Legge regionale 18 dicembre 1978, n. 64 - Testo vigente

Legge regionale 18 dicembre 1978, n. 64

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla Fortuna West SpA di Arnad per la realizzazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

(B.U. 29 dicembre 1978, n. 13).

Art. 1.

La Giunta regionale, in considerazione della necessità di ridurre l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto femminile, della zona di Arnad ed in via eccezionale, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Fortuna West SpA di Arnad, fino alla concorrenza massima di lit. 450 milioni, a parziale garanzia del credito di lit. 1.100 milioni accordato alla predetta Società dal Banco di Napoli ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui al Decreto del Ministro per l'industria e commercio 21 dicembre 1977, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 1978.

La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto di credito di cui al comma precedente e scadrà non appena il mutuatario avrà rimborsato all'Istituto di credito mutuante i primi 450 milioni di lire del capitale complessivo accreditato, con riduzione a scalare secondo il piano di ammortamento.

Art. 2.

Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente articolo 1 il mutuatario dovrà impegnarsi:

1) a realizzare le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale come previsto nel piano approvato con il Decreto del Ministro per l'industria e commercio 21 dicembre 1977;

2) a consentire, per la durata della fideiussione, l'effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la Giunta regionale riterrà opportuno disporre, anche avvalendosi del contributo dei rappresentanti sindacali aziendali previsti dall'articolo 19 della legge statale 20 maggio 1970, n. 300, per verificare l'attuazione del piano di cui al precedente punto 1);

3) a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi all'operazione creditizia di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso il Banco di Napoli per i mutui di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale, nel caso la società mutuataria non ottemperi alle condizioni di cui al precedente articolo 2).

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 20.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Per gli anni futuri l'onere di L. 20.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 4890 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche L. 20.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale primo aprile 1975, n. 7) L. 20.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue: legge regionale 18 dicembre 1978, n. 64 " Garanzia fideiussoria della Regione presso il Banco di Napoli a favore della SpA Fortuna West di Arnad L. 450.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.