Legge regionale 25 maggio 2017, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 25 maggio 2017, n. 7

Disposizioni urgenti per il finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2.

(B.U. del 26 maggio 2017, n. 24)

Art. 1

(Finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale)

1. Per consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il recupero della redditività aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., mediante il rilancio della gestione con nuove iniziative di sviluppo e di investimento, la riduzione dei costi e la valorizzazione degli investimenti immobiliari già realizzati, secondo le modalità e i tempi previsti nel piano di ristrutturazione aziendale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2767/XIV del 24 maggio 2017, in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2 (Disposizioni urgenti per il risanamento finanziario della Casino de la Vallée S.p.A.), la Regione è autorizzata a concedere un trasferimento in conto capitale per euro 14.000.000 per l'anno 2017 e per euro 6.000.000 per l'anno 2018.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato per il tramite di FINAOSTA S.p.A. ed è autorizzato per euro 8.000.000 entro il 31 maggio 2017, per euro 6.000.000 entro il 30 settembre 2017 ed euro 6.000.000 entro il 31 luglio 2018, in considerazione dell'effettivo stato di attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, in relazione sia alla prevista riduzione dei costi sia alla programmata realizzazione delle attività di sviluppo e di investimento dirette all'incremento della redditività aziendale.

3. La Regione, ove occorra, è inoltre autorizzata, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a concedere una garanzia, nel limite di euro 7.200.000, a sostegno di nuovi affidamenti bancari per l'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, a mezzo di fideiussione con durata massima fino al 31 dicembre 2018, con rinuncia espressa alla preventiva escussione del debitore principale, mediante accantonamento, per pari importo, a valere sulle risorse del Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). (1)

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A., all'uopo incrementate, per euro 27.200.000, dalle riserve risultanti nel bilancio certificato del 2015 distribuite da CVA S.p.A., nell'anno 2017.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 1 recitava:

"3. La Regione, ove occorra, è inoltre autorizzata, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a concedere una garanzia, nel limite di euro 7.200.000, a sostegno di nuovi affidamenti bancari per l'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, a mezzo di fideiussione con durata massima fino al 31 dicembre 2017, con rinuncia espressa alla preventiva escussione del debitore principale, mediante accantonamento, per pari importo, a valere sulle risorse del Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)."