Legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 22

Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti.

(B.U. 6 dicembre 2016, n. 53)

Art. 1

1. La Regione considera indispensabile e urgente il miglioramento del servizio ferroviario, individua nel potenziamento della ferrovia, per la sua valenza rispetto alla mobilità locale, all'utilizzo turistico ed alla qualità ambientale, il grande progetto del prossimo decennio. La Regione definisce come asse centrale del sistema della mobilità territoriale regionale il trasporto ferroviario, per assicurare il più alto grado di accessibilità sia sociale sia economica al territorio valdostano. Asse centrale il cui servizio di trasporto deve essere coordinato ed integrato con un efficiente servizio di autolinee nelle vallate, nei centri urbani e nelle località laterali.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previe le necessarie consultazioni con Rete Ferroviaria Italiana per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario), presenta all'esame del Consiglio regionale un "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico e all'efficace inserimento del ferrovia valdostana nel contesto nazionale ed internazionale dei trasporti. La predisposizione del Programma avviene verificando ulteriori dati della programmazione europea, aggiornando e approfondendo gli studi già disponibili e consultando previamente, oltre a Rete Ferroviaria Italiana, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Piemonte. Il Programma si articola nei seguenti punti e azioni:

a) elettrificare, ammodernare, raddoppiare selettivamente e velocizzare la linea ferroviaria Aosta-Ivrea;

b) riattivare e potenziare la linea e il servizio ferroviario sulla direttrice Aosta - Pré-Saint-Didier valorizzando le stazioni storiche, le potenzialità turistiche e l'integrazione con la linea Aosta-Ivrea;

c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per partecipare agli investimenti infrastrutturali assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento delle opere necessarie al potenziamento ferroviario e per la prosecuzione della linea ferroviaria fino a Courmayeur;

e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;

g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.