Legge regionale 25 novembre 2016, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 23

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria per il novennio 2016/2024.

(B.U. del 6 dicembre 2016, n. 53)

Art. 1

(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria)

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3, commi 3 e 4, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), è approvato l'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria per il novennio 2016/2024, di cui all'allegato A.

2. Il Piano aggiornato ai sensi della presente legge è sottoposto a monitoraggio periodico e a verifica triennale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 5, della l.r. 2/2007.

Art. 2

(Disposizioni in materia di gas di petrolio liquefatti)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239), l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi è consentita previa comunicazione di inizio lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato al Comune competente per territorio, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle disposizioni antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

2. L'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è abrogato.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.