Legge regionale 12 agosto 1977, n. 63 - Testo storico

Legge regionale n. 63 del 12 08 1977

Bollettino ufficiale 9 9 1977 n. 9

Proroga, con modificazioni, per l’anno 1977, delle provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 1

È prorogata per l’anno 1977 l’applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

Art. 2

Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, è sostituito dal seguente:

" L’importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell’alloggio o all’importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:

L. 12.000.000 per acquisto di alloggi

L. 14.000.000 per la costruzione di alloggi, per ampliamento, completamento, ammodernamento o sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti ".

Art. 3

Il capoverso lettera c) della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, come modificato e integrato dall’articolo 1 Punto 4 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, dall’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, dall’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, è sostituito come segue:

" C) il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 6.000.000, da comprovarsi con il modello 101 rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;

l’artigiano, il coltivatore diretto e l’ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolari di un reddito lordo complessivo annuo di L. 3.500.000 da dimostrarsi con dichiarazione da parte dell’Ufficio Imposte con riferimento all’ultimo reddito definito antecedente alla presentazione della domanda, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico ".

Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue lire 6.000.000, è autorizzata la concessione di mutui agevolati a favore di lavoratori che non superino un imponibile netto complessivo annuo di L. 8.000.000.

Per i redditi compresi tra 6.000.000 e lire 8.000.000 annui, il punteggio attribuito a ciascun lavoratore è decurtato di 1 punto per ogni frazione di reddito di lire 400.000 annue eccedenti i L. 6.000.000.

Art. 4

L’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 976, n. 40, è modificato come segue:

" Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:

a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati (ex dipendenti):

- fino a L. 3.000.000 annui: punti 10

- per i redditi compresi fra L. 3.000.001 e L. 6.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di lire 300.000 annue eccedenti i 3.000.000, con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 5.700.000;

b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):

- fino a L. 1.200.000 annui: punti 10

- per i redditi compresi tra L. 1.200.001 e L. 3.500.000 il punteggio massimo di 10 Punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 200.000 annue eccedenti Lire 1.200.000 con riduzione a punti 0 i redditi superiori a L. 3.000.000.

Art. 5

L’importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l’esercizio 1977, ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive L. ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall’anno finanziario 1977 e fino all’anno 1996.

L’onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di L. 40.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa dello stesso bilancio.

All’onere di L. 40.000.000 annue per gli anni dal 1978 al 1996 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all’apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 6

L’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, con l’articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1972, n. 4, con l’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, con lo articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, con l’articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 6 e con l’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 40, viene integrato con l’aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

" Lire 13.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall’anno 1976 e fino all’anno 1996 ".

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonché nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti o ammodernamenti di rilievo, la Giunta regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue lire 35 milioni, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all’atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell’intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ".

Art. 7

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista al precedente articolo della presente legge, valutati in annue lire 500.000, faranno carico al cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977.

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma del secondo comma dell’articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 500.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) L. 40.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale primo aprile 1975, n. 7) L. 500.000

Cap. 2655 Contributi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare (legge regionale 30 novembre 1965, n. 24) L. 40.000.000

Nell’allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, e successive modificazioni.

Garanzie fideiussorie della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.