Regolamento regionale 3 agosto 2016, n. 1 - Testo vigente

Regolamento regionale 3 agosto 2016, n. 1

Modificazioni al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).

(B.U. 16 agosto 2016, n. 36)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), le parole: ", di seguito denominate concorsi" sono soppresse.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2013, dopo le parole: "mediante concorso" sono aggiunte le seguenti: ", corso-concorso".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il corso-concorso può essere indetto per esami o per titoli ed esami.".

3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 del regolam. reg. 1/2013, è aggiunta la seguente:

"bbis) in caso di corso-concorso, una o più prove scritte o prove pratiche e una prova orale. Una delle prove scritte può essere di tipo teorico-pratico.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 del regolam. reg. 1/2013, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Disposizioni relative al corso-concorso)

1. Il corso-concorso si articola in un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati, organizzato dall'Amministrazione regionale con l'eventuale collaborazione di altri enti, e in un esame finale. L'ammissione dei candidati al corso può essere determinata dal superamento di una preselezione.

2. Sono ammessi all'esame finale i candidati che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del regolam. reg. 1/2013, dopo le parole: "in concorsi" sono inserite le seguenti: ", corsi-concorso".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolam. reg. 1/2013 è sostituita dalla seguente:

"b) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi, corsi-concorso o selezioni in corso di validità per la copertura di posti di pari categoria e posizione di diverso profilo, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali, con priorità per le graduatorie di concorso e corso-concorso;".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 del regolam. reg. 1/2013, dopo le parole: "di concorso" sono inserite le seguenti: ", di corso-concorso".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del regolam. reg. 1/2013, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo indeterminato o determinato".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del regolam. reg. 1/2013, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per i concorsi e i corsi-concorso, il numero dei posti che si intendono ricoprire e, limitatamente ai corsi-concorso, il numero dei posti disponibili per il corso, la durata e le modalità di espletamento del medesimo, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione;".

2. Alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 11 del regolam. reg. 1/2013, dopo le parole: "per i concorsi" sono aggiunte le seguenti: "e i corsi-concorso".

3. Al comma 1 dell'articolo 11 del regolam. reg. 1/2013, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) l'avviso, per i candidati con disabilità, di specificare gli ausili necessari e i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla situazione personale, per l'espletamento delle prove d'esame;".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 del regolam. reg. 1/2013, dopo le parole: "del bando" sono aggiunte le seguenti: ", adottate con provvedimento motivato del dirigente della struttura competente,".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 14)

1. Alla lettera j) del comma 3 dell'articolo 14 del regolam. reg. 1/2013, dopo le parole: "conseguito e" sono aggiunte le seguenti: ", se previsto dal bando,".

2. Il comma 4 dell'articolo 14 del regolam. reg. 1/2013 è sostituito dal seguente:

"4. I candidati con disabilità devono specificare nella domanda di partecipazione gli ausili necessari e i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla situazione personale, per l'espletamento delle prove d'esame, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e di ogni altra disposizione vigente in materia al momento dell'avvio della procedura selettiva. Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione medica.".

3. Il comma 6 dell'articolo 14 del regolam. reg. 1/2013 è sostituito dal seguente:

"6. Il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione eventuali documenti e titoli esplicitamente previsti dal bando. Il versamento del contributo di ammissione alla procedura selettiva deve essere effettuato entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione. In difetto, nel caso in cui il candidato non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui all'articolo 15, comma 3, lo stesso è escluso dalla procedura.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 15)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del regolam. reg. 1/2013 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui dall'istruttoria delle domande di partecipazione risulti che il candidato abbia omesso la dichiarazione di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b), g), h), i), j) e k), ne viene disposta la non ammissione alla procedura selettiva da parte del dirigente della struttura competente, con specificazione dei relativi motivi di esclusione. La non ammissione è, altresì, disposta in caso di omessa sottoscrizione della domanda, se da presentare in forma cartacea, nel caso in cui la domanda sia presentata, recapitata o spedita all'ente oltre i termini indicati nel bando, ovvero se presentata in forma diversa da quella prevista dal bando.".

2. Al comma 3 dell'articolo 15 del regolam. reg. 1/2013, dopo le parole: "sul sito istituzionale" sono aggiunte le seguenti: "e all'albo notiziario".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del regolam. reg. 1/2013, è inserito il seguente:

"3bis. Il candidato che non abbia dichiarato ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare, e non abbia provveduto a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli, è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico previsto per la procedura selettiva.".

4. Al comma 4 dell'articolo 15 del regolam. reg. 1/2013, le parole: "all'atto della" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine per la".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 del regolam. reg. 1/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Prima dell'inizio della prova pratica, la commissione esaminatrice stabilisce le modalità e i contenuti, se non previsti dal bando o definiti nella prima riunione, della prova, che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti, nonché gli eventuali ulteriori criteri necessari alla sua valutazione, e predispone le tracce oggetto della prova.".

2. Al comma 4 dell'articolo 23 del regolam. reg. 1/2013, le parole: "all'inizio di ciascuna giornata d'esame o" sono soppresse.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 31)

1. Al comma 7 dell'articolo 31 del regolam. reg. 1/2013, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo indeterminato o determinato".

Art. 12

(Modificazione all'articolo 36)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 del regolam. reg. 1/2013, è inserito il seguente:

"2bis. Nelle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 sono considerati componenti interni della commissione di cui al comma 2 i dipendenti dagli enti i cui posti sono messi a bando dalla procedura.".

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 40)

1. L'articolo 40 del regolam. reg. 1/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 40

(Procedure selettive uniche)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della l.r. 22/2010, l'Amministrazione regionale, per la copertura di uno o più posti disponibili nei diversi enti di cui all'articolo 1, può bandire procedure selettive uniche a tempo indeterminato o determinato.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), i Comuni sono tenuti a bandire le procedure selettive per il reclutamento del personale a tempo indeterminato o determinato per il tramite dell'Amministrazione regionale.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, gli enti di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'Amministrazione regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche, sulla base dell'aggiornamento annuale del piano di programmazione del fabbisogno del personale, specificando la categoria, la posizione e il profilo dei posti da ricoprire, nonché la riserva di posti destinata alla categoria riservataria di cui all'articolo 33.

4. L'Amministrazione regionale, acquisite le richieste informazioni di cui al comma 3 e verificata la non sussistenza di graduatorie vigenti per i profili richiesti o per profili equivalenti, procede all'indizione di una o più procedure selettive, accorpando i posti individuati dagli enti, avuto riguardo alle competenze professionali richieste e stabilendo se le stesse siano da espletarsi per esami o per titoli ed esami.

5. L'Amministrazione regionale gestisce l'intera procedura selettiva con le modalità disciplinate dal presente regolamento e approva le relative graduatorie, comunicando inoltre agli enti coinvolti i nominativi dei candidati aventi diritto all'assunzione. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Per ogni procedura selettiva unica, il bando indica gli enti di assegnazione per ogni posto da ricoprire.

7. Al termine della procedura selettiva unica sono stilate una graduatoria generale degli idonei e tante graduatorie quanti sono gli enti coinvolti nella procedura.

8. Il candidato è collocato nella graduatoria generale e nelle graduatorie degli enti per i quali ha fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva unica.

9. Il candidato risultato vincitore in più graduatorie ha diritto di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunto. Una volta effettuata la scelta, lo stesso decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato.

10. Per le assunzioni a tempo indeterminato, l'utilizzazione delle graduatorie di altri enti di cui all'articolo 1 è ammessa, previa convenzione tra gli enti interessati, per la sola copertura di posti che l'ente richiedente abbia individuato nei propri atti di programmazione del fabbisogno di risorse umane. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria.

11. L'assunzione da graduatorie esitate da procedure selettive uniche da parte di enti non coinvolti nella procedura è proposta al candidato avente il punteggio, determinato ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, più elevato nella graduatoria generale della procedura selettiva unica.

12. In caso di utilizzo della graduatoria generale per l'assunzione a tempo indeterminato da parte di enti non coinvolti nella procedura, la rinuncia per due volte all'assunzione determina la cancellazione dalla medesima. Resta ferma in tal caso la collocazione nelle graduatorie degli enti coinvolti nella procedura.

13. Il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato che rinunci per due volte consecutive è collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria da cui è stata effettuata la chiamata.

14. Non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie esitate dalla medesima procedura selettiva unica, i candidati già in servizio presso altri enti.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.".

Art. 14

(Disposizione transitoria)

1. Le procedure selettive i cui bandi siano già stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi.