Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta.

(B.U. 23 agosto 2016, n. 37)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico), e al fine di armonizzare i principi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con le specificità dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta, la presente legge detta disposizioni per:

a) dare piena attuazione al processo di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche);

b) affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

c) valorizzare le specificità e l'unicità del modello pedagogico delle scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini;

d) contrastare le disuguaglianze socio-culturali;

e) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo e professionale dei diversi gradi di istruzione;

f) assicurare i necessari supporti organizzativi e didattici ai soggetti con bisogni educativi speciali, in funzione del diritto all'istruzione e del raggiungimento del successo formativo;

g) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;

h) garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano la programmazione triennale dell'offerta formativa, anche attraverso il potenziamento del tempo scolastico, oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica assegnata, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi formativi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione, la progettazione, l'interazione con le famiglie e con il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa di cui all'articolo 9 della l.r. 19/2000.

Art. 2

(Organico dell'autonomia)

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, è assegnato per l'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica, l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, risultanti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 19/2000, come sostituito dall'articolo 4.

2. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

Art. 3

(Potenziamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, potenziano l'offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, ivi comprese la lingua franco-provenzale e le parlate della comunità walser;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché attraverso il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e l'educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, nonché attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

k) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo volte a favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

l) valorizzazione della scuola, intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

m) apertura pomeridiana delle scuole;

n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

r) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua francese per studenti provenienti da altre regioni;

s) potenziamento del sistema di orientamento;

t) promozione della consapevolezza della specialità valdostana, della conoscenza della cultura locale e delle istituzioni autonomistiche;

u) promozione della conoscenza del territorio montano e valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino.

2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19)

1. L'articolo 8 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Piano triennale dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, entro il 30 novembre dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il piano può essere rivisto annualmente entro il 30 novembre.

2. Il piano è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenuto conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

3. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello statale e, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l'offerta formativa e, in particolare:

a) le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica, elaborati in coerenza con gli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

b) i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva;

c) la progettazione curriculare ed extracurriculare che le singole istituzioni scolastiche adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione e della solidarietà;

d) le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;

e) la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente;

f) i criteri per l'autovalutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;

g) i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti nel rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione);

h) le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola, nonché delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, dalle associazioni degli studenti.

6. Il piano assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i generi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

7. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di consentire una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche attraverso la pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, dei piani e delle loro revisioni.".

Art. 5

(Curriculum dello studente e insegnamenti opzionali)

1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il curriculum dello studente, coerente con quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia e compatibile con il Portale unico di cui all'articolo 24.

2. Il curriculum individua il profilo dello studente, associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative, acquisite anche in percorsi di alternanza scuola-lavoro, e alle attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

3. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello stesso.

Art. 6

(Prove di conoscenza linguistica)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale competente in materia di istruzione definisce, con proprio decreto, tipologie e modalità per l'effettuazione delle prove di conoscenza delle lingue francese ed inglese di cui all'articolo 5 del d.lgs. 44/2016.

Art. 7

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione, la Regione individua le modalità per la promozione e per la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza.

2. Le istituzioni scolastiche e formative, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, attuano i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con la possibilità di avviare gli stessi sin dal primo biennio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, nonché, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, dai piani di studio regionali. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

3. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'Impresa Formativa Simulata o altre forme di simulazione d'impresa. Il percorso di alternanza scuola-lavoro può essere realizzato anche all'estero.

4. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui all'articolo 1, comma 41, della l. 107/2015, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, stipulando apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli assessorati regionali competenti in materia di beni culturali e turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche e formative possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro e scuola-università.

6. Le scuole del secondo ciclo svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

7. Le istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra loro, progettano, attuano, verificano e valutano, anche alla luce delle osservazioni espresse dagli studenti sull'efficacia e sulla coerenza con il proprio indirizzo di studio, percorsi di alternanza mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, ivi compreso il terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in una situazione lavorativa che non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti dei soggetti che realizzano percorsi di alternanza.

Art. 8

(Educazione degli adulti)

1. Il sistema educativo regionale definisce gli interventi di istruzione, formazione e apprendimento permanente degli adulti da realizzarsi per il tramite delle istituzioni scolastiche e formative. Per educazione degli adulti si intende l'insieme delle attività formative formali e non formali in sostituzione o prolungamento dell'educazione scolastica, formativa, di livello universitario e professionale.

2. La Regione, nel riconoscere la specificità dell'offerta scolastica e formativa rivolta alla popolazione in età adulta:

a) sostiene e incentiva l'attuazione presso le istituzioni scolastiche e formative di corsi e di attività finalizzati all'acquisizione e all'ampliamento delle competenze di base, al conseguimento dei titoli di studio per l'esercizio efficace della cittadinanza attiva, al conseguimento delle qualifiche professionali, alla certificazione delle competenze, in relazione agli orientamenti europei e statali, allo sviluppo della società della conoscenza e agli specifici contesti culturali locali;

b) promuove il rinnovamento e lo sviluppo dei percorsi formativi con il fine di rispondere ai bisogni di nuova alfabetizzazione e di potenziamento delle abilità nelle tecnologie, scienze, matematica e lingue straniere, per facilitare l'integrazione sociale e culturale degli stranieri, orientare i cittadini all'interno delle molteplici opportunità formative nella scelta di personali percorsi di crescita, anche sviluppando abilità di apprendere ad apprendere;

c) promuove e sostiene gli interventi di formazione permanente volti a favorire i processi di apprendimento, di cambiamento e di crescita professionale, anche attivati nei contesti di lavoro dalle istituzioni scolastiche e formative in una prospettiva di sviluppo organico del sistema.

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione:

a) le modalità di organizzazione sul territorio dell'offerta di istruzione formale e di apprendimento permanente in età adulta e i criteri di accesso da parte dell'utenza;

b) i criteri per l'organizzazione dell'offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche e formative, compresa l'attività di orientamento;

c) l'insieme delle competenze di base di riferimento e i conseguenti criteri di certificazione;

d) le modalità di riconoscimento dei crediti scolastici, formativi e lavorativi dei percorsi pregressi e di attestazione dei percorsi non formali;

e) gli strumenti e le modalità per il raccordo tra istituzioni scolastiche e formative e altri enti pubblici o privati;

f) la struttura tecnico-amministrativa nella quale allocare un centro dedicato all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente degli adulti;

g) i criteri per l'utilizzo delle strutture presenti sul territorio e delle risorse necessarie, nonché le modalità di creazione delle reti finalizzate al funzionamento della struttura tecnico-amministrativa;

h) le modalità per rendere trasparenti le procedure di espletamento del servizio fornito.

Art. 9

(Dotazioni organiche)

1. L'organico dell'autonomia dei ruoli regionali del personale docente di cui all'articolo 2 è costituito, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dai posti comuni e dai posti di sostegno e, per la scuola secondaria di secondo grado, dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10.

2. Restano confermate le modalità per la determinazione delle dotazioni organiche regionali di cui all'articolo 6 della l.r. 19/2000 e all'articolo 5 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 18 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)), fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11.

3. Tenuto conto degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il dirigente scolastico può effettuare, nell'ambito del comune di servizio del docente, le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia del medesimo grado di istruzione. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie è fatta salva la vigente disciplina sulle sostituzioni dei docenti assenti e non si applica il comma 85 dell'articolo 1 della l. 107/2015.

Art. 10

(Posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la dotazione organica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado è incrementata di trentasei posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa.

2. Ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1 è istituita la dotazione organica del potenziamento dell'offerta formativa. Le modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente assunto per la copertura dei posti di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, anche in deroga alla titolarità presso un'istituzione scolastica al fine di garantire maggiore flessibilità nel potenziamento dell'offerta formativa triennale.

3. Il contingente di cui al comma 1 è suddiviso tra le istituzioni scolastiche, in proporzione al numero degli studenti, da un minimo di tre ad un massimo di otto unità ed è funzionale alla valorizzazione dell'offerta formativa e della progettualità espressa dalle scuole nel piano triennale dell'offerta formativa.

4. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito fra le classi di concorso non esaurite delle graduatorie regionali ad esaurimento, tenuto conto delle richieste delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3. Alla copertura dei posti si provvede con assunzioni a tempo indeterminato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento.

Art. 11

(Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di primo grado)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale competente in materia di istruzione definisce, con proprio decreto, le modalità di costituzione delle cattedre della scuola secondaria di primo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, secondo i seguenti criteri:

a) le cattedre costituite da quattordici ore frontali sono ricondotte a sedici ore settimanali, ivi comprese quelle di tecnologia, le cui ore settimanali di insegnamento sono ricondotte a due ore;

b) le cattedre di italiano sono costituite da sedici o diciassette ore settimanali, con l'assegnazione di un docente aggiuntivo ogni nove classi;

c) le cattedre di lingua francese sono costituite da dodici ore settimanali, cui si aggiungono due ore settimanali di compresenza obbligatoria per classe con docenti di discipline non linguistiche, da svolgersi in lingua francese;

d) le cattedre di lingua inglese sono costituite da quindici ore, con completamento dell'orario d'obbligo anche in attività di supporto nell'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche;

e) le cattedre di matematica sono ricondotte a quattordici ore settimanali, di cui cinque ore per l'insegnamento di matematica e due ore per l'insegnamento di scienze.

2. In attuazione dell'articolo 40bis, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, resta confermata l'attribuzione di una cattedra di lingua tedesca all'istituzione scolastica di pertinenza dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, con utilizzazione del docente assegnato alla cattedra anche nelle scuole dell'infanzia e primaria della medesima istituzione scolastica per l'insegnamento della lingua tedesca.

3. L'orario complessivo di lezione degli alunni resta confermato in trentasei moduli settimanali, compreso l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 12

(Articolazione settimanale delle lezioni)

1. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado resta confermata l'articolazione delle lezioni settimanali in moduli da cinquanta minuti, con l'obbligo per il personale docente di completare l'orario di servizio di diciotto ore settimanali.

Art. 13

(Modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale)

1. Il personale docente appartenente ai ruoli regionali mantiene la titolarità del posto presso un'istituzione scolastica.

2. Il personale docente assunto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2016/2017 mantiene l'assegnazione della sede provvisoria presso un'istituzione scolastica per il primo anno scolastico e ottiene la sede definitiva presso un'istituzione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico successivo, nell'ambito della procedura di mobilità territoriale e professionale.

3. Alla mobilità territoriale e professionale del personale docente si provvede in conformità alla normativa statale vigente, previa opportuna armonizzazione delle disposizioni conseguenti alla istituzione degli ambiti territoriali incompatibili con il mantenimento, in Valle d'Aosta, della titolarità del posto presso un'istituzione scolastica.

Art. 14

(Modificazione all'articolo 22 della l.r. 19/2000)

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri. Il dirigente è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.".

Art. 15

(Inglese, musica ed educazione motoria

nella scuola primaria)

1. Nella scuola primaria, per l'insegnamento della lingua inglese possono essere utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili e su individuazione del dirigente scolastico, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché, in progetti di continuità didattica, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado. Per il potenziamento della musica e dell'educazione motoria possono essere utilizzati, a supporto degli insegnanti di scuola primaria, docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione.

Art. 16

(Importo di 500 euro per la formazione)

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è erogata la somma di 500 euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. L'importo può essere utilizzato per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di corsi multimediali, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da università e centri di formazione specializzati in Italia e all'estero, da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o presso l'Amministrazione regionale, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del piano regionale di formazione. All'importo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, ultimo periodo, della l. 107/2015.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1, anche tramite carta elettronica. Fino all'adozione della carta elettronica, i docenti, entro il 31 agosto di ogni anno, rendicontano le spese sostenute secondo le indicazioni fornite dalla Sovraintendenza regionale agli studi.

Art. 17

(Formazione del personale docente)

1. La formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti concorrono ad assicurare la qualità dell'insegnamento e il costante miglioramento del servizio erogato dalle istituzioni scolastiche.

2. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti a tempo indeterminato è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione e sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola, un piano regionale di formazione triennale che individua le priorità formative del personale docente e realizza le attività aventi carattere strutturale e trasversale, con particolare riguardo alle esigenze correlate con gli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

4. Sulla base delle priorità indicate nel piano di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche definiscono un proprio piano di formazione, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento conseguenti al rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 18.

5. È consentito, ove necessario, il ricorso all'assunzione di personale supplente, fin dal primo giorno e per il tempo strettamente necessario, per la sostituzione del personale docente impegnato in attività di formazione e aggiornamento obbligatorie a carattere bi-plurilingue promosse o organizzate dalla Regione in applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.

6. Ai fini di cui al presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 18

(Rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche)

1. Il rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, include, fra gli interventi migliorativi, anche le azioni finalizzate all'efficace realizzazione degli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Art. 19

(Valutazione dei dirigenti scolastici)

1. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e spetta al Sovraintendente regionale agli studi, che vi provvede ai sensi della normativa vigente per i dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli dello Stato, previa opportuna armonizzazione delle disposizioni connesse al conferimento degli incarichi ai docenti incompatibili con le modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale.

2. Nell'individuazione degli indicatori di cui all'articolo 1, comma 93, della l. 107/2015, si tiene conto anche delle attività funzionali alla realizzazione degli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Art. 20

(Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici)

1. Il fondo regionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e per la retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici è incrementato in misura pari a euro 33.300, per l'anno 2015, e a euro 97.200 annui, a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico della Regione. Il fondo è, inoltre, incrementato di ulteriori 127.700 euro, per l'anno 2016, e di 38.900 euro, per l'anno 2017, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

Art. 21

(Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente)

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito un apposito fondo di euro 520.000 annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il dirigente scolastico, in applicazione dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 22 dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1, sulla base di motivata valutazione.

3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Art. 22

(Comitati per la valutazione dei docenti)

1. Nelle istituzioni scolastiche della Regione, in sede di definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, gli indicatori individuati dai comitati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), tengono conto delle attività didattiche bi-plurilingui correlate agli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

2. Le linee guida di cui all'articolo 1, comma 130, della l. 107/2015 sono adottate dall'assessore regionale competente in materia di istruzione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1.

Art. 23

(Utilizzo degli edifici scolastici)

1. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso i locali degli edifici scolastici.

Art. 24

(Scuola digitale e Portale unico dei dati della scuola)

1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze, la Regione promuove opportuni accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 e seguenti, della l. 107/2015.

2. La Regione può aderire, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della l. 107/2015.

Art. 25

(Laboratori per l'occupabilità)

1. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici o privati, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio regionale;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

2. Gli enti di cui al comma 1 che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

Art. 26

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 19/2000, è autorizzata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la revisione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado con sedi nei Comuni di Verrès e Pont-Saint-Martin e la conseguente istituzione, mediante aggregazione, di un unico polo scolastico di istruzione liceale, tecnica e professionale con sede principale a Verrès. La revisione è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, con la quale è contestualmente ridefinita l'offerta formativa territoriale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2000, come sostituito dall'articolo 4, e il piano regionale di formazione di cui all'articolo 17 hanno validità biennale, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 19/2000, come sostituito dall'articolo 4, il piano dell'offerta formativa per il biennio 2017/2018 e 2018/2019 è predisposto da ogni istituzione scolastica entro il 31 dicembre 2016.

4. Al fine di potenziare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative, di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché di armonizzare i sistemi contabili e la correlata disciplina degli organi e dell'attività di revisione, la Regione provvede ad apportare le necessarie modificazioni al regolamento regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 143, della l. 107/2015.

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.896.873 per l'anno 2016, in euro 2.205.100 per l'anno 2017 e 2.654.200 a decorrere dall'anno 2018.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nelle unità previsionali di base (UPB) 1.2.2.10 (Trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole), 1.2.2.12 (Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole), 1.3.1.11 (Comitati e commissioni), 1.5.1.10 (Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione) e 1.5.3.10 (Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.2.2.10 per euro 184.473 nel 2016;

b) nell'UPB 1.2.2.12: per euro 1.000.000 per l'anno 2016, per euro 1.005.100 per il 2017 e per euro 1.054.200 per il 2018;

c) nell'UPB 1.5.1.10 per euro 149.400 nel 2016;

d) nell'UPB 1.5.3.10 per euro 63.000 nel 2016;

e) nell'UPB 1.16.2.10 (fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A 1 (Disposizioni attuative della legge 107/2015) dell'allegato E, istituito dall'articolo 16 della legge regionale recante il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018, per euro 500.000 per l'anno 2016, per euro 1.200.000 per il 2017 e per euro 1.600.000 per il 2018.

4. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.