti per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali)

1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, riconosciute come tali con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 45 per cento dei costi ammissibili. Qualora sia stata stipulata una polizza assicurativa, a copertura di almeno il 50 per cento della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione, per i rischi climatici statisticamente più frequenti nel territorio regionale per cui è prevista una copertura assicurativa, gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per cento dei costi ammissibili.

2. Sono ritenuti ammissibili i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti.

3. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o europee o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 90 per cento dei costi ammissibili.

4. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della medesima.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 18 della l.r. 17/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 17/2016, le parole: "dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 90 per cento".

Art. 4

(Modificazioni agli articoli 20 e 31 della l.r. 17/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 17/2016, dopo le parole: "lettere d) e f)," sono inserite le seguenti: "10bis,".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 17/2016, le parole: "di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 11 e 12".

Art. 5

(Sospensione delle rate di mutui)

1. I beneficiari dei mutui a tasso agevolato concessi, per il tramite della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), a valere sulle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), possono chiedere la sospensione, per un periodo di dodici mesi, del pagamento delle rate.

2. La sospensione è concessa, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, previa istanza da presentare a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 luglio 2017, alle rate dei mutui stipulati entro la data del 31 maggio 2017 in scadenza dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2018.

3. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione.

4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

5. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 maggio 2017 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo, ove riguardanti le imprese agricole e agrituristiche, sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013. In tali casi, i richiedenti sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, dei predetti regolamenti.

7. Qualora il mutuatario interessato non possa beneficiare di agevolazioni in regime "de minimis", la sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati ai sensi del presente articolo è disposta a condizione che il richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari.

8. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, alla sospensione dei mutui si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2015, n. 82, concernente la definizione delle modalità di attuazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati.

Art. 6

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, gli articoli 1, 2 e 4 trovano applicazione ai danni causati alle produzioni agricole regionali in conseguenza delle gelate verificatesi nel mese di aprile 2017, assimilate a calamità naturale in forza del presente articolo.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 2.000.000 per l'anno 2018 e in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 02 (Formazione professionale) per euro 2.000.000 nel 2018 e per euro 500.000 nel 2019.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.