Legge regionale 15 maggio 2017, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 15 maggio 2017, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di caccia. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

(B.U. 23 maggio 2017, n. 23)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. La lettera g) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

"g) svolgere altre funzioni e incarichi in materia faunistico-venatoria, eventualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale, che ne stabilisce anche gli indirizzi per il relativo svolgimento.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 64/1994)

1. Al comma 1ter dell'articolo 17 della l.r. 64/1994, le parole: "sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere favorevole del Comitato regionale per la gestione venatoria e sentita la Consulta faunistica regionale".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 31 della l.r. 64/1994)

1. Dopo il primo periodo del comma 2bis dell'articolo 31 della l.r. 64/1994, è inserito il seguente: "Il Comitato regionale per la gestione venatoria può motivatamente derogare ai predetti criteri di assegnazione e ripartizione, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, lettera g).".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 40 della l.r. 64/1994)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 64/1994, sono aggiunte le seguenti parole: ", e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. del 28 giugno 2014, n. L190".

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 (Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici)), è abrogato.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.