Legge regionale 12 novembre 1979, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 12 11 1979

Bollettino ufficiale 13 12 1979 n. 10

Interventi regionali per il recupero occupazionale in comune di Cogne a seguito della chiusura delle miniere della Società nazionale Cogne.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di cui ai successivi articoli per il recupero occupazionale nel comune di Cogne a seguito della chiusura delle miniere della Società nazionale Cogne.

Le forme di controllo regionale intese a garantire il raggiungimento del fine di cui al comma precedente, saranno previste da apposita convenzione da stipulare dalla Giunta regionale con la società indicata al successivo articolo 2.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall’anno 1980, alla società COROS srl con sede in Cogne, un contributo fino all’ammontare massimo di L. 200 milioni, da liquidare in cinque annualità uguali e costanti entro il mese di maggio di ogni anno.

Al fine di perseguire con maggior incisività lo scopo indicato al precedente articolo 1, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per l’industria, il commercio e l’artigianato, potrà disporre per la liquidazione del contributo in annualità diverse per numero ed importo da quelle determinate al precedente comma, con rispetto del limite dell’intervento complessivo concesso e della relativa copertura finanziaria.

Art. 3

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse della COROS srl con sede in Cogne fino alla concorrenza di lire 280 milioni, del finanziamento da contrarre dalla predetta società con uno o più Istituti di credito.

La garanzia fideiussoria ha validità quinquennale a decorrere dal 1° aprile 1980.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre una partecipazione azionaria in una società avente per scopo la locazione finanziaria di impianti, attrezzature, macchinari e mobili alla società di cui all’articolo 2.

La partecipazione della Regione potrà essere ragguagliata al 90 percento del capitale azionario e comunque nel limite della somma di lire 540 milioni.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o di impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 4 della presente legge, e a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa nonché la convenzione di cui al 2° comma dell’articolo 1.

Art. 6

L’onere a carico del bilancio della Regione per l’anno 1979 previsto in lire 540.000.000 graverà sul capitolo 2567 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l’anno 1979 con la seguente denominazione " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società avente per scopo la locazione finanziaria di impianti, attrezzature, macchinari, mobili (legge regionale 12 novembre 1979, n. 64).

Alla copertura dell’onere di L. 540.000.000 di cui al comma precedente, si provvede con le maggiori entrate, già accertate derivanti alla Regione per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9 e successive modificazioni).

Gli oneri annui di cui ai precedenti articoli 2 e 3, determinati rispettivamente in L. 40.000.000 e lire 5.000.000, gravanti sugli esercizi dal 1980 e con scadenza al 1984, saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 920 - Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo L. 540.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 2567 - (di nuova istituzione) Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società aventi per scopo la locazione di impianti, attrezzature, macchinari e mobili (legge regionale 12 novembre 1979, n. 64) L. 540.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente a sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.