Legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 21 luglio 2016, n. 11

Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)

(B.U. del 2 agosto 2016, n. 33)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 8)

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), è sostituita dalla seguente:

"c) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sulle strade regionali; a decorrere dal 1° gennaio 2017, la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni nei tratti di strade regionali correnti all'interno dei centri abitati è trasferita ai Comuni, ciascuno per il proprio ambito territoriale di riferimento, che provvedono all'adozione dei relativi atti, prescindendo dal nulla osta regionale, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 4bis.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 26/2006, le parole: ". Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale stabilisce, inoltre, l'importo del canone concessorio, le eventuali esenzioni" sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 26/2006, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"4bis. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le modalità e le prescrizioni cui devono attenersi i Comuni per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché ogni altro aspetto, di carattere procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge.".

3. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente:

"5. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 4bis sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 26/2006, dopo le parole: "quindici anni" sono inserite le seguenti: "o i tre anni nel caso di cartelli e impianti pubblicitari".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 14bis)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 26/2006, come modificato dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 14bis

(Canone di occupazione e uso delle strade regionali e delle relative pertinenze)

1. A far data dal 1° gennaio 2017, l'occupazione, temporanea o permanente, e l'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze sono assoggettati al pagamento di un canone.

2. Nei casi in cui al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni sulle strade regionali e sulle relative pertinenze provveda la Regione, il canone è determinato in misura forfetaria, in base al tariffario di cui all'allegato A, ed è versato alla Regione in un'unica soluzione oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali. Nei restanti casi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), l'importo dovuto per l'occupazione e l'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze è determinato ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed è versato ai Comuni competenti per territorio.

3. Il tariffario di cui all'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Non sono soggette al pagamento del canone di cui al comma 1:

a) le occupazioni e le concessioni rilasciate a enti pubblici, a enti religiosi per l'esercizio del culto, ai consorzi di miglioramento fondiario e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le cabine telefoniche e d'attesa dei passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico, nonché i cartelli e le segnalazioni che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) l'occupazione temporanea per manifestazioni o iniziative a carattere politico, istituzionale, umanitario o sociale;

f) gli accessi pedonali fino a un metro e sessanta e gli accessi che adducono a fondi agricoli o aventi la funzione di passaggio di uso pubblico;

g) le occupazioni temporanee inferiori a ventiquattro ore;

h) le costruzioni e le occupazioni nelle fasce di rispetto;

i) le recinzioni lungo le strade;

j) le occupazioni aeree e in sotterraneo preesistenti alla costruzione di strade regionali;

k) le occupazioni di suolo e sottosuolo con tubazioni e relativi pozzetti destinate alla canalizzazione delle acque meteoriche nei fossi o corsi d'acqua idonei alla raccolta delle stesse;

l) i collegamenti e i relativi pozzetti alla rete idrica, fognaria e alle condutture del gas GPL richieste dai privati non ad uso commerciale;

m) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.".

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le domande di cui all'articolo 14 della l.r. 26/2006 che, alla data del 1° gennaio 2017, risultano presentate alla Regione per concessioni e autorizzazioni, relative a tratti di strade regionali correnti all'interno di centri abitati, sono trasmesse ai Comuni competenti per territorio per lo svolgimento dell'istruttoria e per l'adozione dei relativi provvedimenti.

2. Per le concessioni e le autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017 in relazione alle quali sia stato versato il canone in un'unica soluzione, la data di scadenza è prorogata in proporzione al maggiore importo versato rispetto a quanto dovuto, limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 2017, ai sensi dell'allegato A alla l.r. 26/2006, previsto dall'articolo 14bis della stessa, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.

3. Alle concessioni e alle autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017 in relazione alle quali sia stato regolarmente versato il canone annuale si applica, sino alla scadenza, il canone di cui all'allegato A, ricalcolato in proporzione agli anni residui di durata della concessione. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure, su istanza del soggetto interessato, può essere suddiviso in tre rate annuali.

4. Ai fini della regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 dicembre 2021 alla Regione o al Comune, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 26/2006, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, con validità fino al 31 dicembre 2031, è subordinato al pagamento: (1)

a) in favore della Regione, in un'unica soluzione, oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate annuali, dell'indennità forfettaria di cui all'allegato B alla presente legge, maggiorata del 20 per cento, per l'occupazione senza titolo antecedente al 1° gennaio 2017;

abis) in favore della Regione, per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, dell'importo del canone di cui all'Allegato A, da versare in un'unica soluzione, oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali; (2)

b) in favore del Comune competente per territorio per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, dell'importo determinato ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

5. (3)

6. Le concessioni e le autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017, per le quali non sia stato versato alcun canone o sia stato versato un canone inferiore a quello dovuto, conservano validità ed efficacia a condizione che, entro il 31 dicembre 2021, il soggetto interessato versi, in un'unica soluzione oppure, su istanza del medesimo, in tre rate annuali, in favore della Regione, a titolo di regolarizzazione per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017, un importo corrispondente alla minor somma tra l'indennità forfetaria di cui all'allegato B maggiorata del 10 per cento e il canone dovuto e non pagato, anch'esso maggiorato del 10 per cento, per le annualità fino al 2016 compreso. Per le annualità successive, il canone è dovuto secondo gli importi indicati nell'allegato A. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, le concessioni o le autorizzazioni sono revocate, fermo restando, per il trasgressore, l'obbligo di provvedere a sue spese al ripristino dei luoghi, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di viabilità, e al pagamento dell'importo dovuto per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017. Il mancato ripristino dei luoghi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui agli articoli 22, comma 11, e 25, commi 6 e 7, del d.lgs. 285/1992. (4)

7. All'accertamento delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6 provvedono i soggetti di cui all'articolo 12 del d.lgs. 285/1992.

Art. 6

(Abrogazione)

1. L'articolo 18 della l.r. 26/2006 è abrogato.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. La minore entrata nell'unità previsionale di base 1.03.01.30 (Canoni e concessioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018, derivante dall'applicazione dell'articolo 4, è determinata in annui euro 22.000 a decorrere dal 2017.

2. Al finanziamento della minore entrata di cui al comma 1 si provvede mediante l'iscrizione nello stesso bilancio e nella stessa unità previsionale di base (Canoni e concessioni) di una maggiore entrata di pari importo per gli anni 2017 e 2018 derivante dall'applicazione dell'articolo 5.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Alinea modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

L'alinea del comma 4 dell'art. 5 era già stato modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 19, nel modo seguente:

"4. Ai fini della regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 dicembre 2020 alla Regione o al Comune, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 26/2006, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, con validità fino al 31 dicembre 2031, è subordinato al pagamento:"

e, precedentemente, dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, nel modo seguente:

"4. Ai fini della regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 dicembre 2019 alla Regione o al Comune, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 26/2006, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, con validità fino al 31 dicembre 2031, è subordinato al pagamento:"

e dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 30 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:

"4. Ai fini della regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 dicembre 2018 alla Regione o al Comune, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 26/2006, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, con validità fino al 31 dicembre 2032, è subordinato al pagamento:".

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 4 dell'art. 5 recitava:

"4. Ai fini della regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 dicembre 2017 alla Regione o al Comune, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 26/2006, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, con validità fino al 31 dicembre 2031, è subordinato al pagamento:".

(2) Lettera inserita dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(3) Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 7 dicembre 2022, n. 30.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 5 recitava:

"5. In caso di mancata regolarizzazione, il trasgressore deve provvedere a sue spese al ripristino dei luoghi, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di viabilità, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'indennità di cui al comma 4, lettera a). A seconda della violazione commessa, si applicano, inoltre, le sanzioni amministrative di cui agli articoli 20, commi 4 e 5, 22, comma 11, e 25, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).".

(4) Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Il comma 6 dell'art. 5 era già stato modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 19, nel modo seguente:

"6. Le concessioni e le autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017, per le quali non sia stato versato alcun canone o sia stato versato un canone inferiore a quello dovuto, conservano validità ed efficacia a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il soggetto interessato versi, in un'unica soluzione oppure, su istanza del medesimo, in tre rate annuali, in favore della Regione, a titolo di regolarizzazione per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017, un importo corrispondente alla minor somma tra l'indennità forfetaria di cui all'allegato B maggiorata del 10 per cento e il canone dovuto e non pagato, anch'esso maggiorato del 10 per cento, per le annualità fino al 2016 compreso. Per le annualità successive, il canone è dovuto secondo gli importi indicati nell'allegato A. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, le concessioni o le autorizzazioni sono revocate, fermo restando, per il trasgressore, l'obbligo di provvedere a sue spese al ripristino dei luoghi, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di viabilità, e al pagamento dell'importo dovuto per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017. Il mancato ripristino dei luoghi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui agli articoli 22, comma 11, e 25, commi 6 e 7, del d.lgs. 285/1992."

e dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, nel modo seguente:

"6. Le concessioni e le autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017, per le quali non sia stato versato alcun canone o sia stato versato un canone inferiore a quello dovuto, conservano validità ed efficacia a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, il soggetto interessato versi, in un'unica soluzione oppure, su istanza del medesimo, in tre rate annuali, in favore della Regione, a titolo di regolarizzazione per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017, un importo corrispondente alla minor somma tra l'indennità forfetaria di cui all'allegato B maggiorata del 10 per cento e il canone dovuto e non pagato, anch'esso maggiorato del 10 per cento, per le annualità fino al 2016 compreso. Per le annualità successive, il canone è dovuto secondo gli importi indicati nell'allegato A. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, le concessioni o le autorizzazioni sono revocate, fermo restando, per il trasgressore, l'obbligo di provvedere a sue spese al ripristino dei luoghi, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di viabilità, e al pagamento dell'importo dovuto per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017. Il mancato ripristino dei luoghi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui agli articoli 22, comma 11, e 25, commi 6 e 7, del d.lgs. 285/1992.".

E precedentemente dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 30 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:

"6. Le concessioni e le autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017, per le quali non sia stato versato alcun canone o sia stato versato un canone inferiore a quello dovuto, conservano validità ed efficacia a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, il soggetto interessato versi, in un'unica soluzione oppure, su istanza del medesimo, in tre rate annuali, in favore della Regione, a titolo di regolarizzazione per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017, un importo corrispondente alla minor somma tra l'indennità forfetaria di cui all'allegato B maggiorata del 10 per cento e il canone dovuto e non pagato, anch'esso maggiorato del 10 per cento, per le annualità fino al 2016 compreso. Per le annualità successive, il canone è dovuto secondo gli importi indicati nell'allegato A. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, le concessioni o le autorizzazioni sono revocate, fermo restando, per il trasgressore, l'obbligo di provvedere a sue spese al ripristino dei luoghi, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di viabilità, e al pagamento dell'importo dovuto per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017. Il mancato ripristino dei luoghi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui agli articoli 22, comma 11, e 25, commi 6 e 7, del d.lgs. 285/1992.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 5 recitava:

"6. Le concessioni e le autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017, per le quali non sia stato versato alcun canone o sia stato versato un canone inferiore a quello dovuto, conservano validità ed efficacia a condizione che, entro il 31 dicembre 2017, il soggetto interessato versi, in un'unica soluzione oppure, su istanza del medesimo, in tre rate annuali, in favore della Regione, a titolo di regolarizzazione per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017, un importo corrispondente alla minor somma tra l'indennità forfetaria di cui all'allegato B maggiorata del 10 per cento e il canone dovuto e non pagato, anch'esso maggiorato del 10 per cento, per le annualità fino al 2016 compreso. Per le annualità successive, il canone è dovuto secondo gli importi indicati nell'allegato A. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, le concessioni o le autorizzazioni sono revocate, fermo restando, per il trasgressore, l'obbligo di provvedere a sue spese al ripristino dei luoghi, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di viabilità, e al pagamento dell'importo dovuto per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017. Il mancato ripristino dei luoghi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui agli articoli 22, comma 11, e 25, commi 6 e 7, del d.lgs. 285/1992.".