Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 25

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2017/2019.

(B.U. 27 dicembre 2016, n. 57)

INDICE

Art. 1 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019

Art. 2 - Allegati al bilancio di previsione finanziario

Art. 3 - Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Art. 4 - Variazioni di bilancio

Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1

(Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019)

1. Č approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2017 e di competenza per gli anni 2018 e 2019, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

a) anno 2017: entrate competenza 1.669.027.923,71

cassa 1.618.800.000,00

spese competenza 1.669.027.923,71

cassa 1.618.800.000,00

b) anno 2018: entrate competenza 1.627.852.813,57

spese competenza 1.627.852.813,57

c) anno 2019: entrate competenza 1.722.051.433,16

spese competenza 1.722.051.433,16

Art. 2

(Allegati al bilancio di previsione finanziario)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019:

a) prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione;

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilitą;

d) prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento;

e) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

f) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;

g) nota integrativa;

h) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi.

Art. 3

(Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)

1. Per il finanziamento di spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione e il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale la Giunta regionale č autorizzata a contrarre mutui a medio lungo termine con l'Istituto Credito Sportivo per il triennio 2017/2019 per un ammontare massimo di euro 2.250.000 per l'anno 2017, euro 2.510.000 per l'anno 2018 ed euro 2.400.000 per l'anno 2019 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 1,20 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (Tipologia 60.300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine).

2. Per il finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale, di cui alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), la Giunta regionale č autorizzata a contrarre mutui o altri finanziamenti a medio lungo termine per il triennio 2017/2019 per un ammontare massimo di euro 1.428.614 per l'anno 2018 ed euro 1.785.818 per l'anno 2019 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 1,20 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (Tipologia 60.300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine).

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 87.200 per l'anno 2017, euro 271.800 per l'anno 2018 ed euro 462.100 per l'anno 2019, trova copertura per la quota interessi e per la quota capitale nel Programma 06.01 (Sport e tempo libero) del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 ed ai corrispondenti Programmi dei bilanci successivi.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, previsto in complessivi euro 56.000 per l'anno 2018 e euro 181.500 per l'anno 2019, trova copertura per la quota interessi e per la quota capitale nel Programma 18.01 (Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 ed ai corrispondenti Programmi dei bilanci futuri.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta č autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a disciplinare le modalitą con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva con propria deliberazione.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerą in vigore il 1° gennaio 2017.