Legge regionale 7 aprile 2017, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 7 aprile 2017, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del programma di sviluppo rurale 2014/2020. Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).

(B.U. 12 aprile 2017, n. 17)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), è sostituito dal seguente:

"1. Limitatamente al 2017, al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, penalizzato dai ritardi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel pagamento delle misure a superficie e della misura del benessere animale di cui al Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura il finanziamento, sotto forma di anticipazione, fino al 100 per cento del relativo importo, dell'indennità compensativa, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dei pagamenti per l'agricoltura biologica, dell'indennità Natura 2000 e dei pagamenti per il benessere animale spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), al netto di eventuali debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, a condizione che l'importo concedibile a titolo di anticipazione, per ciascuna campagna, sia complessivamente almeno pari a euro 2.000.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 24/2016, è inserito il seguente:

"2bis. Nei casi di cui al comma 2, se l'anticipazione concedibile risulta di importo superiore all'importo del debito, comprensivo di interessi, non ancora estinto dal richiedente nei confronti di AREA VdA per le anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, l'anticipazione è direttamente erogata al richiedente per l'importo eccedente il debito residuo nei confronti di AREA VdA e, per la restante parte, è utilizzata per la previa estinzione del predetto debito mediante pagamento diretto, da parte della Regione, ad AREA VdA.".

3. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 24/2016 è sostituito dal seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 30 giugno 2018.".

4. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 24/2016, dopo le parole: "Le modalità" sono inserite le seguenti: "e i termini".

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. La proroga dei termini per la restituzione delle anticipazioni disposta ai sensi dell'articolo 23, comma 3, secondo periodo, della l.r. 24/2016, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, si applica anche alle anticipazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Disposizione finanziaria)

1. I maggiori finanziamenti derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura e limite nell'importo costituente la dotazione del fondo temporaneo istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 24/2016.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.