Legge regionale 20 marzo 2017, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 20 marzo 2017, n. 3

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

(B.U. 28 marzo 2017, n. 14)

Art. 1

(Abrogazione)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), è abrogata.

Art. 2

(Modificazione all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

"1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 delle l.r. 19/2003 le parole "se questa costituisce almeno il 45 per cento degli elettori stessi" sono sostituite dalle seguenti "se questa ha raggiunto la soglia di validità prevista dal comma 2".

2. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

"2. L'ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 50 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali.".

3. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

"3. La proposta di referendum abrogativo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 delle l.r. 19/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "La richiesta di referendum consultivo può essere avanzata dalla Giunta regionale, o da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno un cinquantesimo degli elettori entro un mese dalla trasmissione al Consiglio della Valle del provvedimento legislativo o dell'atto amministrativo di particolare rilevanza generale.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 46)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 19/2003, è aggiunto il seguente:

"01. Nel caso di referendum consultivo di iniziativa popolare, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Capo II relative alla raccolta e alla verifica delle firme.".