Legge regionale 2 agosto 2016, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 2 agosto 2016, n. 15

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018.

(B.U. del 3 agosto 2016, n. 34)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 1 - Riconoscimento di un contributo straordinario per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 2 - Finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19.

Art. 3 - Contributo straordinario al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, per gli oneri derivanti da sentenze definitive.

Art. 4 - Promozione di un deposito fiscale di carburanti e olii combustibili. Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.

Art. 5 - Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31.

Art. 6 - Piano regionale di gestione dei rifiuti. Modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22.

Art. 7 - Definizione dei rapporti finanziari con la Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Art. 8 - Programma di sviluppo rurale.

Art. 9 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni alla l.r. 19/2015.

Art. 10 - Tassa regionale di concessione. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29.

Art. 11 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione.

Art. 12 - Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali.

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 14 - Variazioni allo stato di previsione della spesa.

Art. 15 - Aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 16 - Elenco fondi globali di parte corrente.

Art. 17 - Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19.

Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 1

(Riconoscimento di un contributo straordinario per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Per l'anno 2016, al personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta e al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle condizioni ivi previste e disciplinate.

2. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2016. UPB 1.2.1.12 (Altri interventi per il personale regionale).

Art. 2

(Finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19)

1. L'importo di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è incrementato dell'ammontare corrispondente alla quota non vincolata degli avanzi di amministrazione certificati dagli enti locali nei rendiconti degli esercizi finanziari 2014 e 2015.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, le parole: "dal 234 al 238" sono sostituite dalle seguenti: "dal 234 al 239".

3. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine per l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale è differito al 31 ottobre 2016.

Art. 3

(Contributo straordinario al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, per gli oneri derivanti da sentenze definitive)

1. Per l'anno 2016, è autorizzata l'istituzione di un fondo per l'erogazione al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, di un contributo straordinario fino a un massimo di euro 320.000 per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire il dissesto finanziario del medesimo Comune, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'ottemperanza alle sentenze definitive del Tribunale di Aosta depositata il 31 dicembre 2009 e della Corte d'appello di Torino depositata il 13 maggio 2011, di risarcimento del danno conseguente all'alluvione dell'anno 2000.

2. Il fondo di cui al comma 1 è iscritto, per euro 320.000, nell'ambito dell'UPB 01.16.01.20 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento). Al finanziamento del predetto onere si provvede nell'ambito della medesima UPB 01.16.01.20.

3. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è restituito alla Regione in massimo cinque anni, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, mediante riversamento alla Regione, a decorrere dall'anno 2017, del sovracanone annuo distribuito al Comune dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) e, in caso di incapienza, mediante compensazione con i trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione spettanti al Comune nell'anno di riferimento.

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Promozione di un deposito fiscale di carburanti e olii combustibili. Modificazioni alla legge regionale

10 dicembre 2010, n. 40)

1. La Regione promuove la realizzazione di un deposito fiscale, per un onere stimato di euro 6.000.000, da affidare in gestione a terzi, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche al fine di assicurare nel territorio regionale un'adeguata riserva di carburanti e olii combustibili per fronteggiare interventi necessitati da finalità di protezione civile.

2. La deliberazione della Giunta regionale attuativa del comma 1 è adottata previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'acquisizione di partecipazioni in società già operanti nel settore merceologico di riferimento nel territorio regionale, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., nell'ambito della gestione speciale, previo conferimento di apposito incarico da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

4. Dopo la lettera hterdecies) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è aggiunta la seguente:

"hquaterdecies) realizzazione, anche mediante acquisizione di partecipazioni societarie, di un deposito fiscale di carburanti e olii combustibili.".

5. L'onere di cui al comma 1 trova copertura mediante la riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento per gli interventi di cui all'articolo 40, comma 2, lettere hbis) e hnonies), della l.r. 40/2010, al finanziamento dei quali si provvede, alternativamente, mediante le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 19/2015, come modificato dall'articolo 2.

Art. 5

(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 23 è destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la specifica destinazione delle somme derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dell'addizionale prevista dall'articolo 205, comma 3octies, del d.lgs. 152/2006.".

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per gli anni 2017 e 2018 in euro 461.440 annui. UPB 1.14.3.20 (Interventi di investimento per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per la gestione dei rifiuti).

Art. 6

(Piano regionale di gestione dei rifiuti. Modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22)

1. L'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Rideterminazione dell'entità del tributo speciale)

1. Il tributo speciale di cui all'articolo 23 della l.r. 31/2007, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicato a carico dei subATO, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito.

2. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applica l'addizionale prevista dall'articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

3. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, siano superati gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applicano le riduzioni previste dall'articolo 205, comma 3bis, del d.lgs. 152/2006.".

Art. 7

(Definizione dei rapporti finanziari con la Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent)

1. Per l'anno 2016, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione, di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), per euro 300.000. UPB 1.11.1.10 (Interventi a sostegno dello sviluppo economico).

Art. 8

(Programma di sviluppo rurale)

1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), possono essere destinati ad AREA VdA, per un importo massimo di euro 590.000, quale rimborso degli oneri correlati alla definizione delle procedure, già poste in essere dalla medesima, per il pagamento dei premi a valere sulle annualità 2008/2009, relativi al PSR 2007/2013, ivi inclusi quelli già oggetto di anticipazione, in attuazione delle seguenti disposizioni:

a) articolo 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);

b) articolo 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);

c) articolo 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011);

d) articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012).

2. Gli stanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 24, comma 3, della l.r. 18/2013 possono essere destinati, per un importo massimo di euro 60.000, al pagamento degli oneri inerenti alle spese legali relative alle procedure attivate da AREA VdA di recupero coattivo dei crediti derivanti dalla mancata restituzione, totale o parziale, delle anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al PSR 2007/2013, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al netto delle eventuali spese legali recuperate all'esito delle predette procedure.

Art. 9

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni alla l.r. 19/2015)

1. L'autorizzazione di spesa, già determinata per l'anno 2016 in complessivi euro 233.000.000 ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 19/2015, è incrementata, per lo stesso anno, di euro 12.000.000.

2. All'articolo 15, comma 1, della l.r. 19/2015, le parole: "euro 233.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 245.000.000".

3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 243.980.500 per l'anno 2016, in euro 235.980.500 per l'anno 2017 e in euro 238.980.500 per l'anno 2018. UPB 1.9.1.10 (Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).".

4. Al ripiano della perdita di euro 1.267.518 registrata dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) nell'esercizio 2015 e risultante dal bilancio di esercizio, l'Azienda USL provvede nell'ambito del proprio bilancio, mediante utilizzo delle riserve disponibili del Patrimonio netto alla voce VI "utili portati a nuovo".

Art. 10

(Tassa regionale di concessione. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "determinata in misura forfettaria in euro 5 per veicolo".

Art. 11

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato A alla presente legge, per un importo complessivo di euro 2.010.012,68.

Art. 12

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali sono modificate, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nell'allegato B e per effetto dell'applicazione della presente legge.

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

a) UPB 1.3.1.50 (Dividendi)

anno 2016 euro 570.000,00

Art. 14

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2016/2018 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato C e, in aumento, nell'allegato D:

a) in diminuzione

anno 2016 euro 28.833.981,47

anno 2017 euro 1.661.440,00

anno 2018 euro 2.061.440,00

b) in aumento

anno 2016 euro 29.403.981,47

anno 2017 euro 1.661.440,00

anno 2018 euro 2.061.440,00

Art. 15

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 570.000, per l'anno 2016.

Art. 16

(Elenco fondi globali di parte corrente)

1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), sull'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente), è istituito l'allegato E, relativo all'elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di parte corrente.

Art. 17

(Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19)

1. Al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 19/2015, le parole "UPB 01.10.01.20" sono sostituite dalle seguenti: "UPB 01.16.01.20".

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.