Legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 21

Disposizioni in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche.

(B.U. 6 dicembre 2016, n. 53)

Art. 1

(Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche)

1. L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2018. Resta ferma la vigenza delle relative graduatorie fino al completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato negli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco degli idonei ammessi, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018, alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12), e 42 e 46 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). (1)

2. Le graduatorie la cui efficacia sia prorogata ai sensi del comma 1 non possono essere utilizzate per le nuove assunzioni a tempo determinato di chi, pur utilmente collocato nella medesima graduatoria, abbia precedentemente stipulato con lo stesso ente contratti di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria/posizione per una durata complessiva, anche non continuativa, pari o superiore a trentasei mesi. Le predette graduatorie non possono essere inoltre utilizzate per le assunzioni a tempo determinato di chi, pur utilmente collocato nella medesima graduatoria, abbia precedentemente stipulato con lo stesso ente contratti di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria/posizione per una durata complessiva, anche non continuativa, tale da determinare, per effetto della nuova assunzione, il superamento del periodo di trentasei mesi, anche non continuativi.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge stipulati per effetto dell'utile collocazione nelle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 con soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano operato alle dipendenze dello stesso ente per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati mediante utilizzo della medesima graduatoria per la stessa categoria/posizione, non possono, in ogni caso, essere ulteriormente prorogati per effetto della proroga dell'efficacia delle graduatorie ai sensi del comma 1 e cessano improrogabilmente al 31 dicembre 2016.

4. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge stipulati per effetto dell'utile collocazione nelle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 con soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano operato alle dipendenze dello stesso ente per un periodo tale da determinare, in virtù dell'ulteriore proroga, il superamento del periodo di trentasei mesi possono essere prorogati per il solo periodo utile a non determinare il superamento di trentasei mesi complessivi, anche non continuativi.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Il comma 1 dell'art. 1 era già stato modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13, nel modo seguente:

"1. L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2018.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 1 recitava:

"1. L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2017.".