Legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 22

Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti.

(B.U. 6 dicembre 2016, n. 53)

Art. 1

1. La Regione considera indispensabile e urgente il miglioramento del servizio ferroviario, individua nel potenziamento della ferrovia, per la sua valenza rispetto alla mobilità locale, all'utilizzo turistico ed alla qualità ambientale, il grande progetto del prossimo decennio. La Regione definisce come asse centrale del sistema della mobilità territoriale regionale il trasporto ferroviario, per assicurare il più alto grado di accessibilità sia sociale sia economica al territorio valdostano. Asse centrale il cui servizio di trasporto deve essere coordinato ed integrato con un efficiente servizio di autolinee nelle vallate, nei centri urbani e nelle località laterali.

1bis. La Regione riconosce l'idrogeno come sistema di accumulo, vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti fossili e ne favorisce la sua produzione mediante l'impiego di fonti rinnovabili per promuovere un uso più efficiente dell'energia prodotta, la generazione distribuita e una rete di trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati. (1)

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previe le necessarie consultazioni con Rete Ferroviaria Italiana per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario), presenta all'esame del Consiglio regionale un "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico e all'efficace inserimento del ferrovia valdostana nel contesto nazionale ed internazionale dei trasporti. La predisposizione del Programma avviene verificando ulteriori dati della programmazione europea, aggiornando e approfondendo gli studi già disponibili e consultando previamente, oltre a Rete Ferroviaria Italiana, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Piemonte. Il Programma si articola nei seguenti punti e azioni:

a) elettrificare, ammodernare, raddoppiare selettivamente e velocizzare la linea ferroviaria Aosta-Ivrea;

b) riattivare e potenziare la linea e il servizio ferroviario sulla direttrice Aosta - Pré-Saint-Didier valorizzando le stazioni storiche, le potenzialità turistiche e l'integrazione con la linea Aosta-Ivrea;

c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per partecipare agli investimenti infrastrutturali assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento delle opere necessarie al potenziamento ferroviario e per la prosecuzione della linea ferroviaria fino a Courmayeur;

e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;

g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico.

2bis. Ai fini di cui al comma 1bis e anche in riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 194/2010, la Giunta regionale, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico, presenta all'esame del Consiglio regionale uno studio di interventi per la mobilità a idrogeno finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione della tratta Aosta - Ivrea in corso di progettazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana e indicati nell'allegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Relativamente alla riapertura della tratta ferroviaria Aosta - Pré-Saint-Didier, lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione ulteriore rispetto a quelle oggetto di valutazione per tale tratta. (2)

2ter. La predisposizione dello studio di cui al comma 2bis avviene verificando ulteriori dati della programmazione europea, aggiornando e approfondendo gli studi già disponibili e consultando previamente, oltre a Rete Ferroviaria Italiana, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte ed eventuali altri operatori industriali di settore. (3)

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

--------------

NOTE

(1) Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 18.

(2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 18.

(3) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 18.